Concetti Chiave
- L'articolo 34 del Concordato del 1929 stabiliva la riserva ecclesiastica sulle cause di nullità del matrimonio concordatario e sulla dispensa del matrimonio rato e non consumato.
- Le sentenze ecclesiastiche di nullità non erano più automaticamente riconosciute nell'ordinamento italiano dopo la sentenza n° 18/1982 della Corte Costituzionale, che ha introdotto il giudizio di delibazione.
- L'Accordo di Villa Madama ha sollevato interrogativi sulla riserva di giurisdizione, con dottrine che si dividono sull'abrogazione o sulla sua continuazione.
- La giurisprudenza ha evidenziato che, sebbene la riserva giurisdizionale ecclesiastica possa essere abrogata, esiste una giurisdizione civile alternativa che può intervenire in materia di nullità matrimoniale.
- In caso di conflitto di giurisdizioni, l'orientamento moderno sostiene che si applica il "criterio della prevenzione", dando priorità al giudizio iniziato per primo.
Il matrimonio concordatario e la riserva ecclesiastica
Il problema riguarda il matrimonio concordatario
L’art.34 del Concordato del 1929 sanciva la riserva ecclesiastica
• sulle cause di nullità del matrimonio concordatario
• sulla dispensa del matrimonio rato e non consumato (= riserva assoluta di giurisdizione)
Sentenze ecclesiastiche e delibazione
Le sentenze ecclesiastiche di nullità erano automaticamente efficaci nell’ordinamento italiano con un procedimento ufficioso ed automatico da parte della Corte d’Appello: senza domanda di parti, essa ne riconosceva tutti gli effetti civili e ne ordinava l’annotazione nei registri dello stato civile.
La Corte Costituzionale, con sentenza n° 18/1982 ha introdotto il giudizio di delibazione per cui il riconoscimento automatico delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale non è più possibile
La legge n° 121/1985, art.8, comma 2, regola il procedimento di delibazione: domanda delle parti, serie di accertamenti e sentenza della Corte che può statuire provvedimenti economici provvisoria a favore di uno dei coniugi (la decisione definitiva è rimandata al giudice competente)
Accordo di Villa Madama e giurisdizione
L’Accordo di Villa Madama non dispone nulla a riguardo, ponendo, pertanto, la questione della conservazione o del venir meno della riserva di giurisdizione.
- dottrina prevalente: richiamo all’art.13 dell’Accordo “Le disposizioni del Concordato non riprodotte nel presente testo sono abrogate”. Questo porta a pensare che la norma che prevedeva la riserva sia stata abrogata e che quindi la riserva giurisdizionale dei Tribunali ecclesiastici sia venuta meno.
- altra dottrina: sostiene, invece, che la riserva è mantenuta: poiché il matrimonio è disciplinato dal diritto canonico, è competenza dei tribunali ecclesiastici dichiararne la nullità (teoria della sopravvivenza logica)
- Giurisprudenza:
1) La Cassazione civile, con sentenza n° 1824/1993, ha sostenuto l’abrogazione implicita dell’art.34 e quindi la riserva giurisdizionale del Tribunale ecclesiastico è venuta meno. Tuttavia nella dichiarazione di nullità, la giurisdizione del giudice civile è alternativa e concorrente a quella del giudice ecclesiastico.
2) La Corte costituzione con sentenza n° 412/1993 afferma: considerato che il matrimonio religioso è regolato dal diritto canonico, a cui sono collegati gli effetti civili, sulla sua validità può pronunciarsi solo il giudice ecclesiastico, mentre il giudice civile si può pronunciare soltanto sulla validità della trascrizione e sul riconoscimento delle sentenze ecclesiastiche di nullità. Da questo deriva che le competenze sono ripartite tra i due giudice per cui la riserva è relativa.
3) L’orientamento moderno è favorevole alla tesi all’abolizione della riserva di giurisdizione e alla presenza di una giurisdizione alternativa “criterio della prevenzione, con la conseguenziale affermazione della giurisdizione del giudice italiano ove risulti preventivamente adito” (= si dà prevalenza al giudizio che abbia avuto inizio per primo).
Giurisdizione civile e diritto applicabile
Quale diritto applicare davanti al giudice civile?
Quello statale e non canonico, perché in questo caso si violerebbe art.7 della Costituzione che prevede la separazione degli ordini.
Domande da interrogazione
- Qual è la riserva ecclesiastica nel matrimonio concordatario?
- Come sono state modificate le sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale in Italia?
- Qual è il dibattito giuridico riguardo alla riserva di giurisdizione dopo l'Accordo di Villa Madama?
- Quale diritto deve essere applicato davanti al giudice civile in materia di matrimonio concordatario?
La riserva ecclesiastica, sancita dall'art. 34 del Concordato del 1929, riguarda le cause di nullità del matrimonio concordatario e la dispensa del matrimonio rato e non consumato, conferendo una riserva assoluta di giurisdizione ai tribunali ecclesiastici.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n° 18/1982, ha introdotto il giudizio di delibazione, eliminando il riconoscimento automatico delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale, richiedendo ora una domanda delle parti e accertamenti da parte della Corte.
La dottrina prevalente sostiene che la riserva di giurisdizione sia stata abrogata, mentre un'altra dottrina afferma che essa sia mantenuta, poiché il matrimonio è disciplinato dal diritto canonico e solo i tribunali ecclesiastici possono dichiararne la nullità.
Deve essere applicato il diritto statale e non quello canonico, per rispettare l'art. 7 della Costituzione, che prevede la separazione degli ordini giuridici.