Concetti Chiave
- Il Concordato del 1929 garantiva alla religione cattolica un trattamento privilegiato e una protezione penale, considerandola religione di Stato in Italia.
- La Costituzione repubblicana ha reso incompatibile il trattamento di favore per la religione di Stato, promuovendo il principio di uguaglianza per tutte le confessioni religiose.
- Il legislatore ha depenalizzato vari reati minori, trasformandoli in illeciti amministrativi, come il divieto di bestemmia e l'uso abusivo dell'abito ecclesiastico.
- La Corte costituzionale ha dichiarato illegittime le norme contrarie ai principi costituzionali in materia religiosa, ridefinendo i reati contro il sentimento religioso.
- La Legge 85/2006 ha introdotto reati di opinione come il vilipendio di confessioni religiose e il turbamento di funzioni religiose, stabilendo sanzioni amministrative e penali.
Il Concordato del 1929 e la religione di Stato
Con il Concordato del 1929, la religione cattolica, religione di Stato, riceveva un trattamento di favore ed era tutelata penalmente per il suo alto valore sociale e perché era la confessione religiosa di una larga maggioranza di Italiani.
Con la Costituzione repubblicana, un siffatto trattamento si configurerebbe come violazione del principio dell’uguale libertà di tutte le confessioni religiose. Pertanto, è stato posto il problema della compatibilità fra principio di libertà ed uguaglianza in campo religioso con il concetto di religione di Stato, vigente nel periodo fascista: il codice penale puniva la bestemmia contro Dio o i simboli venerati nella religione di Stato, puniva il vilipendio pubblico alla religione di Stato (differenza qualitativa) e per il turbamento di funzioni religiose di culto cattolico erano previste pene più dure rispetto a quelle previste per gli altri culti (differenza quantitativa).
Vilipendio del Pontefice e immunità
Oggi, molto discusso in dottrina è il problema del vilipendio del Pontefice e della sua immunità. Il Concordato del 1929, art. 8, afferma che le ingiurie rivolte al Pontefice e al Re hanno la stessa portata (concetto che non si ritrova nel nuovo Concordato); oggi per le offese all’onore e al prestigio del Presidente della Repubblica il c.p. è prevede una pena da uno a cinque anni. Una parte della dottrina ritiene ormai inapplicabile tale equiparazione, tipica di uno Stato confessionale, mentre la definizione della persona del Pontefice “sacra ed inviolabile” resta perché prevista dal diritto internazionale.
Libertà di religione e tutela penale
Il diritto garantito dalla Costituzione della libertà di religione e del divieto di discriminazione significa che il sentimento religioso non è un interesse dello Stato, bensì del singolo cittadino e della collettività, senza tener conto della più o meno diffusa adesione ad una confessione religiosa. Fra l’altro, in molte Leggi che recepiscono le intese fra alcuni confessioni religiose acattoliche,, si dichiara che la fede non necessita di tutela penale diretta oppure si richiede la tutela del sentimento religioso e dei diritti di libertà religiosa.
Depenalizzazione e interventi legislativi
Il legislatore è allora intervenuto, limitandosi a depenalizzare diversi reati minori trasformandoli da un illecito penale ad un illecito amministrativo:
• il divieto di bestemmia (= invettive ed oltraggi non più contro la religione di Stato ma contro un concetto di divinità molto generica)
• uso abusivo dell’abito ecclesiastico esteso a tutte le religioni
• cancellazione del termine “religione di Stato” in ossequio al sentimento religioso individuale
• ridimensionamento del reato di vilipendio, associato al requisito della pubblicità
Successivamente, la Corte costituzionale è intervenuta dichiarando illegittima ogni norma che viola i principi costituzionali in materia religiosa e, tenendo presente il principio supremo di laicità, ha poco per volta ridisegnato l’insieme dei reati contro il sentimento religioso
Reati di opinione e modifiche legislative
La Legge 85/2006 che ha modificato il codice penale in materia di reati di opinione, individua i seguenti reati:
• offesa ad una confessione religiosa tramite vilipendio di persone, pubblico o a mezzo stampa. La sanzione amministrativa aumenta nel caso si tratti di vilipendio nei confronti di un ministro di culto.
• offesa ad una confessione religiosa tramite vilipendio o danneggiamento di cose che formino oggetto di culto (sanzione amministrativa). In caso di distruzione di tali cose si ha la reclusione fino a due anni
• turbamento di funzioni religiose di una confessione religiosa in un luogo pubblico o aperto al pubblico (reclusione)
• distruzione o deterioramento di pubbliche affissioni (sanzione amministrativa)
• bestemmia ed altri manifestazioni oltraggiose contro la Divinità (sanzione amministrativa)
Domande da interrogazione
- Qual è il significato del Concordato del 1929 riguardo alla religione di Stato in Italia?
- Come si è evoluto il concetto di vilipendio del Pontefice nel contesto legislativo attuale?
- Qual è il ruolo della libertà di religione secondo la Costituzione italiana?
- Quali sono stati i principali interventi legislativi in materia di depenalizzazione riguardanti la religione?
- Quali modifiche sono state apportate dalla Legge 85/2006 riguardo ai reati di opinione?
Il Concordato del 1929 stabiliva la religione cattolica come religione di Stato, garantendole un trattamento di favore e una tutela penale, in quanto rappresentava la confessione di una larga maggioranza di italiani.
Oggi, la dottrina discute l'inapplicabilità dell'equiparazione tra vilipendio del Pontefice e del Presidente della Repubblica, poiché il Concordato del 1929 non è più vigente e la definizione del Pontefice come "sacra ed inviolabile" è ora regolata dal diritto internazionale.
La Costituzione garantisce la libertà di religione come un diritto individuale e collettivo, escludendo la protezione penale diretta del sentimento religioso, che è considerato un interesse privato piuttosto che dello Stato.
Il legislatore ha depenalizzato reati minori, come la bestemmia e l'uso abusivo dell'abito ecclesiastico, e ha rimosso il termine "religione di Stato", in linea con il principio di libertà religiosa individuale.
La Legge 85/2006 ha introdotto sanzioni per vilipendio di confessioni religiose, turbamento di funzioni religiose e bestemmia, trasformando alcuni reati in sanzioni amministrative e stabilendo pene per atti di danneggiamento o offesa.