Concetti Chiave
- L'imprenditore agricolo, secondo l'art. 2135 c.c., si occupa di attività come coltivazione, selvicoltura e allevamento, comprese attività connesse di trasformazione e commercializzazione.
- Gli imprenditori agricoli godono di una normativa fiscale agevolata, esenti da obblighi come la tenuta dei registri contabili e l'iscrizione al Registro delle imprese, a causa dei rischi naturali e economici.
- Il piccolo imprenditore, definito dall'art. 2083 c.c., deve prevalere nel lavoro proprio e familiare, e include coltivatori diretti, artigiani e piccoli commercianti con attività limitate.
- L'impresa familiare, regolata dall'art. 230-bis c.c., è formata da un imprenditore e dai suoi familiari, che lavorano continuativamente e hanno diritti di partecipazione agli utili e di gestione.
- Per essere considerata piccola impresa, l'impresa familiare deve avere un lavoro prevalente del titolare e dei familiari rispetto a quello esterno, ma può anche essere di dimensioni maggiori.
Qual è la definizione di imprenditore agricolo?
La figura dell’imprenditore agricolo è delineata dall’art. 2135 c.c., secondo il quale è imprenditore agricolo chi esercita l’attività di coltivazione del fondo, la selvicoltura, l’allevamento di animali e le attività connesse.
La coltivazione del fondo, ossia il complesso di operazioni volte a ottenere i frutti della terra; la selvicoltura, cioè la coltivazione dei boschi diretta alla produzione di legname; e l’allevamento di animali, sono dette attività essenzialmente agricole, e utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine (allevamento pesci).
Sono considerate attività agricole per connessione, quelle attività esercitate dal medesimo imprenditore, dirette alla manipolazione, trasformazione, commercializzazione (vendita di cereali, frutti, latte, formaggi) e valorizzazione (trasformazione dell’uva in vino, dell’olive in olio) dei prodotti ottenuti con le attività agricole principali. Sono anche comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, e quelle di ricezione e ospitalità, come l’agriturismo (visita degli animali, degustazione dei prodotti), inserito successivamente nell’art. 2135 c.c. per incentivare l’apertura di imprese agrituristiche.
Normativa fiscale per imprenditori agricoli
Gli imprenditori agricoli sono infatti assoggettati a una normativa fiscale agevolata: sono esenti dagli obblighi previsti per gli imprenditori commerciali, come quello di tenere i registri contabili, dell’iscrizione al Registro delle imprese e della soggezione al fallimento.
Questo trattamento favorevole è previsto in considerazione del doppio rischio a cui sono sottoposti: oltre a quello d’impresa (economico e tecnico), esiste quello naturale, legato all’andamento climatico e alle condizioni ambientali.
Definizione di piccolo imprenditore
La figura del piccolo imprenditore è disciplinata dall’art. 2083 c.c., secondo il quale sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.
Il requisito essenziale per essere definiti piccoli imprenditori è quindi la prevalenza del lavoro proprio e dei familiari sul lavoro altri e sul capitale (valore dei mezzi utilizzati).
Il coltivatore diretto di fondo, contemplato anche nell’art. 2135 c.c., è il proprietario o affittuario di un fondo agricolo che lo coltiva con il lavoro prevalentemente proprio o di persone della sua famiglia.
Gli artigiani esercitano un’attività di tipo manuale (fabbro, falegname, estetista, parrucchiere) al fine di produrre beni e prestare servizi. Sono escluse le attività agricole, di prestazioni di servizi commerciali e di intermediazione nella circolazione dei beni. L’artigiano è considerato piccolo imprenditore soltanto se il lavoro personale risulta prevalente rispetto a quello dei dipendenti e del capitale. (L’impresa artigiana dev’essere registrata in uno specifico Albo provinciale).
I piccoli commercianti sono i negozianti con un volume d’affari molto limitato, che esercitano la loro attività in una piccola struttura come una bottega (ad esempio un fornaio, un lattaio, un panettiere o il negozio sotto casa); non sono piccoli commercianti le catene di negozi e supermercati.
Il piccolo imprenditore, come l’imprenditore agricolo, è agevolato:
- non è tenuto all’iscrizione nel Registro delle Imprese (permane l’obbligo di iscriversi in una sezione speciale);
- non è obbligato alla tenuta delle scritture contabili;
- non è tenuto alla soggezione al fallimento.
Caratteristiche dell'impresa familiare
L’impresa familiare, disciplinata dall’art. 230-bis c.c., è quella costituita dal titolare imprenditore e dai suoi familiari, che assumono il ruolo di collaboratori dell’imprenditore ed esercitano l’attività di lavoro in modo continuativo (professionale). L’art. 230-bis c.c. è nel libro I delle persone e delle famiglie, ed è stato inserito con la riforma del diritto di famiglia del 1975. Afferma che il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell’uomo e che i familiari che possono far parte di un’impresa familiare sono il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini (parenti del coniuge acquisiti dal matrimonio) entro il secondo. Ai familiari sono riconosciuti:
- diritti di partecipazione: secondo l’art. 230-bis, il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nell'impresa familiare ha diritto al mantenimento (a essere nutrito, vestito) secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell'impresa familiare, ai beni acquistati con essi e agli incrementi dell'azienda, in proporzione alla quantità e alla qualità del lavoro prestato.
- diritti di gestione: l’art. 230-bis afferma che le decisioni sull'impiego degli utili, sulla gestione straordinaria (trasformazione di società, vendita di un ramo d’impresa) e sulla cessazione (chiusura definitiva dell’attività) sono adottate secondo il principio della maggioranza dei familiari (possono pronunciarsi e dirsi in disaccordo con il titolare). La gestione ordinaria (acquisto e vendita di merci, materie) e il potere direttivo sui dipendenti e sui familiari appartengono invece esclusivamente al capofamiglia titolare dell’impresa, unico soggetto chiamato a rispondere di fronte ai creditori in caso di insolvenza (incapacità di pagare interamente i propri debiti).
Sotto profilo dimensionale, l’impresa familiare è giuridicamente da considerarsi come una piccola impresa solo se il lavoro del titolare e dei suoi familiari prevale su quello altrui, ma nulla vieta che esse possano assumere i caratteri di imprese non piccole.
Domande da interrogazione
- Chi è considerato imprenditore agricolo secondo la normativa italiana?
- Quali sono i vantaggi fiscali per gli imprenditori agricoli?
- Cosa distingue un piccolo imprenditore da un imprenditore commerciale?
- Quali sono le caratteristiche principali di un'impresa familiare?
- Chi può far parte di un'impresa familiare secondo la legge?
L'imprenditore agricolo, secondo l'art. 2135 c.c., è colui che esercita attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse, come la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.
Gli imprenditori agricoli godono di una normativa fiscale agevolata, esenti da obblighi come la tenuta dei registri contabili e l'iscrizione al Registro delle imprese, a causa dei rischi economici e naturali a cui sono sottoposti.
Il piccolo imprenditore, definito dall'art. 2083 c.c., è caratterizzato dalla prevalenza del lavoro proprio e dei familiari rispetto al lavoro altrui e al capitale, e non è soggetto a obblighi come l'iscrizione nel Registro delle Imprese.
L'impresa familiare, regolata dall'art. 230-bis c.c., è costituita da un imprenditore e dai suoi familiari che collaborano continuativamente, con diritti di partecipazione agli utili e di gestione delle decisioni aziendali.
Possono far parte di un'impresa familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado, con diritti di partecipazione e gestione, come stabilito dall'art. 230-bis c.c.