Concetti Chiave
- Il superamento del comporto consente il licenziamento del lavoratore, ma se il licenziamento avviene mentre il comporto è ancora attivo, può risultare nullo o inefficace.
- Il licenziamento per giusta causa ha effetto immediato, sovrapponendosi all'obbligo retributivo durante la malattia.
- I lavoratori autonomi possono sospendere il loro rapporto di lavoro per malattia o infortunio fino a 180 giorni senza estinzione del contratto.
- Durante la malattia, i lavoratori hanno diritto a una retribuzione che può variare, con i pubblici dipendenti che ricevono il trattamento economico fondamentale nei primi 10 giorni.
- I contratti collettivi possono prevedere condizioni speciali per le assenze legate a infortuni o gravi patologie, differente rispetto ai lavoratori autonomi che non ricevono compenso.
Licenziamento e superamento del comporto
Il lavoratore che prolunga l’assenza oltre la soglia del comporto consentito può essere licenziato, con preavviso, per superamento del comporto. Se, invece, il licenziamento sopraggiunge a comporto ancora pendente si configurano due ipotesi:
a) se il licenziamento È previsto in relazione alla malattia, ad esempio per un erroneo calcolo del comporto, esso si considera nullo;
b) se il licenziamento è irrogato per motivi diversi dalla malattia, esso è inefficace fino a quando questa perdura.
Eccezioni e giusta causa
Ciò vuol dire che, fino al decorso della malattia, sussiste l’obbligo retributivo. Il licenziamento avrà effetto al termine di tale stato o allo scadere del periodo massimo di comporto. Tale regola trova un'eccezione nel licenziamento per giusta causa, che ha efficacia immediata, prevalente sulla malattia.
Comporto per lavoratori autonomi
La legge ammette una forma di comporto particolare a favore del lavoratore autonomo continuativo in malattia o infortunio. Tali eventi non determinano l'estinzione del rapporto di lavoro, la cui esecuzione rimane sospesa, su richiesta del lavoratore, per un periodo non superiore a 180 giorni, fatto salvo il venir meno dell'interesse del committente.
Retribuzione durante malattia o infortunio
In generale, il lavoratore infortunato o in malattia ha diritto alla retribuzione, che però non è sempre pari al 100% dello stipendio per tutta la durata del comporto. Talvolta, ad esempio, può essere prevista una scopertura retributiva (periodo di carenza) nei primi giorni di malattia.
Ai lavoratori pubblici la legge riconosce il trattamento economico fondamentale, con esclusione di ogni indennità accessoria, nei primi 10 giorni della malattia. I contratti collettivi, però, possono prevedere eccezioni per le assenze dovute a infortunio, ricovero ospedaliero o gravi patologie che richiedono terapie salvavita. Il lavoratore autonomo, invece, non ha diritto ad alcun corrispettivo: egli è tutelato solo tramite la sospensione del proprio rapporto di lavoro. Per l'intera durata della malattia o dell'infortunio, almeno, egli non deve versare i contributi previdenziali all'Inps..
Domande da interrogazione
- Cosa succede se un lavoratore supera il comporto consentito?
- Qual è la differenza tra licenziamento per giusta causa e licenziamento durante la malattia?
- Come viene gestita la retribuzione durante la malattia per i lavoratori pubblici e autonomi?
Se un lavoratore prolunga l'assenza oltre la soglia del comporto, può essere licenziato con preavviso. Tuttavia, se il licenziamento avviene mentre il comporto è ancora pendente, può essere nullo o inefficace a seconda delle circostanze legate alla malattia (come indicato nel testo).
Il licenziamento per giusta causa ha efficacia immediata e prevale sulla malattia, mentre un licenziamento per motivi diversi dalla malattia è inefficace fino alla conclusione dello stato di malattia, mantenendo l'obbligo retributivo (come spiegato nel testo).
I lavoratori pubblici hanno diritto a un trattamento economico fondamentale nei primi 10 giorni di malattia, mentre i lavoratori autonomi non ricevono alcun corrispettivo e il loro rapporto di lavoro è sospeso, senza obbligo di versare contributi previdenziali all'Inps (secondo quanto riportato nel testo).