Concetti Chiave
- Il rapporto tra ordinamento giuridico interno e fonti pattizie è stato storicamente controverso, inizialmente basato su un criterio cronologico fino al 2001.
- Dal 2001, l'articolo 117 ha introdotto un criterio gerarchico, stabilendo che le leggi esecutorie devono rispettare la costituzione e i vincoli internazionali.
- Le sentenze 348 e 349 del 2007 hanno definito una posizione intermedia per le leggi d'esecuzione di trattati internazionali, rispetto a costituzione e leggi ordinarie.
- Le leggi di esecuzione possono prevalere sulle leggi ordinarie ma devono sempre essere conformi alla costituzione, pena l'illegittimità.
- La Corte Costituzionale ha stabilito controlimiti relativi al rispetto dei principi supremi e dei diritti inalienabili della persona nell'ordinamento costituzionale.
Dibattito sull'ordinamento giuridico
Il rapporto tra ordinamento giuridico interno e fonti pattizie è stato sempre oggetto di variegati dibattiti. Per stabilire il ruolo di una fonte pattizia rispetto all’ordinamento giuridico interno, fino al 2001 ci si atteneva al criterio cronologico, sulla base del quale la legge più recente (fonte pattizia) poteva circoscrivere l’efficacia di una legge costituzionale abrogandola; allo stesso modo, in seguito, poteva intervenire una legge parlamentare che circoscrivesse l’efficacia della legge esecutoria. In un primo momento, dunque, si pensava le fonti pattizie e le fonti ordinarie potessero essere equiparate e, pertanto, che dovessero essere lette alla luce del criterio cronologico.
Evoluzione del criterio gerarchico
Il primo comma dell’articolo 117, pubblicato nel 2001, ha però sancito che una legge esecutoria può essere dichiarata illegittima nel caso in cui essa entri in contrapposizione con la costituzione della repubblica italiana. Il primo comma, infatti, afferma che la facoltà legislativa deve essere esercitata dallo stato e dalle regioni nel rispetto della costituzione e dei vincoli internazionali (fonti pattizie e consuetudinarie).
Dunque, fino al 2001 l’efficacia di una legge di esecuzione è stata circoscritta tramite l’applicazione del criterio cronologico, in seguito all’emanazione del primo comma dell’articolo 117, la legittimità di una legge di esecuzione rispetto all’ordinamento interno è stata stabilita tramite il criterio gerarchico.
Posizione intermedia delle leggi d'esecuzione
Le sentenze 348 e 349 del 2007, infatti, hanno collocato la legge d esecuzione di un trattato internazionale in una posizione intermedia tra la costituzione e tutte le leggi ordinarie. Sulla base di tale disposizione, dunque, la legge di esecuzione di un trattato internazionale può prevalere sulle leggi ordinarie vigenti in uno stato ma, allo stesso tempo, non può in alcun caso entrare in contrasto con la costituzione, poiché ciò ne determinerebbe l’illegittimità e, dunque, l’espunzione dall’ordinamento giuridico interno.
Pertanto, è possibile dire che la legge di esecuzione di un trattato internazionale:
- può disciplinare le leggi ordinarie in quanto fonte sopra ordinata;
- a sua volta deve essere rispettosa della costituzione poiché è ad essa subordinata (la corte costituzionale, infatti, ha stabilito controlimiti inerenti il rispetto dei principi supremi dell’ordinamento costituzionale e dei diritti inalienabili della persona).
Domande da interrogazione
- Qual è il criterio utilizzato fino al 2001 per stabilire il ruolo delle fonti pattizie nell'ordinamento giuridico interno?
- Cosa stabilisce il primo comma dell’articolo 117 riguardo alla legittimità delle leggi esecutorie?
- Qual è la posizione delle leggi di esecuzione di trattati internazionali rispetto alla Costituzione e alle leggi ordinarie?
Fino al 2001, si utilizzava il criterio cronologico, secondo il quale la legge più recente poteva abrogare una legge costituzionale, equiparando le fonti pattizie e ordinarie.
Il primo comma dell’articolo 117, introdotto nel 2001, stabilisce che una legge esecutoria può essere dichiarata illegittima se contrasta con la Costituzione, imponendo un criterio gerarchico per la sua legittimità.
Le leggi di esecuzione di trattati internazionali occupano una posizione intermedia: possono prevalere sulle leggi ordinarie, ma devono sempre rispettare la Costituzione, altrimenti sono considerate illegittime.