Concetti Chiave
- La Repubblica italiana riconosce il valore della cultura religiosa, garantendo l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, con la possibilità di scelta per le famiglie.
- Il D.Lgs 297/1994 stabilisce che il diritto di avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica è esercitato dai genitori nella scuola media e dagli studenti nella scuola superiore.
- Le intese con confessioni religiose acattoliche sottolineano che l'insegnamento della propria religione non avviene nelle scuole, riservando tali compiti alle famiglie e alle chiese.
- Le scuole confessionali possono istituire istituti di educazione con parità di trattamento rispetto alle scuole statali, seguendo l'art.33 della Costituzione e il Concordato del 1984.
- Per l'insegnamento di religioni diverse da quella cattolica, lo Stato garantisce che gli alunni hanno il diritto di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica e di richiedere studi religiosi alternativi.
1) Normativa
Art.9 Concordato 1984
Riconoscimento della cultura religiosa
La Repubblica italiana riconosce il valore della cultura religiosa e tiene conto del fatto che i principi del Cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano. Pertanto, essa deve continuare ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche. Tuttavia, nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito il diritto di scegliere se avvalersi o meno di tale insegnamento
Protocollo Addizionale 1984
I programmi, le modalità di insegnamento, criteri scelta libri di testo e qualifiche personale docente sono determinati tramite intesa C.E.I./M.I.U.R.
D.Lgs 297/1994
Il diritto di se avvalersi o meno dell’insegnamento dell’ I.R.C. è esercitato dai genitori nella scuola media e dallo studente nella scuola superiore poiché l’età matura di tali studenti consente loro una scelta religiosa consapevole
C.M. 51/2014
Scelta dell'insegnamento religioso
Al momento dell’iscrizione, le famiglie esercitano la facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento dell’I.R.C. La scelta ha valore per l’intero corso di studi, fatto salvo il diritto
di modificare tale scelta per l’anno successivo. Se frequentante la scuola superiore o se maggiorenne, la scelta è operata dallo studente stesso. La scelta alternativa comprende 4 opzioni:
1) attività didattiche e formative
2) attività di studio/ricerca individuale con assistenza di personale docente
3) attività di studio/ricerca individuale senza assistenza di personale docente
4) non frequenza della scuola nelle ore di I.R.C.
Intesa M.I.U.R. /C.E.I. 28 giugno 2012 - DPR 20 agosto 2012
Qualifiche degli insegnanti di religione
Rivede i profili di qualificazione degli insegnanti di religione portando i titoli richiesti a livello di laurea. Essi devono essere in possesso dell’idoneità riconosciuta dall’ordinario diocesano che ha carattere permanente. In caso di revoca il docente è collocato in mobilità professionale nel comparto scuola. Hanno gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti
Sentenze sulla libertà di coscienza
2) Sentenze della Corte Costituzionale
n° 3/19089: L’insegnamento obbligatorio della religione cattolica violerebbe il principio della libertà di coscienza e l’alternativa per coloro che non si avvalgono deve consistere in uno stato di “non obbligo”
n° 13/1991: L’eventuale minore impegno scolastico dei non avvalentesi non può essere considerato causa di disincentivo per coloro che si avvalgono dell’insegnamento in quanto tale scelta è motivata da convinzioni morali e religiose. Pertanto, la libertà di coloro che rifiutano l’ IRC può anche offrire la possibilità di allontanarsi dalla scuola.
3)L’insegnamento della religione e le Intese con le confessioni religiose acattoliche
Intese con confessioni acattoliche
Le leggi che recepiscono le intese con le varie confessioni religiose forniscono delle disposizioni in materia.
Le confessioni dichiarano di non volere svolgere all’interno delle scuole l’insegnamento della propria religione, in quanto la formazione religiosa è compito delle famiglie e delle chiese di appartenenza. Inoltre, la collocazione dell’ I.R.C. non deve essere discriminante per coloro che non se ne avvalgono. Sono previsti anche eventuali interventi nell’ambito dell’offerta formativa all’interno della scuola, a carico della confessione religiosa
4) Le scuole confessionali
Scuole confessionali e parità
In base all’art.33 della Costituzione, che sancisce la libertà d’insegnamento, a enti e a privati è riconosciuto il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. Nei confronti delle scuole non statali che chiedono la parità, lo Stato deve garantire la piena libertà e i relativi alunni un trattamento equipollente a quello delle scuole statali. Questo concetto è recepito dal nuovo Concordato del 1984. Esso riconosce alla Chiesa cattolica il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado (scuole confessionali): alle scuole che ottengono la parità è riservato lo stesso trattamento riservato alle scuole statali. Esse rientrano nelle organizzazioni di tendenza: cioè organizzazioni che non hanno una struttura imprenditoriale e che svolgono, senza fini di lucro, attività politica, sindacale, culturale, di istruzione, religiose o di culto. Da parte degli alunni e dei docenti di tali scuole sussiste l’obbligo di uniformarsi all’indirizzo religioso della scuola e di non tenere una condotta contraria ai principi che la scuola accoglie e che trasmette all’esterno.
5)Insegnamento di religioni diverse da quella cattolica
Insegnamento di religioni diverse
Per quanto riguarda l’insegnamento di religioni diverse da quella cattolica, occorre fare riferimento alle norme contenute nelle Intese stipulate fino ad oggi con alcune confessioni religiose, in base all’art.8 della Costituzione. All’interno di tali intese, agli alunni non appartenenti alla religione cattolica,
• lo Stato si impegna a rendere facoltativo l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole
• è riconosciuto a detti alunni il diritto di non avvalersi dell’ I.R.C. per loro dichiarazione o per dichiarazione dei genitori
• si riconosce alle confessioni acattoliche il diritto di rispondere ad eventuali richieste delle famiglie per lo studio a scuola di problemi religiosi e relative implicazioni, senza oneri per lo Stato.
Domande da interrogazione
- Qual è il principio fondamentale riguardante l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche italiane?
- Come possono le famiglie esercitare il diritto di scelta riguardo all'insegnamento della religione cattolica?
- Quali sono le opzioni disponibili per gli studenti che non scelgono di avvalersi dell'insegnamento dell'I.R.C.?
- Quali sono i requisiti per gli insegnanti di religione nelle scuole italiane?
- Come si regolano le intese con le confessioni religiose acattoliche riguardo all'insegnamento religioso nelle scuole?
La Repubblica italiana riconosce il valore della cultura religiosa e garantisce l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, rispettando la libertà di coscienza e il diritto dei genitori di scegliere se avvalersene o meno (Art.9 Concordato 1984).
Al momento dell'iscrizione, le famiglie possono decidere se avvalersi o meno dell'insegnamento dell'I.R.C., con la possibilità di modificare tale scelta per l'anno successivo (C.M. 51/2014).
Gli studenti possono scegliere tra diverse opzioni alternative, tra cui attività didattiche e formative, studio individuale con o senza assistenza, o non frequenza durante le ore di I.R.C. (C.M. 51/2014).
Gli insegnanti di religione devono possedere una laurea e l'idoneità riconosciuta dall'ordinario diocesano, con gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti (Intesa M.I.U.R./C.E.I. 28 giugno 2012).
Le confessioni acattoliche non desiderano insegnare la propria religione nelle scuole, ritenendo che la formazione religiosa spetti alle famiglie e alle chiese, e si impegnano a non discriminare coloro che non si avvalgono dell'I.R.C. (Intese con confessioni acattoliche).