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Concetti Chiave

  • L'orario legale di lavoro si basa su un limite settimanale, mentre la questione dell'estensione dell'orario giornaliero è ancora aperta, in particolare riguardo al limite massimo di ore lavorative.
  • Il d.lgs. n. 66/2003 stabilisce un diritto a 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore, implicando che la prestazione lavorativa non può superare le 13 ore giornaliere, salvo eccezioni.
  • Il diritto al riposo giornaliero di 11 ore è derogabile tramite contratti collettivi stipulati con organizzazioni sindacali, anche se tale deroga può comportare condizioni meno favorevoli.
  • La collocazione oraria della prestazione lavorativa può essere stabilita dai contratti collettivi o lasciata al datore di lavoro, con implicazioni sulla salute dei lavoratori, specialmente in aziende con turni continui.
  • È fondamentale prevedere un'alternanza ragionevole tra i turni lavorativi per tutelare la salute dei lavoratori, come spesso stabilito dalla contrattazione collettiva.

Questione dell'orario giornaliero

Essendo l’orario legale, tanto normale quanto massimo, previsto unicamente su base settimanale, rimane aperta la questione dell’estensione dell’orario giornaliero. Il problema si pone non tanto per l’orario normale, quanto per quello massimo, già oggetto del vecchio limite di 8 ore (più 2 di straordinario) di cui all’art. 1, c. 1, r.d.l. n. 692/1923, e unica forma di orario presa in considerazione dalla Costituzione, la quale, come già rilevato, sollecita la legge a stabilire “la durata massima della giornata lavorativa”. Non v’è dubbio, allo stato, che il limite delle 8 ore non esista più, ferma restando la facoltà dei contratti collettivi di reintrodurlo. Spesso, però, i contratti si limitano a prevedere un orario normale giornaliero (di solito, proprio di 8 ore), e non anche un orario massimo (vale a dire, un orario da rispettare anche in regimi di orario multi-periodale, oppure a fronte di lavoro straordinario). Tuttavia, nel sistema del d.lgs. n. 66/2003, un limite alla durata massima giornaliera della prestazione di lavoro deriva indirettamente dalla previsione (art. 7) di un diritto a 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore. Alla regola della consecutività fanno eccezione soltanto le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata, o da regimi di reperibilità (come accade nel settore dell’erogazione di servizi pubblici locali). Ne discende, come ferrea conseguenza, che, a parte le eccezioni riportate, la prestazione di lavoro non può svolgersi per più di 13 ore giornaliere.

Limiti e deroghe del riposo

Non è qui possibile discutere se ciò metta al riparo la normativa da censure di illegittimità costituzionale. Quale che sia l’opinione in merito, è singolare che neppure il diritto a 11 ore consecutive di riposo giornaliero sia configurato, anche in ipotesi non riconducibili alle eccezioni di cui supra, come immancabile. La disposizione che garantisce il predetto riposo giornaliero è inserita dall’art. 17, c. 1, infatti, tra quelle che possono essere derogate (anche in peius) “mediante contratti collettivi stipulati a livello nazionale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative”, o — nel settore privato, in assenza di specifiche disposizioni contrarie contenute nei contratti collettivi nazionali — mediante “contratti collettivi territoriali o aziendali stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.

Collocazione oraria e salute

Per quanto riguarda, invece, il distinto profilo (giacché inerente non al quanto bensì al quando del lavoro) della collocazione oraria della prestazione lavorativa nella giornata, essa può essere disciplinata dai contratti collettivi, anche aziendali, o lasciata alla libertà gestionale del datore di lavoro. La materia ha delicate implicazioni di tutela della salute dei lavoratori, soprattutto nelle aziende che lavorano su 2 o 3 (ciclo continuo) turni, per cui è opportuno che sia prevista (e spesso lo è, da parte della contrattazione collettiva e/o del datore di lavoro) una ragionevole alternanza dei lavoratori turnisti tra i vari turni.

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Domande da interrogazione

  1. Qual è la questione principale riguardante l'orario giornaliero di lavoro?
  2. La questione principale riguarda l'estensione dell'orario giornaliero, in particolare per quanto riguarda il limite massimo, che non è più fissato a 8 ore, ma i contratti collettivi possono reintrodurlo. Tuttavia, la legge stabilisce un diritto a 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore, limitando così la prestazione lavorativa a un massimo di 13 ore giornaliere (art. 7, d.lgs. n. 66/2003).

  3. Quali sono le deroghe previste per il riposo giornaliero?
  4. Il diritto a 11 ore consecutive di riposo giornaliero può essere derogato tramite contratti collettivi stipulati a livello nazionale o territoriale, anche in peius, con le organizzazioni sindacali più rappresentative. Questo significa che non è garantito in tutte le situazioni, specialmente in assenza di specifiche disposizioni contrarie.

  5. Come viene disciplinata la collocazione oraria della prestazione lavorativa?
  6. La collocazione oraria della prestazione lavorativa può essere regolata dai contratti collettivi o lasciata alla libertà gestionale del datore di lavoro. È importante che ci sia una ragionevole alternanza dei lavoratori nei turni, specialmente nelle aziende che operano su turni continui, per tutelare la salute dei lavoratori.

  7. Quali implicazioni ha la collocazione oraria sulla salute dei lavoratori?
  8. La collocazione oraria ha delicate implicazioni per la salute dei lavoratori, in particolare nelle aziende con turni multipli. È fondamentale che la contrattazione collettiva o il datore di lavoro prevedano un'alternanza ragionevole tra i turni per garantire il benessere dei lavoratori.

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