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Concetti Chiave

  • Il contratto di pegno è un accordo bilaterale che offre garanzia a un creditore attraverso il trasferimento di un bene da parte del debitore.
  • In epoca romana, il creditore pignoratizio poteva inizialmente appropriarsi del bene in caso di inadempienza, ma questa pratica è stata successivamente limitata.
  • Il creditore pignoratizio ha responsabilità per la custodia del bene e deve rispondere per eventuali danni o deterioramenti.
  • Il pegno Gordiano, introdotto dall'imperatore Gordiano, consente al creditore di mantenere il pegno anche dopo l'estinzione dell'obbligazione garantita se ci sono debiti non saldati.
  • Il creditore pignoratizio gode di diritti di difesa sulla cosa pignorata, ma non può utilizzarla in alcun modo, pena la commissione di furto.

Definizione e funzione del contratto di pegno

Il contratto reale di pegno è un contratto bilaterale imperfetto in forza del quale un soggetto, definito oppignorante, consegna un altro soggetto, definito creditore pignoratizio, un bene a garanzia di un precedente rapporto intercorrente tra le due parti. Con la datio rei, il creditore pignoratizio si impegna a restituire il bene nel momento in cui l’obbligazione garantita sia stata adempiuta. Il creditore pignoratizio è considerato possessore della cosa e, pertanto, è munito di difesa interdittale. Egli non può fare uso di essa in alcun modo, commettendo furto nel caso contrario.

Evoluzione storica del pegno in epoca romana

In epoca romana, vigeva inizialmente il principio in base al quale il creditore pignoratizio, qualora il debitore fosse inadempiente, poteva fare sua la cosa: tale ragionamento era basato sulla cosiddetta «lex commissoria», che garantiva l’acquisizione, da parte del creditore pignoratizio, della proprietà del bene. In seguito, tale principio fu osteggiato perché non fu ritenuto giusto che il creditore pignoratizio potesse far sua la res nel caso in cui essa avesse un valore molto superiore dell’obbligazione garantita. Alla fine prevalse il principio secondo cui il creditore pignoratizio dovesse vendere il bene e, qualora il denaro ottenuto superasse la corresponsione prevista dall’obbligazione, egli dovesse restituire al debitore il superflum.

Responsabilità e obblighi del creditore pignoratizio

Al creditore pignoratizi è concessa un’actio in factum diretta. In capo al debitore oppignorante, il sorgere dell’obbligazione è meramente eventuale, poiché questi può essere tenuto, nei confronti del creditore pignoratizio, per le spese sostenute e per i danni causati alla res pignoraticia (in tal caso, al creditore pignoratizio è concesso un’actio in factum contraria). Sul creditore pignoratizio grava una responsabilità in ordine al perimento o al deterioramento della cosa consegnatagli in pegno. Sotto questo profilo le fonti parlano di due responsabilità: per colpa e per custodia (come indicato, ad esempio, in un passo di Ulpiano). Le Istitutiones di Giustiniano parlano però esclusivamente di responsabilità per colpa.

Il pegno Gordiano e le sue caratteristiche

Il pegno Gordiano prende il suo nome dall’imperatore Gordiano, il quale lo introdusse. Esso prevedeva che il creditore pignoratizi avesse la facoltà di trattenere il pegno anche nel caso in cui l’obbligazione garantita fosse stata estinta, ma qualora esistessero ulteriori rapporti obbligatori fra lui e l’oppignorante non ancora soddisfatti e non garantiti dal pegno.

Domande da interrogazione

  1. Qual è la definizione e la funzione principale del contratto di pegno?
  2. Il contratto di pegno è un contratto bilaterale imperfetto in cui un soggetto (oppignorante) consegna un bene a un altro soggetto (creditore pignoratizio) come garanzia di un obbligo. Il creditore si impegna a restituire il bene una volta adempiuta l'obbligazione garantita.

  3. Come si è evoluto il principio del pegno nell'epoca romana?
  4. Inizialmente, il creditore pignoratizio poteva acquisire la proprietà del bene in caso di inadempimento del debitore, ma questo principio fu abbandonato. Si stabilì che il creditore dovesse vendere il bene e restituire al debitore eventuali somme eccedenti l'obbligazione garantita.

  5. Quali sono le responsabilità del creditore pignoratizio riguardo al bene in pegno?
  6. Il creditore pignoratizio ha responsabilità per il deterioramento o il perimento del bene, con due tipi di responsabilità: per colpa e per custodia. Tuttavia, le Istitutiones di Giustiniano menzionano solo la responsabilità per colpa.

Domande e risposte

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