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Concetti Chiave

  • Nel diritto pretorio, la servitù sui fondi provinciali era costituita attraverso pactiones et stipulationes, poiché il suolo provinciale non consentiva il dominium quiritario.
  • Con l'evoluzione in età giustinianea, la servitù si poté costituire tramite traditio o patti e stipulationes, senza limiti riguardo al fondo su cui gravava.
  • La servitù affermativa si estingue per non uso, se non viene esercitata per un periodo di due anni.
  • Le servitù negative possono estinguersi per usucapio libertatis se il proprietario del fondo dominante compie un atto contrario al divieto per un tempo sufficiente.
  • La servitù si estingue anche per confusione, quando il titolare del fondo servente diventa anche titolare del fondo dominante, o per rinuncia tramite in iure cessio.

Modi di costituzione della servitù nel diritto pretorio

Costituzione della servitù nel diritto pretorio

Il suolo provinciale non poteva essere oggetto di dominium quiritario. Pertanto la servitù non avrebbe potuto essere costituita né per in iure cessio, né per mancipatio, dal momento che tali diritti potevano venire posti in essere soltanto dal dominus ex iure Quiritium. Gaio ci informa che sui fondi provinciali i diritti reali minori su cosa altrui erano istituiti mediante pactiones et stipulationes: si tratta di patti ad efficacia reale, in grado appunto di creare, nel diritto pretorio, diritti reali parziali come la servitù: traditio vel patientia; adiudicatio in un iudicio imperio continens.

Evoluzione in età giustinianea

In età giustinianea, però, scomparse la mancipatio e la servitù si costituì in tutti i casi, dunque a prescindere dal fondo su cui essa avrebbe gravato, mediante traditio o tramite patti e stipulationes.

Modi di estinzione della servitù
Il diritto reale minore di servitù può essere estinto in quattro modi diversi:

1. Tramite il non uso: le servitù affermative si estinguono in caso di mancato esercizio di diritto, cioè il suo non uso protrattosi per due anni.

2. Per mezzo dell’usucapio libertatis: essa riguarda le servitù negative che implicano un non facere. Tali servitù si estinguono qualora il proprietario del fondo dominante ponga in essere l’atto contrario (facere), ad esempio sopraelevando il proprio edificio a danno del secondo fondo. Se tale soprelevazione perdura per il tempo necessario all’usucapione senza che il proprietario del fondo dominante vi si opponga, il titolare del fondo servente ottiene l’estinzione della servitù per usucapio libertatis.

3. Per confusione: si ha confusione quando il titolare del fondo servente diventa titolare anche del fondo dominante o viceversa. In tal caso viene meno la pluralità dei proprietari e, pertanto, la servitù è estinta per confusione.

4. Infine, la servitù può estinguersi anche per rinuncia tramite in iure cessio.

Domande da interrogazione

  1. Quali sono i modi di costituzione della servitù nel diritto pretorio?
  2. Nel diritto pretorio, la servitù si costituiva tramite pactiones et stipulationes, poiché il suolo provinciale non poteva essere oggetto di dominium quiritario, escludendo quindi la mancipatio e l'in iure cessio (testo).

  3. Come è cambiata la costituzione della servitù in età giustinianea?
  4. In età giustinianea, la mancipatio scomparve e la servitù poté essere costituita in tutti i casi tramite traditio o patti e stipulationes, indipendentemente dal fondo su cui gravava (testo).

  5. Quali sono i modi di estinzione della servitù?
  6. La servitù può estinguersi per non uso, usucapio libertatis, confusione e rinuncia tramite in iure cessio, ognuno dei quali presenta specifiche condizioni di applicazione (testo).

Domande e risposte

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