Concetti Chiave
- Il vettore è responsabile del trasferimento delle merci e ha l'obbligo di custodirle, adempiendo a un'obbligazione di risultato.
- Il mittente deve pagare il nolo e fornire merci imballate correttamente, oltre a documentazione dettagliata per garantire il trasporto.
- Il diritto di contrordine consente al mittente di sospendere il trasporto o cambiare destinatario, con l'obbligo di risarcire il vettore per le spese sostenute.
- In caso di impedimenti durante il trasporto, il vettore deve chiedere istruzioni al mittente e custodire i beni, con la possibilità di depositarli o venderli in caso di emergenze.
- Il vettore ha diritto a un risarcimento per le spese sostenute in caso di interruzione o modifica del trasporto, anche parziale.
Obblighi del vettore
Il vettore ha l’obbligo di porre in essere tutte le attività necessarie per garantire il trasferimento delle merci da un luogo ad un altro. Sul vettore grava dunque un’obbligazione di risultato.
L’obbligazione principale del vettore è quella del trasporto, a cui si affianca l’obbligazione accessoria di custodire le merci trasportate.
Responsabilità del mittente
Proprio come sul vettore, anche sul mittente gravano diverse obbligazioni: egli è in primo luogo tenuto ad adempiere l’obbligazione principale relativa al pagamento del nolo; questi deve inoltre consegnare al vettore merci adeguatamente imballate in modo da garantirne l’integrità e fornire al vettore tutte le indicazioni necessarie affinché questi esegua correttamente il trasporto. In aggiunta, l’articolo 1683 del codice civile prevede che il mittente fornisca al vettore il nome del destinatario delle merci, il luogo di destinazione, il peso, la quantità e il numero delle cose da trasportare. Tra gli atti di cooperazione del mittente rientra anche l’obbligo di consegnare i documenti relativi all’origine e alla natura delle merci. Eventuali danni derivanti dall’omissione o dall’irregolarità dei suddetti documenti sono a carico del vettore.
Diritto di contrordine
L’articolo 1685 disciplina il cosiddetto «diritto di contrordine». Esso consiste nella possibilità per il mittente di sospendere il trasporto e richiedere la consegna dei beni o di indirizzare gli stessi a un destinatario diverso da quello previamente determinato. Esso attribuisce al mittente anche la possibilità di ordinare al vettore la vendita o la distribuzione delle merci. Il mittente può esercitare tale diritto fino al momento in cui le merci non sono pervenute al destinatario e, in ogni caso, il mittente è tenuto a risarcire al vettore le spese relative al trasporto interrotto o alle altre indicazioni fornite.
Impedimenti durante il trasporto
Qualora, durante il trasporto, sussistano impedimenti o ritardi nell’esecuzione della prestazione non imputabili al vettore, in primo luogo questi è tenuto a chiedere immediate istruzioni al mittente, continuando contestualmente a custodire i beni affidatigli. Tuttavia, se per circostanze straordinarie il vettore non può rivolgersi al mittente, l’articolo 1514 del Codice civile prevede che questi possa depositare le merci presso un deposito o, nel caso in cui si tratta di beni soggetti a rapido deterioramento, disporne la vendita. Anche in questo caso il vettore ha diritto al risarcimento delle spese e, qualora parte del trasporto sia già stata eseguita, alla parziale corresponsione del corrispettivo.
Domande da interrogazione
- Quali sono le principali obbligazioni del vettore nel trasporto delle merci?
- Quali responsabilità ha il mittente riguardo al trasporto delle merci?
- Cosa prevede il diritto di contrordine per il mittente?
Il vettore ha l'obbligo di garantire il trasferimento delle merci e di custodirle durante il trasporto, gravando su di lui un'obbligazione di risultato.
Il mittente deve pagare il nolo, consegnare merci adeguatamente imballate e fornire al vettore tutte le informazioni necessarie, come il nome del destinatario e la quantità delle merci, come previsto dall'articolo 1683 del codice civile.
Il diritto di contrordine consente al mittente di sospendere il trasporto e modificare la destinazione delle merci fino a quando non sono pervenute al destinatario, ma deve risarcire il vettore per le spese sostenute.