Concetti Chiave
- La tutela ripristinatoria attenuata si applica nei licenziamenti soggettivi ingiustificati quando l'insussistenza del fatto contestato è provata o se il fatto è punibile con sanzioni conservative.
- Nei licenziamenti oggettivi, la stessa tutela si applica solo se il fatto contestato non sussiste, altrimenti si ricorre alla tutela economica.
- La tutela ripristinatoria è destinata a casi di grave abuso nel licenziamento, mentre negli altri casi è prevista una compensazione economica per il lavoratore.
- La tutela ripristinatoria attenuata garantisce reintegrazione e un risarcimento di almeno cinque mensilità, ma considera anche potenziali guadagni mancati dal lavoratore.
- Nella tutela economica, il giudice riconosce un indennizzo tra 12 e 24 mensilità, tenendo conto di vari fattori come l'anzianità di servizio e il comportamento delle parti.
Tutela ripristinatoria attenuata
Nei licenziamenti soggettivi ingiustificati, la tutela ripristinatoria attenuata è efficace:
- quando risulta l’iinsussistenza del fatto contestato al lavoratore;
- se il fatto contestato rientra tra le condotte punibili dal datore con una sanzione conservativa.
In tutte le altre ipotesi di licenziamento soggettivo ingiustificato si applica la tutela economica.
Licenziamenti oggettivi e tutela economica
Per quanto riguarda i licenziamenti oggettivi, invece, il giudice deve applicare la tutela ripristinatoria attenuata quando il fatto contestato non sussiste; nelle altre ipotesi vale la tutela economica. Affinché possa applicarsi la tutela ripristinatoria attenuata è necessario che l'insussistenza del fatto risulti con nettezza dagli elementi probatori.
In sintesi, la tutela ripristinatoria è riservata alle ipotesi di grave abuso del potere di licenziamento, mentre negli altri casi si riconosce al lavoratore una compensazione economica che non mette in dubbio la validità e l’efficacia del licenziamento.
Differenze tra tutela ripristinatoria attenuata e piena
La tutela ripristinatoria attenuata è analoga a quella piena sotto il profilo della reintegrazione lavorativa. Da essa differisce invece per quanto riguarda i diritti risarcitori esperibili dal lavoratore. Anche in questo caso egli ha diritto a un risarcimento pari ad almeno cinque mensilità e alla corresponsione delle retribuzioni non percepite a causa del licenziamento illegittimo; dal risarcimento, però, non viene detratto solo ciò che il lavoratore ha eventualmente guadagnato grazie ad altre attività lavorative (aliunde perceptum), ma anche quanto egli avrebbe potuto guadagnare nel periodo di estromissione se si fosse dedicato alla ricerca di un nuovo impiego (aliunde percipiendum).
Dettagli sulla tutela economica
Nella tutela economica, invece, il giudice dichiara la risoluzione del rapporto di lavoro ur rilevando l’illegittimità del licenziamento: egli condanna il datore a corrispondere al lavoratore un indennizzo per il posto ingiustamente perduto (l’ammontare del risarcimento oscilla da un minimo di 12 a un massimo di 24 mensilità). Per definire il valore esatto, il giudice deve tener conto dell'anzianità di servizio, del numero di dipendenti occupati dal datore di lavoro e del comportamento tenuto dalle due parti.
Domande da interrogazione
- Quali sono le condizioni per l'applicazione della tutela ripristinatoria attenuata nei licenziamenti soggettivi ingiustificati?
- In quali casi si applica la tutela economica nei licenziamenti oggettivi?
- Qual è la differenza principale tra la tutela ripristinatoria attenuata e quella piena?
La tutela ripristinatoria attenuata si applica quando risulta l'insussistenza del fatto contestato al lavoratore o se il fatto rientra tra le condotte punibili dal datore con una sanzione conservativa.
Nei licenziamenti oggettivi, si applica la tutela economica quando il fatto contestato sussiste; la tutela ripristinatoria attenuata è prevista solo se l'insussistenza del fatto è dimostrata con nettezza dagli elementi probatori.
La tutela ripristinatoria attenuata differisce da quella piena per i diritti risarcitori: il lavoratore ha diritto a un risarcimento di almeno cinque mensilità, ma il calcolo include anche quanto avrebbe potuto guadagnare cercando un nuovo impiego, a differenza della tutela piena.