Concetti Chiave
- La seconda metà del XX secolo ha visto un cambiamento significativo della famiglia, con l'emergere della concezione che la Repubblica è composta da individui con uguali diritti.
- La famiglia è riconosciuta come il contesto naturale per l'educazione e la crescita dei minori, con specifici doveri di assistenza e mantenimento.
- I diritti e doveri della famiglia, inizialmente riservati ai matrimoni, si applicano ora anche alle unioni civili tra persone dello stesso sesso.
- La legge 76/2016 introduce la clausola di equivalenza, estendendo diritti e doveri ai termini «coniugi e matrimonio» per le unioni civili.
- Alcune norme del Codice civile, come quelle riguardanti l'adozione, rimangono riservate esclusivamente alle coppie sposate, non applicabili alle unioni civili.
Evoluzione della famiglia nel XX secolo
Nella seconda metà del XX secolo si comprese che «la Repubblica non è composta di famiglie, ma di individui, e gli individui hanno tutti uguale diritto. Il sorgere di questa concezione avviò un profondo mutamento della famiglia: basti pensare al progressivo inserimento della donna in tutti i livelli della organizzazione economica e politica della società e all’abolizione della potestas maritalis. La Costituzione esige che tali trasformazioni si attuino, prima che nella legge, nel costume: che esse siano, cioè, trasformazioni accettate dalla coscienza sociale e non imposte autoritativamente.
Diritti e doveri della famiglia
L’art. 30 Cost. deferisce alla famiglia il compito di allevare la prole, tradotto nel dovere di educare, istruire e mantenere i figli, derogabile solo in caso di incapacità dei genitori. La famiglia è dunque considerata la sede naturale entro la quale formare la personalità del minore. Alla famiglia sono altresì riconosciuti ulteriori diritti e doveri: l’obbligo di assistenza materiale e morale fra i coniugi (art. 143.2 c.c.) e l’obbligo di prestare gli alimenti al parente o all’affine che versa in stato di bisogno.
Unioni civili e clausola di equivalenza
I suddetti diritti e doveri, inizialmente riconosciuti solo alla famiglia fondata sul matrimonio, trovano oggi applicazione anche nell’ambito delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, disciplinata da norme analoghe a quelle previste per il matrimonio ma con due uniche differenze: l’assenza di obbligo di fedeltà e l’impossibilità di procedere all’adozione.
Il comma 20 della legge 76/2016 (relativa alle unioni civili) costituisce una cosiddetta «clausola di equivalenza». Esso dispone che «al solo fine di assicurare l’effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall’unione civile tra persone dello stesso sesso, i termini «coniugi e matrimonio» presenti all’interno di ogni atto proprio dell’ordinamento sono riferibili anche alle unioni civili e le relative disposizioni sono giuridicamente valide anche per le persone fisiche coniugate tramite unione civile.
La disposizione di cui al comma 20 non si applica alle norme dal Codice civile non richiamate espressamente nella legge 76 e al contenuto della legge 4 maggio 1983 n. 184, la quale regolamenta l’istituto dell’adozione, esclusivamente riservato alle coppie coniugate tramite matrimonio da almeno tre anni.
Domande da interrogazione
- Qual è stato il principale cambiamento nella concezione della famiglia nella seconda metà del XX secolo?
- Quali sono i diritti e doveri riconosciuti alla famiglia secondo la Costituzione?
- In che modo le unioni civili sono equiparate al matrimonio secondo la legge 76/2016?
Nella seconda metà del XX secolo, si è compreso che la Repubblica è composta da individui con uguali diritti, portando a un profondo mutamento della famiglia, inclusa l'integrazione della donna in vari ambiti sociali e l'abolizione della potestas maritalis.
La Costituzione assegna alla famiglia il compito di allevare e educare i figli, riconoscendo anche diritti e doveri come l'assistenza materiale e morale tra coniugi e l'obbligo di prestare alimenti ai familiari in stato di bisogno.
La legge 76/2016 introduce una "clausola di equivalenza" che estende i diritti e doveri del matrimonio anche alle unioni civili tra persone dello stesso sesso, con l'eccezione dell'obbligo di fedeltà e dell'adozione, riservata solo alle coppie sposate.