Concetti Chiave
- In caso di ritardo nei pagamenti, le somme dovute ai lavoratori devono essere rivalutate in base all'indice ISTAT e gli interessi legali devono essere riconosciuti sulla somma rivalutata.
- I crediti di lavoro godono di un privilegio generale sui beni mobili del datore di lavoro, garantendo una priorità nel caso di insolvenza dell'impresa rispetto ad altri creditori.
- I crediti retributivi degli ultimi 3 mesi e il TFR possono essere pagati da un Fondo di garanzia presso l'INPS, anche in caso di insolvenza dell'impresa.
- Il credito di lavoro è pignorabile solo in misura limitata, per crediti alimentari e nella misura di 1/5 per altri crediti, con eccezioni per debiti legati al rapporto di lavoro.
- La prescrizione dei diritti retributivi dei lavoratori subordinati è bloccata fino alla cessazione del rapporto di lavoro, secondo la giurisprudenza recente.
Tutela privilegiata del credito di lavoro
Sono da prendere in esame, infine, gli ulteriori aspetti della tutela privilegiata del credito di lavoro: a) in caso di ritardo nel pagamento, le somme dovute ai lavoratori subordinati (e ai collaboratori coordinati e continuativi) debbono essere automaticamente rivalutate in relazione alla perdita di valore della moneta come misurato dall’indice ISTAT, e sulla somma rivalutata debbono essere riconosciuti gli interessi nella misura legale; e in tal senso deve disporre il giudice con la sentenza di condanna (art. 429, c. 3, c.p.c.
Privilegi e garanzie per i lavoratori
); b) i crediti di lavoro sono assistiti da un privilegio generale sui beni mobili del datore di lavoro (art. 2751-bis, c. 1, n. 1, c.c.), che li fa anteporre, nel caso di insolvenza dell’impresa (e dunque di possibile insufficienza della garanzia offerta dal patrimonio della stessa), a varie altre categorie di creditori; c) i crediti retributivi relativi agli ultimi 3 mesi del rapporto di lavoro, qualora tali mesi siano compresi nei 12 mesi precedenti l’insorgere dello stato di insolvenza dell’impresa (d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 80), e al TFR dovuto da impresa insolvente (art. 2, l. n.
Limitazioni al pignoramento del credito di lavoro
297/1982), possono essere pagati al lavoratore da un Fondo di garanzia costituito presso l’INPS, il quale ha poi titolo a rivalersi verso l’impresa seppure insolvente; d) il credito di lavoro è pignorabile a istanza di terzi creditori soltanto in misura limitata, e cioè per crediti alimentari nella misura stabilita dal giudice dell’esecuzione, e nella misura di 1/5 per gli altri crediti (art. 545, c.p.c.); e) il limite sub d) vale anche per la compensazione tra il credito di lavoro e quanto sia eventualmente dovuto dal lavoratore al datore di lavoro, purché per debiti (art. 1246, n. 3, c.c.), ma la giurisprudenza ne ha riassorbito la portata, stabilendo che il tetto del quinto non si applica qualora il debito del lavoratore tragga origine (come di solito accade, ad es. nel caso di danni richiesti al lavoratore per una condotta illecita posta in essere da questi) dal rapporto di lavoro, e non da eventuali rapporti collaterali.
Prescrizione dei diritti retributivi
A seguito della revisione dell’articolo 18, però, la giurisprudenza ha stabilito che il decorso della prescrizione di tutti i diritti retributivi dei lavoratori subordinati si deve ritenere bloccato sino al momento di cessazione del rapporto di lavoro.
Domande da interrogazione
- Quali sono le conseguenze del ritardo nel pagamento dei crediti di lavoro?
- Quali privilegi hanno i crediti di lavoro in caso di insolvenza del datore di lavoro?
- Come viene gestito il pignoramento del credito di lavoro?
In caso di ritardo, le somme dovute ai lavoratori devono essere rivalutate in base all'indice ISTAT e su tale somma rivalutata devono essere riconosciuti gli interessi legali, come stabilito dall'art. 429, c. 3, c.p.c.
I crediti di lavoro godono di un privilegio generale sui beni mobili del datore, che li antepone a molte altre categorie di creditori in caso di insolvenza, come previsto dall'art. 2751-bis, c. 1, n. 1, c.c.
Il credito di lavoro è pignorabile solo in misura limitata, per crediti alimentari e per altri crediti nella misura di 1/5, come stabilito dall'art. 545, c.p.c., e questo limite si applica anche alla compensazione con debiti del lavoratore verso il datore di lavoro.