Concetti Chiave
- La terminologia giuridica ha origini nel diritto romano e il suo significato è cambiato nel tempo, rendendo difficile un confronto diretto con i concetti moderni di privato e pubblico.
- Il diritto privato regola esclusivamente i rapporti tra privati, come quelli tra proprietari e inquilini o tra imprenditori e lavoratori.
- Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, i rapporti che coinvolgono lo Stato possono essere sia di diritto pubblico che di diritto privato.
- Il diritto privato si occupa della protezione di interessi particolari, mentre il diritto pubblico si concentra sull'interesse generale della collettività.
- Lo Stato e gli enti pubblici sono incaricati di promuovere l'interesse generale, mentre i privati hanno l'autonomia di soddisfare i propri interessi specifici.
Evoluzione della terminologia giuridica
La terminologia giuridica è antica, risale al diritto romano; ma il suo significato è più volte mutato nel corso del tempo, e sarebbe vano ricercarne il significato attuale nel senso comune dei concetti di «privato» e di «pubblico».
Solo in via di prima approssimazione si può dire, ripetendo l'insegnamento tradizionale, che diritto privato corrisponde a diritto che regola i rapporti fra privati e che diritto pubblico equivale a diritto che regola i rapporti ai quali partecipa lo Stato, o altro ente pubblico.
Di vero, in un simile criterio di distinzione, c'è solo questo, che i rapporti fra privati non possono essere regolati se non dal diritto privato (così, per intenderci, i rapporti fra il signor A e il signor B, fra il proprietario A e l'inquilino B, fra l'imprenditore A e il lavoratore B e così via).
Non si può dire, invece, che i rapporti ai quali partecipa lo Stato, o altro ente pubblico, siano regolati sempre e soltanto dal diritto pubblico: essi possono essere tanto rapporti di diritto privato quanto rapporti di diritto pubblico.
Interessi particolari e generali
Ancora in via di prima approssimazione si può dire, ripetendo i termini della distinzione tracciata dai Romani, che il diritto privato attiene alla protezione di interessi particolari (l'«utilità dei singoli», dicevano i Romani) e che il diritto pubblico protegge l'interesse generale della collettività (la «prosperità di Roma», secondo le fonti romane). Di vero, anche qui, c'è solo questo: allo Stato, e agli altri enti pubblici, si chiede di realizzare l'interesse generale, e solo ai privati è lecito soddisfare interessi particolari.
Domande da interrogazione
- Qual è la distinzione fondamentale tra diritto privato e diritto pubblico?
- Come si definiscono gli interessi tutelati dal diritto privato e dal diritto pubblico?
- È corretto affermare che tutti i rapporti in cui è coinvolto lo Stato sono regolati dal diritto pubblico?
La distinzione fondamentale è che il diritto privato regola i rapporti tra privati, mentre il diritto pubblico si occupa dei rapporti in cui partecipa lo Stato o un ente pubblico. Tuttavia, i rapporti pubblici possono includere anche aspetti di diritto privato (come indicato nel testo).
Il diritto privato si occupa della protezione degli interessi particolari, mentre il diritto pubblico è orientato alla protezione dell'interesse generale della collettività. Questo riflette l'insegnamento tradizionale romano, dove si parla di "utilità dei singoli" e "prosperità di Roma".
No, non è corretto. Anche i rapporti in cui partecipa lo Stato possono essere regolati dal diritto privato, quindi non si può affermare che siano sempre e soltanto di diritto pubblico, come evidenziato nel testo.