Concetti Chiave
- Nel delitto tentato si possono distinguere due impostazioni: soggettivistica, che punisce l'intenzione, e oggettivistica, che si basa sull'evento non verificato.
- L'impostazione soggettivistica considera la volontà del reo come elemento centrale per la punizione.
- L'impostazione oggettivistica sostiene che non si possa applicare la pena se l'evento delittuoso non si è concretamente realizzato.
- La desistenza, secondo l'art. 56 C.P., esclude la punizione se l'autore del tentativo rinuncia all'azione criminosa prima che si verifichi.
- Il Codice penale permette di punire il delitto tentato, riconoscendo la sanzione per chi manifesta l'intenzione criminosa.
Impostazioni nel delitto tentato
In caso di delitto tentato è possibile applicare due impostazioni distinte:
- impostazione soggettivistica: colui che ha tentato di commettere il reato dovrebbe essere punito con la pena prevista per la fattispecie tentata. I soggettisti, dunque, ritengono che bisogna tener primariamente conto della intenzione (profilo soggettivo) di chi ha agito;
- impostazione oggettivistica: ritiene che colui che ha tentato il delitto non possa essere punito con la pena prevista dalla fattispecie, perché di fatto l’evento non si è verificato. Gli oggettivisti, dunque, privilegiano in concreto l’evento che è verificato. Uccidere un uomo e ferirlo non sono eventi equivalenti e, quindi, non possono essere trattati allo stesso modo.
Desistenza e codice penale
In caso di d’esistenza (una delle due ipotesi configurate dall’art. 56 C.P.), il soggetto che ha tentato il delitto di solito non è punito. Se, ad esempio, Tizio progetta di realizzare un furto in casa di Caio ma all’ultimo desiste, in concreto non è stata copiata alcuna condotta criminosa e, dunque, la legislazione penale non è chiamata a intervenire.
Il codice penale ammette la possibilità che il delitto tentato possa determinare l’insorgere di fattispecie punitive nei confronti di chi ha appunto tentato di commettere il reato (art. 56 del Codice penale).
Domande da interrogazione
- Quali sono le due impostazioni principali riguardo al delitto tentato?
- Cosa prevede il codice penale in caso di desistenza?
- Qual è la posizione del codice penale riguardo al delitto tentato?
Le due impostazioni sono la soggettivistica, che punisce l'intenzione di chi ha tentato il reato, e l'oggettivistica, che non punisce poiché l'evento non si è verificato, privilegiando l'effettivo verificarsi dell'evento (come indicato nel testo).
In caso di desistenza, come previsto dall'art. 56 C.P., il soggetto che ha tentato il delitto di solito non è punito, poiché non si è concretamente realizzata alcuna condotta criminosa (come spiegato nel testo).
Il codice penale ammette che il delitto tentato possa portare a fattispecie punitive nei confronti di chi ha tentato di commettere il reato, come stabilito nell'art. 56 del Codice penale (secondo quanto riportato nel testo).