Ascolta
00:00 00:00

Concetti Chiave

  • Il trasferimento d'azienda può avvenire in forma integrale, riguardando l'intera impresa, o parziale, limitandosi a un ramo d'azienda autonomo.
  • Per essere considerato un ramo d'azienda, un insieme di beni deve costituire un'attività economica organizzata e autonoma, necessaria per il processo produttivo.
  • La normativa consente l'identificazione di rami d'azienda anche per segmenti più piccoli, facilitando l'esternalizzazione e la salvaguardia dei dipendenti.
  • Con il decreto Biagi del 2003, è stata abolita la necessità di un'autonomia preesistente per il trasferimento di rami d'azienda, permettendo una definizione al momento della cessione.
  • In caso di appalto, il nuovo appaltatore acquisisce il personale già impiegato, ma il trasferimento non è considerato come quello d'azienda, poiché riguarda l'attività organizzata e non solo i beni materiali.

Tipologie di trasferimento d'azienda

Il trasferimento d’azienda può riguardare l’impresa complessivamente integrale (in tal caso si parla di «cessione integrale»), oppure una sola parte della stessa (cessione parziale).

La disciplina applicabile al trasferimento d’azienda è efficace anche qualora la cessione abbia ad oggetto un solo ramo dell’impresa. Il quinto comma dell’articolo 2112 c.c. definisce tale ogni «articolazione funzionalmente autonoma di un’attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del trasferimento».

Requisiti per i rami d'azienda

L’avverbio «funzionalmente» denota che, affinché un complesso di beni aziendali costituisca un ramo d’azienda e non semplicemente un insieme di beni sparsi e privi di una destinazione economica, occorre che essi diano luogo a un'attività economica organizzata e autonoma, necessaria nel quadro del processo produttivo dell’impresa.

Definire i requisiti di individuazione dei rami d’azienda è particolarmente difficile: quanto più la legge consente di identificare come ramo segmenti anche piccoli dell'attività (ad esempio i servizi di centralino o di copisteria), tanto più è facile che questi possano essere esternalizzati insieme ai relativi dipendenti che, altrimenti, rischierebbero di essere licenziati per il venir meno dell'attività cui erano adibiti presso il cedente.

Evoluzione normativa e decreto Biagi

Prima del decreto Biagi, il ramo d’azienda poteva essere trasferito solo se la sua autonomia era preesistente al trasferimento. Per facilitare le esternalizzazioni, nel 2003 il requisito della preesistenza è stato soppresso: oggi, infatti, il trasferimento è efficace se l’autonomia del ramo d’azienda viene identificata da cedente e cessionario al momento del trasferimento.

Disciplina del trasferimento in appalto

In materia di trasferimento, la legge prevede una particolare disciplina in materia di appalto: quando una nuova impresa subentra nella gestione di un appalto di servizio, l’appaltatore subentrante acquisisce il personale già impiegato nell’appalto (clausola sociale). Il decreto Biagi ha stabilito che in questo caso non trova applicazione la disciplina del trasferimento d’azienda: il suddetto trasferimento, infatti, ha ad oggetto non l’azienda intesa come insieme di beni materiali, bensì l’impresa in quanto attività organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi. In sostanza, però, la differenza è poco rilevante: cedere i componenti materiali necessari per la produzione equivale a cedere l’attività che tramite i suddetti materiali è svolta.

Studia con la mappa concettuale

Domande da interrogazione

  1. Quali sono le tipologie di trasferimento d'azienda previste dalla normativa?
  2. Il trasferimento d'azienda può essere di due tipi: cessione integrale, che riguarda l'impresa nella sua totalità, e cessione parziale, che si riferisce a un solo ramo dell'impresa, definito come un'articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica (articolo 2112 c.c.).

  3. Quali requisiti devono essere soddisfatti affinché un complesso di beni possa essere considerato un ramo d'azienda?
  4. Affinché un complesso di beni sia considerato un ramo d'azienda, deve costituire un'attività economica organizzata e autonoma, necessaria nel processo produttivo dell'impresa, evitando che si tratti di un semplice insieme di beni privi di destinazione economica.

  5. Come è cambiata la disciplina del trasferimento d'azienda con l'introduzione del decreto Biagi?
  6. Prima del decreto Biagi, il ramo d'azienda poteva essere trasferito solo se la sua autonomia era preesistente. Con il decreto del 2003, è stato abolito questo requisito, permettendo che l'autonomia del ramo venga identificata al momento del trasferimento da cedente e cessionario.

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community