Concetti Chiave

  • Il codice civile non definisce esplicitamente l'obbligazione, richiamando le definizioni del diritto romano.
  • L'obbligazione rappresenta un vincolo giuridico tra due soggetti, dove un soggetto è tenuto a un comportamento verso l'altro, creando una relazione di debito e credito.
  • Nel diritto romano, l'obbligazione era vista come un vincolo materiale, che poteva essere sciolto tramite la solutio.
  • Le obbligazioni possono derivare da fonti volontarie, come contratti, o fonti legali, stabilite direttamente dalla legge.
  • Le fonti volontarie sono basate sull'autonomia privata, mentre le fonti legali sono collegate a obblighi imposti dalla legge, come nel caso di alimenti tra coniugi.

Il codice civile non contiene una nozione espressa di obbligazione, infatti ancora oggi si è soliti fare riferimento alle definizioni che provengono dal diritto romano.

Si ha la necessità di ricorrere al rapporto obbligatorio quando vi è il bisogno di realizzare un interesse che non si è in grado di soddisfare personalmente e autonomamente. In tal caso vi é l’esigenza di avvalersi dell’attività di un altro soggetto.

Definizione e soggetti dell'obbligazione

l’obbligazione, nella sua generalità, si pone nell’ampia categoria dei doveri giuridici. Essa consiste in un vincolo giuridico tra due soggetti, grazie al quale un soggetto (debitore o soggetto passivo) è tenuto ad un determinato comportamento, suscettibile di valutazione economica, verso un altro soggetto (soggetto attivo o creditore). I due soggetti sono titolari di situazioni giuridiche soggettive correlate, rispettivamente di debito (passiva) e di credito (attiva): L’attuazione della prima consente la realizzazione della seconda.

Origini e fonti dell'obbligazione

Nel diritto romano, l’obbligazione indicava la posizione di un soggetto materialmente vincolato e legato ad un altro soggetto. Il vincolo giuridico che legava i due soggetti era concepito come un vincolo materiale, per sciogliersi da tale vincolo era necessario che l’obbligato (o un altro soggetto per conto di quest’ultimo) rescindesse tale vincolo con la solutio, la quale operava come eliminazione del vincolo.

Per “È possibile distinguere tra fonti volontarie e fonti legali, a seconda che l’obbligazione tragga la propria origine dalla volontà degli interessati o direttamente dalla legge.

- fonti volontarie: si riferiscono all’esplicazione dell’autonomia privata (attraverso negozi unilaterali, contratti) in quanto la volontà dei soggetti è immediatamente rivolta alla costituzione di un rapporto obbligatorio.

- fonti legali: sono riferite alla legge, nel senso che l’obbligazione si ricollega direttamente alla legge anche nel caso in cui essa sia connessa ad un fatto dei soggetti.

(Es. E in capo a determinati soggetti, nel caso di una relazione di coniugio o di parentela, è posto l’obbligo di prestare alimenti).

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Domande da interrogazione

  1. Qual è la definizione di obbligazione secondo il codice civile?
  2. Il codice civile non fornisce una definizione esplicita di obbligazione, ma si fa riferimento alle definizioni del diritto romano, descrivendo l'obbligazione come un vincolo giuridico tra due soggetti, dove uno (debitore) è tenuto a un comportamento verso l'altro (creditore).

  3. Quali sono le origini dell'obbligazione nel diritto romano?
  4. Nel diritto romano, l'obbligazione rappresentava un vincolo materiale tra due soggetti, e per liberarsi da tale vincolo era necessaria la solutio, che eliminava il legame giuridico.

  5. Come si distinguono le fonti dell'obbligazione?
  6. Le fonti dell'obbligazione si distinguono in volontarie, che derivano dalla volontà dei soggetti (come contratti), e legali, che si collegano direttamente alla legge, anche in relazione a fatti dei soggetti, come nel caso degli obblighi alimentari tra familiari.

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