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Concetti Chiave

  • Il datore di lavoro ha la facoltà di modificare le mansioni del lavoratore, rispettando le norme di legge in caso di dequalificazione, promozione o mobilizzazione orizzontale.
  • Con il Jobs Act, il datore di lavoro ha maggiore libertà nella gestione delle mansioni, potendo adibire i lavoratori a compiti dello stesso livello e categoria legale.
  • La dequalificazione del lavoratore è consentita solo in caso di modifiche tecnico-organizzative o se prevista da accordi collettivi come alternativa al licenziamento.
  • Per la mobilità ascendente, il Jobs Act ha innalzato da tre a sei mesi il periodo necessario affinché un lavoratore possa acquisire il diritto a mansioni di livello superiore.
  • Le modifiche riguardanti le mansioni devono considerare la carriera del lavoratore e le condizioni della mobilitazione ascendente o discendente.

Il diritto del datore di lavoro

Il datore di lavoro gode di un relativo ius variandi (la facoltà del diritto di modificare le mansioni del lavoratore). Egli può farlo a condizione che rispetti le cautele e le prescrizioni indicate dalle norme di legge in caso di una dequalificazione (mobilità discendente), di un avanzamento di carriera (mobilità ascendente) o di una mobilitazione orizzontale (senza che sussistano dequalificazioni o promozioni).

Modifiche apportate dal Jobs Act

L’articolo 3 del Jobs act ha inciso su quanto disposto dall’articolo 2103 del codice civile. Per questo motivo, oggi il datore di lavoro gode di maggiore libertà rispetto al passato sia rispetto alla mobilità orizzontale sia nello stabilire forme di dequalificazione professionale. L’articolo 3 consente l’adibizione di mansioni che siano riconducibili allo stesso livello e categoria legale delle prestazioni precedentemente svolte. Il datore deve però ottemperare a un obbligo formativo nei confronti del lavoratore, la cui assenza non prevede altresì alcun provvedimento sanzionatorio.

Condizioni per la dequalificazione

In una seconda ipotesi, il lavoratore può essere adibito a mansioni che appartengono a un livello di inquadramento inferiore. Ciò può avvenire solo in due casi:

- qualora sussistano delle modifiche di natura tecnica-organizzativa dell’azienda che giustifichino la dequalificazione;

- nel caso in cui gli accordi collettivi prevedano come elemento sostitutivo al licenziamento la dequalificazione del personale.

Mobilità ascendente e requisiti

Il Jobs Act è intervenuto anche nell’ambito della mobilità ascendente. Prima del Jobs act, se il lavoratore era adibito a mansioni di livello superiore per un periodo di almeno tre mesi, egli acquisiva di diritto la qualificazione a mansioni ascendenti; oggi sono invece necessari sei mesi.

In sostanza, le prerogative demandate al datore di lavoro devono tener conto della carriera del lavoratore e delle condizioni in cui la mobilitazione ascendente o quella discendente ha luogo.

Domande da interrogazione

  1. Qual è il significato dello ius variandi per il datore di lavoro?
  2. Lo ius variandi consente al datore di lavoro di modificare le mansioni del lavoratore, rispettando però le normative legali in caso di dequalificazione, avanzamento di carriera o mobilitazione orizzontale.

  3. Come ha modificato il Jobs Act le prerogative del datore di lavoro riguardo alla mobilità professionale?
  4. Il Jobs Act ha ampliato la libertà del datore di lavoro, permettendo modifiche sia nella mobilità orizzontale che nella dequalificazione, a condizione che vengano rispettati obblighi formativi e che le mansioni siano riconducibili allo stesso livello.

  5. Quali sono le condizioni necessarie per la dequalificazione del lavoratore?
  6. La dequalificazione può avvenire solo in caso di modifiche tecniche-organizzative dell'azienda o se gli accordi collettivi prevedono la dequalificazione come alternativa al licenziamento.

Domande e risposte

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