Concetti Chiave
- Il matrimonio è fondato sull'uguaglianza giuridica tra i coniugi, sancita dall'art. 29 della Costituzione italiana.
- La riforma del diritto di famiglia del 1975 ha rafforzato la reciprocità e l'uguaglianza dei diritti e doveri tra i coniugi, come previsto dagli articoli 143 e 144 del codice civile.
- I doveri reciproci tra coniugi, come la fedeltà e l'assistenza morale, sono incoercibili e non possono essere imposti legalmente.
- Il matrimonio si differenzia da un contratto perché i coniugi non possono obbligare l'altro a rispettare i doveri matrimoniali, pur in presenza di conseguenze per le violazioni.
- Il dovere di fedeltà ha una valenza personale e può essere violato anche attraverso relazioni sentimentali extraconiugali, oltre che sessualmente.
Uguaglianza giuridica nel matrimonio
Per l’art. 29 Cost., il matrimonio è basato sull’uguaglianza giuridica tra i due coniugi.
Il matrimonio come rapporto attiene alla relazione che, sul piano giuridico, intercorre tra due soggetti legati dal vincolo coniugale. Sul piano dei rapporti personali, il matrimonio implica il sorgere di doveri reciproci, uguali e paritari di assistenza e fedeltà (art. 29 Cost). La concezione matrimoniale espressa dalla costituzione si pone in aperta antitesi alla visione che fino allo scorso secolo si aveva del matrimonio: il marito esercitava sulla moglie e sui figli la potestas maritalis e tra i coniugi non esisteva alcun rapporto di eguaglianza.
Riforma del diritto di famiglia
La disposizione costituzionale trovò una più puntuale concreta attuazione ed esecuzione in seguito alla riforma del diritto di famiglia del 1975, il quale diede altresì maggiore rilievo all’art. 143 del c.c., che consolida la reciprocità e l’uguaglianza della posizione dei coniugi, e dell’articolo 144, che affida a entrambi i coniugi il compito di concordare tra loro l’indirizzo della vita familiare. I diritti e doveri enucleati dall’art. 143 non hanno contenuto patrimoniale e sono incoercibili: rappresentano doveri giuridici assestanti che non possono essere imposti. Tali doveri connotano l’essenza del rapporto matrimoniale. Essi sono: l’obbligo reciproco alla fedeltà; alla collaborazione; alla coabitazione; all’assistenza morale.
Differenze tra matrimonio e contratto
Ciò delinea ulteriormente le differenze che intercorrono tra il matrimonio e il contratto: il creditore può far valere il proprio diritto nei confronti del debitore costringendolo a saldare il suo debito o a risarcire i danni; il coniuge non può in alcun modo obbligare l’altra parte ad assumere i doveri prescritti dal matrimonio, sebbene la loro violazione implichi comunque delle conseguenze.
Il dovere alla fedeltà ha una duplice valenza: esso attiene a un rapporto di dedizione personale, fisica e spirituale. Il dovere di fedeltà può essere violato non solo dal punto di vista sessuale, ma anche dal punto di vista sentimentale, laddove uno dei due coniugi intrattenga una relazione extraconiugale che leda il rapporto della coppia.
Domande da interrogazione
- Qual è il fondamento giuridico del matrimonio secondo la Costituzione italiana?
- Come ha influito la riforma del diritto di famiglia del 1975 sull'uguaglianza coniugale?
- In che modo il dovere di fedeltà si differenzia da un obbligo contrattuale?
Il matrimonio è basato sull'uguaglianza giuridica tra i coniugi, come stabilito dall'art. 29 della Costituzione, che implica doveri reciproci di assistenza e fedeltà.
La riforma del 1975 ha concretizzato l'uguaglianza tra i coniugi, rafforzando gli articoli 143 e 144 del codice civile, che stabiliscono diritti e doveri reciproci senza contenuto patrimoniale e incoercibili.
A differenza di un contratto, dove un creditore può forzare il debitore a rispettare gli obblighi, nel matrimonio il coniuge non può obbligare l'altro a mantenere i doveri, sebbene la violazione di tali doveri possa avere conseguenze.