Concetti Chiave
- La giurisprudenza della Corte costituzionale ha chiarito il riparto di competenza regolamentare tra giunta e consiglio, evidenziando l'assenza di indicazioni nella Costituzione attuale (sent. 313/2003).
- È stata analizzata la prorogatio degli organi regionali dopo lo scioglimento del consiglio, stabilendo limiti e condizioni in diverse sentenze (sentt. 196/2003, 68/2010, 64/2015, 243/2016).
- Il numero dei componenti del consiglio non può essere deciso dalla legge elettorale regionale, ma può essere fissato dalla legge statale (sent. 188/2011).
- La riforma del 2001 ha modificato la ripartizione della potestà legislativa, distinguendo tra competenza esclusiva dello Stato e competenza concorrente delle regioni (art. 117 Cost.).
- Le materie di competenza concorrente richiedono che le regioni legiferino, ma con l'obbligo di rispettare i principi fondamentali stabiliti dallo Stato (art. 117.3).
Giurisprudenza della Corte costituzionale
La giurisprudenza della Corte costituzionale segnala: il riparto fra giunta e consiglio della competenza regolamentare (prima la Costituzione la attribuiva al consiglio, ora nulla dice al riguardo: sent. 313/2003); l’eventuale previsione e i limiti della prorogatio degli organi regionali dopo lo scioglimento del consiglio (sentt. 196/2003, 68/2010, 64/2015, 243/2016); il numero dei componenti del consiglio (che non può essere rimesso alla legge elettorale regionale: sent. 188/2011), ma la Corte ha ritenuto legittimo che il tetto massimo di consiglieri, nonché di assessori, sia stabilito dalla legge statale (sentt. 198/2012 e 35/2014).
Ripartizione della potestà legislativa
La ripartizione della potestà legislativa fra lo Stato e le regioni trova la sua fonte nell’art. 117 Cost. Mentre nel testo del 1948 esso elencava solo le materie di competenza regionale, partendo dal presupposto che tutte le altre, non enumerate, fossero proprie dello Stato, la riforma del 2001 ha invertito il criterio di riparto prevedendo invece:
- materie di competenza statale, definita competenza esclusiva, nelle quali solo lo Stato è abilitato a legiferare (art. 117.2);
- materie di competenza regionale, definita competenza concorrente, nelle quali spetta alle regioni legiferare, ma restando riservata alla legge dello Stato la determinazione dei principi fondamentali della materia, vincolanti per il legislatore regionale (art. 117.3).
Domande da interrogazione
- Qual è il ruolo della Corte costituzionale nella definizione della competenza regolamentare tra giunta e consiglio?
- Come viene regolata la prorogatio degli organi regionali dopo lo scioglimento del consiglio?
- Qual è la distinzione tra competenza esclusiva e competenza concorrente nella ripartizione della potestà legislativa?
La Corte costituzionale ha chiarito che la competenza regolamentare, precedentemente attribuita al consiglio dalla Costituzione, non è più specificata, come evidenziato nella sentenza 313/2003.
La giurisprudenza della Corte ha stabilito limiti e previsioni riguardo alla prorogatio degli organi regionali, come indicato nelle sentenze 196/2003, 68/2010, 64/2015 e 243/2016.
La competenza esclusiva è riservata allo Stato per legiferare su determinate materie, mentre la competenza concorrente consente alle regioni di legiferare, ma con i principi fondamentali stabiliti dalla legge statale, come previsto dagli articoli 117.2 e 117.3 della Costituzione.