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Concetti Chiave

  • L'usanza more francorum limitava le rendite dei fratelli minori e riservava alle sorelle solo una minima parte del patrimonio per la dote.
  • I glossatori hanno utilizzato le lettere di Oberto dall’Orto per descrivere il feudo e i suoi diritti e doveri, colmando una lacuna del diritto giustinianeo.
  • La redazione obertina ha offerto spunti ai giuristi per integrare le norme feudali nel diritto giustinianeo, in un contesto di innovazione giuridica.
  • Iacopo D’ardizzone e Iacopo Colombi hanno sostenuto la necessità di includere norme feudali, apportando correzioni al diritto giustinianeo tradizionale.
  • La teoria del dominio diviso, proposta da Pillio da Medicina, distingueva tra dominium utile per il vassallo e dominium directum per il dominus, influenzando il sistema feudale.

L'usanza more francorum

In età medioevale, l’usanza more francorum penalizzava la posizione dei fratelli minori, ai quali si concedevano esigue rendite (appannaggio), e delle sorelle (cui si riservava una minima parte del patrimonio per la dote).
Il diritto giustinianeo non prevedeva l’istituto feudale, il quale presentava elementi inconciliabili con la cultura romanistica.

La redazione obertina e i glossatori

Per colmare questa lacuna, i glossatori si sono serviti di due lettere inviate nell’XI secolo dal giudice milanese Oberto dall’Orto al figlio presso l’università di Bologna. Nelle due missive (oggi definite «redazione obertina sul diritto feudale) vengono descritte le modalità di costituzione del feudo, i diritti e i doveri di dominus e vassallo, la trasmissibilità ereditaria, la perdita e l’estinzione del beneficium. La redazione obertina ha offerto ai glossatori la possibilità di valutare le possibili modalità mediante cui si sarebbe potuta colmare la lacuna del diritto giustinianeo, ormai universalmente studiato e conosciuto.

I giuristi e le norme feudali

La maggior parte dei giuristi e dei glossatori si serviva esclusivamente delle norme giustinianee per risolvere ogni sorta di controversia; altri, però, tenevano in conto le norme contenute nella redazione obertina, operandone correzioni e rivisitazioni: tra questi si ricordano in particolare Iacopo D’ardizzone e Iacopo Colombi, due dei più eminenti fautori della necessità di inserire le norme feudali nell’ambito del diritto giustinianeo, anche se ciò avrebbe implicato l’introduzione di vere e proprie invenzioni. Tra queste, la più nota è la teoria del dominio diviso, prerogativa che, secondo il giurista Pillio da Medicina, attribuiva al vassallo un dominium utile, cioè parificabile a quello di cui godeva il dominus, e a quest’ultimo un dominium directum, cioè la nuda proprietà di cui poteva tornare pienamente a godere e disporre in caso di devoluzione per l’interruzione della linea successoria del vassallo.

Domande da interrogazione

  1. Quali erano le conseguenze dell'usanza more francorum per i fratelli minori e le sorelle?
  2. L'usanza more francorum penalizzava i fratelli minori, concedendo loro esigue rendite, e riservava alle sorelle una minima parte del patrimonio per la dote.

  3. Come hanno contribuito le lettere di Oberto dall’Orto alla comprensione del diritto feudale?
  4. Le lettere di Oberto dall’Orto, note come redazione obertina, descrivono la costituzione del feudo e i diritti e doveri di dominus e vassallo, offrendo ai glossatori spunti per colmare la lacuna del diritto giustinianeo.

  5. Qual è la teoria del dominio diviso e chi l'ha proposta?
  6. La teoria del dominio diviso, proposta da Pillio da Medicina, attribuisce al vassallo un dominium utile parificabile a quello del dominus, mentre quest'ultimo mantiene un dominium directum, ovvero la nuda proprietà.

Domande e risposte

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