Concetti Chiave
- L'assistenza è erogata sulla base delle esigenze personali e valutata dalla pubblica amministrazione, mentre la previdenza si basa su parametri oggettivi stabiliti dallo Stato.
- Entrambi i diritti, assistenza e previdenza, sono considerati diritti soggettivi perfetti, azionabili in giudizio secondo la giurisprudenza costituzionale.
- Il diritto all'assistenza è riservato a chi è inabile e privo di mezzi, mentre il diritto alla previdenza si applica a tutti i lavoratori, indipendentemente dal settore.
- Le prestazioni di sicurezza sociale devono essere garantite dai pubblici poteri, ma possono essere supportate anche da forme private di assistenza e previdenza.
- Il legislatore deve bilanciare la tutela dei diritti di assistenza e previdenza con le disponibilità finanziarie delle casse pubbliche.
Assistenza e previdenza: differenze
L’assistenza viene erogata sulla base delle esigenze personali del beneficiario che spetta alla pubblica amministrazione (principalmente comuni e regioni) valutare discrezionalmente. La previdenza, invece, viene erogata da appositi «organi e istituti predisposti o integrati dallo Stato» (art. 38.4), secondo parametri oggettivi che fanno riferimento all’età anagrafica, all’appartenenza a determinate categorie, agli anni di anzianità contributiva. Tali organi e istituti (ad esempio l’Inps), oltre alle prestazioni previdenziali finanziate dalla contribuzione a carico sia dei lavoratori sia dei datori di lavoro, erogano anche prestazioni di natura assistenziale, a carico della fiscalità generale, a favore di soggetti in condizione di bisogno (si pensi al reddito di inclusione introdotto dal d.lgs. 147/2017 quale misura di contrasto alla povertà).
Diritti soggettivi e giurisprudenza
La giurisprudenza costituzionale (v. sentt. 22/1969 e 160/1974) considera norme precettive tanto il primo quanto il secondo comma dell’art. 38, i quali attribuiscono diritti soggettivi perfetti, giudizialmente azionabili. Se il diritto all’assistenza compete al cittadino solo in quanto inabile e sprovvisto dei mezzi necessari a un’esistenza decorosa (sulla base delle disposizioni di legge che accertino questa condizione), il diritto alla previdenza spetta al lavoratore in quanto tale, a prescindere dalla natura dell’attività lavorativa esercitata (nel settore pubblico o privato: v. sent. 238/1988); entrambi i diritti, poi, devono essere garantiti in maniera uniforme (v. sent. 336/1989) e senza operare discriminazioni irragionevoli fra categorie (v. sentt. 2/1978 e 116/1990). Naturalmente, la determinazione delle prestazioni è soggetta al sindacato della Corte costituzionale in base al parametro della ragionevolezza (v. sent. 17/1995).
Prestazioni di sicurezza sociale
Si tratta di diritti che hanno per oggetto la pretesa di fruire di determinate prestazioni di sicurezza sociale, il cui livello minimo di tutela deve essere garantito dai pubblici poteri, ma può essere integrato attraverso il ricorso a privati (l’assistenza privata, «libera» ai sensi dell’art. 38.5, e la previdenza volontaria). Se è vero che questi diritti possono essere garantiti anche da forme private di assistenza e previdenza, il peso maggiore per renderli effettivi grava sulle casse pubbliche. Tocca quindi al legislatore contemperare la tutela dei bisogni sottesi all’art. 38 con le disponibilità finanziarie.
Domande da interrogazione
- Qual è la principale differenza tra assistenza e previdenza?
- Come vengono considerati i diritti all'assistenza e alla previdenza dalla giurisprudenza?
- Qual è il ruolo dei pubblici poteri nella garanzia delle prestazioni di sicurezza sociale?
L'assistenza è erogata in base alle esigenze personali del beneficiario e valutata dalla pubblica amministrazione, mentre la previdenza è fornita da organi statali secondo parametri oggettivi come età e anni di contributi (art. 38.4).
La giurisprudenza costituzionale riconosce entrambi i diritti come giudizialmente azionabili, con l'assistenza riservata a chi è inabile e privo di mezzi, e la previdenza spettante al lavoratore indipendentemente dal settore (v. sentt. 22/1969 e 238/1988).
I pubblici poteri devono garantire un livello minimo di tutela delle prestazioni di sicurezza sociale, ma possono essere integrate da forme private; tuttavia, il peso principale per la loro attuazione ricade sulle finanze pubbliche.