Concetti Chiave
- La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo lo scioglimento automatico del matrimonio in caso di cambiamento di sesso, riconoscendo l'unione fra persone dello stesso sesso come una formazione sociale tutelata.
- La cessazione automatica degli effetti civili del matrimonio comporterebbe la cancellazione di diritti e doveri maturati nella coppia, secondo la sentenza 170/2014.
- La Corte ha invitato il legislatore a creare una forma alternativa di tutela giuridica per le coppie dello stesso sesso, distinta dal matrimonio tradizionale.
- Il diritto alla riservatezza è riconosciuto in Italia attraverso i diritti inviolabili dell'uomo e la protezione dell'inviolabilità del domicilio e delle comunicazioni.
- Il Garante per la protezione dei dati personali, istituito con la legge 675/1996, ha il compito di garantire la protezione dei dati personali in conformità con la direttiva europea 95/46/Ce.
Cambiamento di sesso e matrimonio
In passato, nel caso in cui uno dei coniugi cambi sesso, la legge prevedeva lo scioglimento automatico del vincolo matrimoniale. La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima tale norma: l’unione fra persone del medesimo sesso (a seguito della modifica dei caratteri sessuali) è a tutti gli effetti una formazione sociale tutelata dall’art. 2 Cost. La cessazione automatica degli effetti civili del matrimonio, infatti, comporterebbe la cancellazione di «un pregresso vissuto, nel cui contesto quella coppia ha maturato reciproci diritti e doveri» (sent. 170/2014). Come aveva già affermato nel caso delle unioni omosessuali nella sent. 138/2010, la Corte ha tuttavia escluso che questa particolare formazione sociale possa essere equiparata all’unione matrimoniale prevista dall’art. 29 Cost., che presuppone invece l’eterosessualità dei coniugi: per questo ha invitato il legislatore a introdurre «una forma alternativa (e diversa) dal matrimonio» di tutela della condizione giuridica dei soggetti coinvolti. La l. 76/2016 ha poi previsto che, in caso di rettificazione anagrafica di sesso, ove i coniugi abbiano manifestato la volontà di non sciogliere il matrimonio, si abbia l’automatica instaurazione dell’unione civile fra persone dello stesso stesso.
Diritto alla riservatezza
Il diritto alla riservatezza, cioè alla segretezza e all’intimità della vita privata (in relazione a convinzioni, comportamenti, immagini), concerne una delle richieste di protezione più acute emerse nella società contemporanea. La Costituzione non contiene una disciplina esplicita del diritto alla riservatezza, ma anche in questo caso la sua tutela passa attraverso il riconoscimento dei diritti inviolabili dell’uomo, nonché attraverso il riconoscimento dell’inviolabilità del domicilio e delle comunicazioni. Inoltre, l’ordinamento italiano riconosce il diritto alla riservatezza in base all’art. 8 della Cedu e alla Convenzione di Strasburgo del 1981.
Con la l. 675/1996, a seguito della direttiva 95/46/Ce, è stato istituito il Garante per la protezione dei dati personali.
Domande da interrogazione
- Qual è stata la posizione della Corte costituzionale riguardo al cambiamento di sesso e al matrimonio?
- Cosa prevede la legge 76/2016 in merito al matrimonio e alla rettificazione anagrafica di sesso?
- Come viene tutelato il diritto alla riservatezza in Italia?
La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma che prevedeva lo scioglimento automatico del matrimonio in caso di cambiamento di sesso, riconoscendo l'unione tra persone dello stesso sesso come una formazione sociale tutelata dall'art. 2 Cost. (sent. 170/2014).
La legge 76/2016 stabilisce che, in caso di rettificazione anagrafica di sesso, se i coniugi non desiderano sciogliere il matrimonio, si instaura automaticamente un'unione civile tra persone dello stesso sesso.
Sebbene la Costituzione non contenga una disciplina esplicita sul diritto alla riservatezza, la sua tutela è garantita attraverso il riconoscimento dei diritti inviolabili dell'uomo e l'inviolabilità del domicilio e delle comunicazioni, oltre che dall'art. 8 della Cedu e dalla Convenzione di Strasburgo del 1981.