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Concetti Chiave

  • Il divorzio ha effetto legale dal giorno dell'annotazione della sentenza, consentendo ai coniugi di contrarre nuove nozze.
  • La moglie perde il cognome del marito, ma può conservarlo se esistono motivi di tutela per lei o i figli.
  • Il giudice può disporre un assegno periodico per il coniuge economicamente più debole fino a nuove nozze, calcolato in base a redditi e durata del matrimonio.
  • La sentenza di divorzio determina l'affidamento dei figli minorenni e l'obbligo di mantenimento da parte del coniuge non affidatario.
  • Ciascun coniuge perde i diritti successori nei confronti dell'altro a seguito del divorzio.

Effetti civili del divorzio

Il divorzio ha “efficacia, a tutti gli effetti civili, dal giorno dell’annotazione della sentenza”. Da tale momento, i coniugi riacquistano lo Stato di liberi e ciascuno dei due può contrarre nuove nozze.
In conseguenza del divorzio, la donna perde il cognome del marito ma può essere autorizzato a conservarlo, dove sussiste un interesse meritevole di tutela suo o dei suoi figli.

Invece, per quanto riguarda difetti patrimoniali, il legislatore è chiamato ad una difficile mediazione tra l’esigenza di tutela del coniuge più debole ed il perseguimento dell’obiettivo, a seguito dello scioglimento del matrimonio, di un’effettiva eliminazione del vincolo coniugale.

Effetti della sentenza di divorzio

La sentenza di divorzio produce diversi effetti:

- In caso di matrimonio civile, si ha lo scioglimento del vincolo matrimoniale; in caso di matrimonio religioso, si verifica la cessazione degli effetti civili (permane invece il vincolo indissolubile sul piano del sacramento religioso).

- La moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio dopo il matrimonio

- Finché il coniuge economicamente meno abbiente non passi a nuove nozze, il giudice può disporre che l’altro coniuge sia tenuto a corrispondere un assegno periodico (“assegno divorzi”): l’importo è quantificato in base alle condizioni e ai redditi di entrambi i coniugi, anche in rapporto alla durata del matrimonio.

- Finché il coniuge economicamente meno abbiente non passi a nuove nozze, il giudice può disporre che l’altro coniuge sia tenuto a corrispondere un assegno periodico (“assegno di porcile“): l’importo è quantificato in base alle condizioni e ai redditi di entrambi i coniugi, anche in rapporto alla durata del matrimonio.

- Viene decisa la destinazione della casa coniugale e degli altri beni di proprietà,

- I figli minorenni vengono affidati a uno dei coniugi, con l’obbligo per l’altro di versare un segno di mantenimento alla prole, o entrambi congiuntamente (affidamento condiviso), nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 337.

- Ciascuno dei coniugi perde diritti successori nei confronti dell’altro

- Se la sentenza di divorzio aveva, a suo tempo, riconosciuta un coniuge il diritto all’assegno di mantenimento, tale coniuge ha diritto anche alla pensione di reversibilità dell’ex coniuge defunto (o a una sua quota) a condizione che nel frattempo il coniuge superstite non si sia risposato.

Domande da interrogazione

  1. Qual è la data di efficacia del divorzio e quali sono le conseguenze immediate per i coniugi?
  2. Il divorzio ha efficacia dal giorno dell'annotazione della sentenza, momento in cui i coniugi riacquistano lo stato di liberi e possono contrarre nuove nozze.

  3. Quali sono gli effetti patrimoniali del divorzio per il coniuge economicamente più debole?
  4. Il coniuge economicamente meno abbiente può ricevere un assegno periodico dall'altro coniuge fino a quando non contratta nuove nozze, con l'importo determinato in base alle condizioni economiche e alla durata del matrimonio.

  5. Cosa accade riguardo ai diritti successori tra i coniugi dopo il divorzio?
  6. Dopo il divorzio, ciascuno dei coniugi perde i diritti successori nei confronti dell'altro, a meno che non sia stato riconosciuto un diritto all'assegno di mantenimento, che consente di avere diritto anche alla pensione di reversibilità dell'ex coniuge defunto.

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