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Concetti Chiave

  • La legge 92/2012 ha introdotto due principali forme di tutela per i licenziamenti ingiustificati: la tutela reintegratoria debole e la tutela risarcitoria forte.
  • La tutela reintegratoria debole consente la reintegrazione del lavoratore, con un'indennità che varia tra 5 e 12 mensilità, detraendo i guadagni da altre attività lavorative.
  • La tutela risarcitoria forte non prevede la reintegrazione, offrendo un risarcimento economico tra 12 e 24 mensilità per il lavoratore.
  • Le disposizioni della legge 92/2012 sono state successivamente modificate nel contesto del Jobs Act del 2015, influenzando ulteriormente il diritto del lavoro.
  • Entrambe le forme di tutela mirano a garantire un equilibrio tra le esigenze dei datori di lavoro e la protezione dei diritti dei lavoratori in caso di licenziamenti ingiustificati.

Rivoluzione del diritto del lavoro

La legge 92/2012 ha rivoluzionato molti aspetti essenziali del diritto del lavoro. In particolare, essa ha introdotto due fondamentali forme di tutele da licenziamento ingiustificato:
1) tutela reintegratoria debole, applicabile nell’ambito dei licenziamenti disciplinari in cui il fatto (giustificato motivo soggettivo o giusta causa) non sussiste; essa è efficace anche quando l’infrazione contestata rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa. La tutela reintegratoria debole si applica anche in caso di licenziamento economico ingiustificato perché disposto come conseguenza di un’inidoneità fisica o psichica per cui l’art. 2110 prevede la conservazione del posto di lavoro, o perché il fatto su cui il licenziamento economico si fonda non sussiste.

Come si evince già dal nome, anche questa forma di tutela prevede la reintegrazione del lavoratore; l’aggettivo «debole» attiene all’indennità risarcitoria, il cui ammontare non può superare le 12 mensilità e scendere sotto le 5. Alla somma, però, si deve detrarre non solo quanto il lavoratore ha percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative durante il periodo di estromissione (aliunde perceptum), ma anche ciò che egli avrebbe potuto percepire se si fosse impegnato attivamente nella ricerca di una nuova occupazione (aliunde percipiendum). Anche questa forma di tutela prevede la possibilità di chiedere l’indennità sostitutiva della reintegrazione, pari a 15 mensilità;

Tutela risarcitoria forte

3) tutela risarcitoria forte, applicabile in tutti i casi che non rientrano nelle altre ipotesi. Il lavoratore non può richiedere il reintegro, ma solo un risarcimento oscillante tra un minimo di 12 e un massimo di 24 mensilità.
Le innovazioni apportate dalla legge 92/2012 sono state soggette a ulteriori cambiamenti nell’ambito del Jobs act, nel 2015.

Domande da interrogazione

  1. Quali sono le principali forme di tutela da licenziamento ingiustificato introdotte dalla legge 92/2012?
  2. La legge 92/2012 ha introdotto due forme di tutela: la tutela reintegratoria debole, che prevede la reintegrazione del lavoratore e un'indennità risarcitoria limitata, e la tutela risarcitoria forte, che consente solo un risarcimento monetario senza reintegro, oscillante tra 12 e 24 mensilità.

  3. Cosa implica la tutela reintegratoria debole in caso di licenziamento economico ingiustificato?
  4. La tutela reintegratoria debole si applica anche ai licenziamenti economici ingiustificati, specialmente se legati a inidoneità fisica o psichica, prevedendo la reintegrazione del lavoratore e un'indennità risarcitoria che varia tra 5 e 12 mensilità, con detrazioni per eventuali guadagni durante l'assenza.

  5. Come sono state modificate le tutele da licenziamento dalla legge 92/2012 con il Jobs act?
  6. Le innovazioni della legge 92/2012 sono state soggette a ulteriori cambiamenti nel 2015 con l'introduzione del Jobs act, che ha apportato modifiche alle forme di tutela previste per i lavoratori in caso di licenziamento ingiustificato.

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