Concetti Chiave
- Il divorzio ha effetto legale dal giorno dell'annotazione della sentenza, consentendo ai coniugi di contrarre nuove nozze.
- La moglie perde il cognome del marito, ma può conservarlo se esistono motivi di tutela per lei o i figli.
- Il giudice può disporre un assegno periodico per il coniuge economicamente più debole fino a nuove nozze, calcolato in base a redditi e durata del matrimonio.
- La sentenza di divorzio determina l'affidamento dei figli minorenni e l'obbligo di mantenimento da parte del coniuge non affidatario.
- Ciascun coniuge perde i diritti successori nei confronti dell'altro a seguito del divorzio.
Effetti civili del divorzio
Il divorzio ha “efficacia, a tutti gli effetti civili, dal giorno dell’annotazione della sentenza”. Da tale momento, i coniugi riacquistano lo Stato di liberi e ciascuno dei due può contrarre nuove nozze.
In conseguenza del divorzio, la donna perde il cognome del marito ma può essere autorizzato a conservarlo, dove sussiste un interesse meritevole di tutela suo o dei suoi figli.
Invece, per quanto riguarda difetti patrimoniali, il legislatore è chiamato ad una difficile mediazione tra l’esigenza di tutela del coniuge più debole ed il perseguimento dell’obiettivo, a seguito dello scioglimento del matrimonio, di un’effettiva eliminazione del vincolo coniugale.
Effetti della sentenza di divorzio
La sentenza di divorzio produce diversi effetti:
- In caso di matrimonio civile, si ha lo scioglimento del vincolo matrimoniale; in caso di matrimonio religioso, si verifica la cessazione degli effetti civili (permane invece il vincolo indissolubile sul piano del sacramento religioso).
- La moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio dopo il matrimonio
- Finché il coniuge economicamente meno abbiente non passi a nuove nozze, il giudice può disporre che l’altro coniuge sia tenuto a corrispondere un assegno periodico (“assegno divorzi”): l’importo è quantificato in base alle condizioni e ai redditi di entrambi i coniugi, anche in rapporto alla durata del matrimonio.
- Finché il coniuge economicamente meno abbiente non passi a nuove nozze, il giudice può disporre che l’altro coniuge sia tenuto a corrispondere un assegno periodico (“assegno di porcile“): l’importo è quantificato in base alle condizioni e ai redditi di entrambi i coniugi, anche in rapporto alla durata del matrimonio.
- Viene decisa la destinazione della casa coniugale e degli altri beni di proprietà,
- I figli minorenni vengono affidati a uno dei coniugi, con l’obbligo per l’altro di versare un segno di mantenimento alla prole, o entrambi congiuntamente (affidamento condiviso), nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 337.
- Ciascuno dei coniugi perde diritti successori nei confronti dell’altro
- Se la sentenza di divorzio aveva, a suo tempo, riconosciuta un coniuge il diritto all’assegno di mantenimento, tale coniuge ha diritto anche alla pensione di reversibilità dell’ex coniuge defunto (o a una sua quota) a condizione che nel frattempo il coniuge superstite non si sia risposato.
Domande da interrogazione
- Qual è la data di efficacia del divorzio e quali sono le conseguenze immediate per i coniugi?
- Quali sono gli effetti patrimoniali del divorzio per il coniuge economicamente più debole?
- Cosa accade riguardo ai diritti successori tra i coniugi dopo il divorzio?
Il divorzio ha efficacia dal giorno dell'annotazione della sentenza, momento in cui i coniugi riacquistano lo stato di liberi e possono contrarre nuove nozze.
Il coniuge economicamente meno abbiente può ricevere un assegno periodico dall'altro coniuge fino a quando non contratta nuove nozze, con l'importo determinato in base alle condizioni economiche e alla durata del matrimonio.
Dopo il divorzio, ciascuno dei coniugi perde i diritti successori nei confronti dell'altro, a meno che non sia stato riconosciuto un diritto all'assegno di mantenimento, che consente di avere diritto anche alla pensione di reversibilità dell'ex coniuge defunto.