Concetti Chiave
- La deroga costituzionale è una modifica specifica della Costituzione, valida solo per casi particolari, mentre per altri casi le norme rimangono in vigore.
- Le autorotture sono deroghe ammesse dallo stesso testo costituzionale, come il divieto di riorganizzare il partito fascista in Italia.
- La sospensione delle norme implica una temporanea inattività di alcune disposizioni, mantenendole valide per fronteggiare situazioni di emergenza.
- Le fonti normative per la sospensione possono derivare da disposizioni costituzionali o da leggi e delibere parlamentari, garantendo controlli giurisdizionali.
- In situazioni impreviste, la sospensione si basa sul principio di necessità, con una preferenza per l'uso di fonti ordinarie per affrontare le emergenze.
Deroga costituzionale
La deroga (c.d. rottura della Costituzione) è un particolare tipo di modifica della Costituzione con efficacia relativa soltanto a una determinata fattispecie, per tutti gli altri casi concreti possibili le norme costituzionali restano in vigore senza modifiche.
L’impedimento sostanziale alla deroga si incontra nei caratteri essenziali e nei principi informatori dell’ordinamento, insuscettibili di revisioni.
Le deroghe ammesse dallo stesso testo costituzionale rispetto ad alcune proprie norme si definiscono autorotture (es. deroga all’art.49 cost. italiana consistente nel divieto di riorganizzare il disciolto partito fascista).
Sospensione delle norme
Mentre la revisione comporta una modifica definitiva e generale e la rottura comporta una modifica legata a specificità, per la sospensione le norme rimangono valide ma ne viene sospesa temporaneamente l’efficacia. La sospensione è volta a porre in essere un ordinamento di eccezione per fronteggiare situazioni di pericolo (es. stato di guerra in caso di crisi internazionali, stato di assedio per crisi interne). Le norme costituzionali generalmente soggette a sospensione sono quelle relative ai poteri parlamentari di controllo e di indirizzo, alla funzione di garanzia giurisdizionale degli organi giudiziari e all’attribuzione di diritti politici. Sempre da evitare è la sospensione dei diritti fondamentali.
Fonti normative e necessità
La fonte normativa che consente la sospensione può essere rintracciata o in una disposizione costituzionale, che individua i possibili regimi derogatori temporanei e che assicura la permanenza di controlli giurisdizionali sull’uso dei poteri emergenziali per garantire la tutela dei diritti(come di frequente negli ordinamenti liberali basati sul rule of law), o in una previsione di legge o in una delibera parlamentare o in una diretta determinazione dell’esecutivo, eventualmente soggetta a ratifica parlamentare.
Tuttavia, dal momento che le situazioni di pericolo sono difficilmente prevedibili, è possibile che non vi sia una norma precedente che permetta di fronteggiare l’evento: in tal caso, il fondamento della sospensione è la fonte fatto del principio di necessità.
Nella prassi si preferisce affrontare le emergenze ricorrendo a fonti ordinarie, senza proclamare gli stati d’emergenza (es. lotta al terrorismo attraverso leggi ordinarie e decreti legge).
Domande da interrogazione
- Qual è la differenza tra deroga e sospensione delle norme costituzionali?
- Cosa si intende per autorotture nella Costituzione?
- Qual è la fonte normativa per la sospensione delle norme?
La deroga è una modifica temporanea della Costituzione applicabile a specifiche fattispecie, mentre la sospensione mantiene le norme valide ma ne interrompe temporaneamente l’efficacia, spesso in situazioni di emergenza (come indicato nel testo).
Le autorotture sono deroghe ammesse dallo stesso testo costituzionale, come nel caso del divieto di riorganizzare il disciolto partito fascista, che rappresentano eccezioni a norme specifiche (come descritto nel testo).
La fonte normativa per la sospensione può derivare da disposizioni costituzionali, leggi, delibere parlamentari o decisioni esecutive, e deve garantire controlli giurisdizionali sull'uso dei poteri emergenziali (come evidenziato nel testo).