Concetti Chiave
- L'esercizio dello ius variandi è limitato dall'immodificabilità in peius delle mansioni del lavoratore, come stabilito dall'articolo 2103 c.c.
- Il d.lgs. 81/2015 promuove la flessibilità nella gestione delle mansioni, tutelando la posizione economica del lavoratore.
- Il datore di lavoro può modificare le mansioni solo se rimangono all'interno della stessa categoria legale e dello stesso livello di inquadramento.
- Il mutamento orizzontale di mansioni è lecito solo se le nuove mansioni sono equivalenti a quelle precedenti in termini di valore professionale.
- Il demansionamento è legittimo solo se giustificato da riorganizzazioni aziendali e deve esserci un nesso di causalità tra la riorganizzazione e il demansionamento.
Limiti dello ius variandi
L’esercizio dello ius variandi è sottoposto a diversi limiti di natura imperativa:
- l’innovazione dell’articolo 2103 c.c. ha sancito l’immodificabilità immodificabilità in peius delle mansioni del lavoratore;
- l’articolo 3 del d.lgs. 81/2015 ha garantito una maggiore flessibilità nell’assegnazione delle mansioni, attenzionando prima di tutto la conservazione della posizione economica raggiunta dal lavoratore;
- il datore può adibire il prestatore di lavoro, oltre alle mansioni per le quali è stato assunto e mansioni superiori, soltanto a mansioni che siano riconducibili alla categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte”.
Condizioni per il mutamento
In sostanza, lo ius variandi può essere validamente esercitato soltanto in orizzontale, cioè verso mansioni di pari valore professionale rispetto a quelle cui il lavoratore è già adibito. Le mansioni di destinazione sono considerate equivalenti solo se sono riconducibili allo stesso livello di inquadramento contrattuale delle mansioni di provenienza. L’articolo 2095 dispone che il mutamento orizzontale di mansioni è legittimo se, oltre al livello, è rispettata l’equivalenza tra categorie legali. Se, ad esempio, la mansione di destinazione è di pari livello ma di diversa categoria legale (ad es. operaia piuttosto che impiegatizia), il mutamento non può essere validamente disposto.
Legittimità del demansionamento
L’assegnazione del lavoratore a mansioni riconducibili a un livello di inquadramento contrattuale inferiore (demansionamento) è considerata legittima solo se la modifica in peius delle mansioni è determinata da una “modifica degli assetti organizzativi aziendali. In questo caso il giudice è tenuto a verificare la sussistenza del nesso di causalità fra la scelta di riorganizzazione aziendale e il demansionamento.
In generale, il mutamento di mansioni deve essere comunicato per iscritto, a pena di nullità. Il datore di lavoro non è altresì tenuto a inserire nella comunicazione le ragioni tecnico-organizzative che hanno reso necessario il demansionamento, però se vuole può aggiungerle a fini di trasparenza.
Domande da interrogazione
- Quali sono i limiti principali dello ius variandi nel contratto di lavoro?
- In quali condizioni è legittimo il mutamento orizzontale delle mansioni?
- Quando è considerato legittimo il demansionamento di un lavoratore?
Lo ius variandi è soggetto a limiti come l'immodificabilità in peius delle mansioni del lavoratore, garantita dall'articolo 2103 c.c., e la necessità di mantenere la posizione economica del lavoratore, come stabilito dall'articolo 3 del d.lgs. 81/2015.
Il mutamento orizzontale è legittimo solo se le mansioni di destinazione sono equivalenti a quelle di provenienza, ossia devono appartenere allo stesso livello di inquadramento contrattuale e alla stessa categoria legale, come indicato dall'articolo 2095.
Il demansionamento è legittimo solo se è causato da una modifica degli assetti organizzativi aziendali, e il giudice deve verificare il nesso di causalità tra la riorganizzazione e il demansionamento. Inoltre, il mutamento deve essere comunicato per iscritto.