Concetti Chiave
- Le obbligazioni plurisoggettive coinvolgono più soggetti, sia sul lato attivo che passivo, e sono fondamentali per comprendere la loro natura e vita.
- L'obbligazione parziaria è divisibile, consentendo a ciascun debitore o creditore di essere responsabile solo per la propria parte dell'obbligazione.
- In mancanza di una normativa specifica, l'obbligazione parziaria si basa sull'articolo 1314, che regola le obbligazioni divisibili.
- L'obbligazione complessa si distingue per la presenza di più soggetti e/o prestazioni, con tipologie come plurisoggettiva e cumulativa.
- Le obbligazioni possono essere classificate come congiuntive, dove sono dovute tutte le prestazioni, o alternative, dove ne è dovuta solo una.
È frequente il fenomeno di obbligazioni caratterizzate dalla presenza di più soggetti (dal lato attivo , dal lato passivo o da entrambi i lati). Tali obbligazioni vengono definite “soggettivamente complesse“ o anche semplicemente “plurisoggettive“.
È dunque importante stabilire l’incidenza della pluralità di soggetti relativamente all’oggetto dell’obbligazione e sulla vita della stessa. Introduciamo così l’obbligazione parziaria e l’obbligazione solidale.
Obbligazione parziaria e normativa
- Obbligazione paziaria: presuppone che l’obbligazione sia divisibile. Ricorre quando ciascun debitore è tenuto all’adempimento di una sola parte dell’obbligazione o quando ciascun creditore può pretendere solo la parte dell’obbligazione di sua spettanza.
La parziarietà indica la rilevanza della divisione dell’obbligazione in presenza di più soggetti (debitori o creditori).
A tale tipologia di obbligazione non è dedicata un’apposita normativa, ma la sua rilevanza è dedotta dalla norma riguardante l’obbligazione divisibile (1314). Infatti ai sensi dell’Art 1314 se vi sono più debitori o creditori di una prestazione divisibile e l’obbligazione non è solidale, ciascuno dei creditori può domandare il soddisfacimento del credito solo per la sua parte e ciascuno dei debitori è tenuto a pagare il debito solo per la sua parte.
- nell’ipotesi in cui vi siano una pluralità di soggetti nel lato passivo del rapporto obbligatorio, il creditore è tenuto ad esercitare il suo diritto verso tutti i debitori, potendo pretendere da ognuno solo la parte di sua spettanza. Nel caso in cui qualcuno non adempia, egli non può rivalersi sugli altri debitori per la parte non riscossa
- obbligazione semplice: caratterizzata dalla presenza di due soli soggetti con unicità di prestazione (creditore e debitore).
- Obbligazione complessa: caratterizzata da una molteplicità di soggetti e/o prestazioni. La complessa si divide a sua volta in:
▪ Obbligazione plurisoggettiva: se riguarda molteplici soggetti di una o di entrambe le posizioni (più debitori, più creditori)
▪ Obbligazione cumulativa: quando vi sono più prestazioni
Esse possono essere, a seconda di quante prestazioni sono dovute dal debitore:
- obbligazione Congiuntiva: se sono dovute tutte le prestazioni.
- obbligazione Alternativa: quando ne dovuta una sola.
Rispetto alla funzione del rapporto obbligatorio, la natura degli interessi coinvolti orienta il regime dell’obbligazione.
Es. possono essere le obbligazioni relative agli alimenti
Domande da interrogazione
- Cosa si intende per obbligazione parziaria e quale normativa la regola?
- Qual è la differenza tra obbligazione plurisoggettiva e obbligazione cumulativa?
- Come si comporta il creditore in caso di pluralità di debitori in un'obbligazione parziaria?
L'obbligazione parziaria presuppone che l'obbligazione sia divisibile, permettendo a ciascun debitore di adempiere solo per la propria parte. La sua rilevanza è dedotta dall'Art. 1314, che stabilisce che in caso di più debitori o creditori, ciascuno può richiedere solo la parte di sua spettanza.
L'obbligazione plurisoggettiva coinvolge molteplici soggetti in una o entrambe le posizioni (debitori o creditori), mentre l'obbligazione cumulativa si riferisce a situazioni in cui sono previste più prestazioni da parte del debitore.
In caso di pluralità di debitori, il creditore deve esercitare il suo diritto verso tutti, potendo pretendere da ciascuno solo la parte di sua spettanza. Se un debitore non adempie, il creditore non può rivalersi sugli altri debitori per la parte non riscossa.