Concetti Chiave
- Il diritto cogente, o ius cogens, è un diritto internazionale imperativo che non può essere derogato o disapplicato, rendendolo essenziale per la protezione dei diritti fondamentali.
- Il dibattito internazionale sullo ius cogens è emerso negli anni sessanta, con posizioni contrastanti tra Paesi favorevoli all'inderogabilità e quelli che ritenevano fosse una minaccia per gli accordi internazionali.
- L'Italia ha cercato un compromesso, proponendo che le controversie riguardanti lo ius cogens fossero deferite a un organo esterno, come la Corte internazionale di giustizia.
- Il deferimento alla Corte internazionale di giustizia avviene su base volontaria, mantenendo il principio consensualistico della giurisdizione internazionale.
- L'articolo 53 della convenzione di Vienna stabilisce che qualsiasi trattato in conflitto con le norme del diritto cogente è nullo al momento della sua conclusione.
Il Diritto cogente (ius cogens) è concepito come diritto internazionale imperativo, che in quanto tale si configura come irrinunciabile. Qualora una convenzione o un accordo internazionale sia contrario allo ius cogens è considerato nullo. Mentre le fonti del diritto consuetudinario non cogenti sono flessibili e, dunque, derogabili, il diritto cogente non può in alcun caso essere disapplicato o derogato. Il diritto cogente è pertanto definito «diritto perentorio».
Dibattito internazionale sullo ius cogens
Il concetto di ius cogens emerse verso la fine degli anni sessanta: diversi Paesi, desiderosi di consolidare i diritti fondamentali della persona come elementi inderogabili, erano fautori della formazione dello ius cogens; altri, in particolare la Francia, ritenevano che affermare l’inderogabilità e la perentorietà di taluni principi non avrebbe fatto altro che ridurre il valore e l’importanza degli accordi internazionali. L’Italia, nel tentativo di giungere a un compromesso, propose di accettare la formazione dello ius cogens a condizione che, qualora soggiungesse una controversia, essa fosse rimessa a un organo esterno; è proprio in quest’ottica che oggi le controversie internazionali sono deferite alla C.i.g.
Ruolo della Corte internazionale di giustizia
Il deferimento di un giudizio alla Corte internazionale di giustizia, tuttavia, non è obbligatorio ma segue il principio della giurisdizione volontaria: la creazione della categoria del diritto cogente non consentì di superare il principio consensualistico della giurisdizione internazionale volontaria. La Corte non può in alcun caso acquisire automaticamente la giurisdizione di una controversia; può farlo solo ed esclusivamente su esortazione o sollecitazione di uno Stato.
L’art. 53 della convenzione di Vienna espleta il concetto giuridico di diritto cogente. Esso dispone che è nullo qualsiasi trattato che, al momento della sua conclusione, è in conflitto con le norme del diritto generale internazionale, perentorie e inderogabili.
Domande da interrogazione
- Che cos'è il diritto cogente e quali sono le sue caratteristiche principali?
- Qual è stato il dibattito internazionale riguardo alla formazione dello ius cogens?
- Qual è il ruolo della Corte internazionale di giustizia in relazione al diritto cogente?
Il diritto cogente (ius cogens) è un diritto internazionale imperativo, irrinunciabile e non derogabile. Qualsiasi convenzione o accordo internazionale in contrasto con esso è considerato nullo, rendendolo un "diritto perentorio".
Negli anni sessanta, diversi Paesi sostennero la creazione dello ius cogens per consolidare i diritti fondamentali, mentre altri, come la Francia, temevano che ciò potesse sminuire gli accordi internazionali. L'Italia propose un compromesso, suggerendo che le controversie fossero deferite a un organo esterno, portando alla creazione della giurisdizione della Corte internazionale di giustizia.
La Corte internazionale di giustizia non acquisisce automaticamente la giurisdizione su una controversia legata al diritto cogente; essa opera secondo il principio della giurisdizione volontaria, intervenendo solo su richiesta di uno Stato, come stabilito dall'art. 53 della convenzione di Vienna.