Concetti Chiave

  • Le nuove norme sull'immigrazione limitano l'accompagnamento coattivo alla frontiera a casi specifici, come il rischio di fuga, valutato dal prefetto.
  • Il termine massimo di trattenimento per gli immigrati è fissato a 18 mesi, ma è stato ridotto a 90 giorni dalla legge 161/2014.
  • Il divieto di reingresso per gli immigrati espulsi è stabilito a un massimo di 5 anni dall'espulsione.
  • Le disposizioni prevedono misure speciali per categorie vulnerabili e facilitano la partenza volontaria degli stranieri identificati in uscita.
  • La direttiva afferma che il rimpatrio di cittadini con soggiorno irregolare è legittimo solo se sono in atto regimi di asilo equi e rispettosi del principio di non-refoulement.

Norme legislative sull'immigrazione

Le norme legislative di attuazione della direttiva europea in materia di immigrazione superano il precedente modello incentrato sull’accompagnamento coattivo alla frontiera, stabilendo che tale strumento di esecuzione dell’espulsione possa essere adottato dal questore solo in una serie tassativa di casi. Questi includono una fattispecie piuttosto ampia quale il «rischio di fuga», definito come il pericolo, accertato dal prefetto caso per caso, che lo straniero possa sottrarsi alla volontaria esecuzione dell’espulsione, al verificarsi di almeno una delle seguenti circostanze: mancanza di valido passaporto; mancanza di documentazione relativa alla disponibilità di un alloggio; precedente dichiarazione o attestazione di false generalità; mancato rispetto di misure di garanzia o del divieto di reingresso. Al di fuori di queste ipotesi, se non ricorrono le condizioni per l’accompagnamento immediato alla frontiera, il destinatario del provvedimento di espulsione può chiedere al prefetto la concessione di un termine per la partenza volontaria, che può realizzarsi anche attraverso programmi di rimpatrio volontario assistito (istituto disciplinato dal nuovo art. 14-ter del testo unico).

Durata del trattenimento e divieto

La direttiva fissa la durata del trattenimento in attesa dell’allontanamento in non più di 18 mesi e la durata del divieto di reingresso in non più di 5 anni. Il termine di 18 mesi fissato a sua volta dal d.l. 89/2011 come periodo massimo di permanenza nei centri di trattenimento è stato poi ridotto a 90 giorni dalla l. 161/2014, mentre il termine di operatività del divieto di reingresso è fissato in 5 anni dall’avvenuta espulsione. Ulteriori disposizioni riguardano le categorie vulnerabili e la facilitazione della partenza volontaria (nei confronti dello straniero identificato in uscita dal territorio nazionale non viene disposta l’espulsione né contestato il reato di ingresso e soggiorno illegale).

Garanzie fondamentali della direttiva

Fra le garanzie fondamentali previste dalla direttiva rimpatri, essa afferma che «è legittimo che gli stati membri procedano al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, purché esistano regimi in materia di asilo equi ed efficienti che rispettino pienamente il principio di non-refoulement».

Domande da interrogazione

  1. Quali sono le circostanze che giustificano l'accompagnamento coattivo alla frontiera per gli stranieri?
  2. L'accompagnamento coattivo può essere adottato solo in casi specifici, come il "rischio di fuga", che include la mancanza di un valido passaporto, di documentazione per l'alloggio, precedenti dichiarazioni false o il mancato rispetto di misure di garanzia (come indicato nel testo).

  3. Qual è la durata massima del trattenimento in attesa dell'allontanamento e del divieto di reingresso?
  4. La durata del trattenimento è fissata in un massimo di 18 mesi, ma è stata ridotta a 90 giorni dalla legge 161/2014. Il divieto di reingresso può durare fino a 5 anni dall'espulsione (come riportato nel testo).

  5. Quali garanzie fondamentali sono previste dalla direttiva rimpatri?
  6. La direttiva stabilisce che il rimpatrio di cittadini di paesi terzi con soggiorno irregolare è legittimo, a condizione che esistano regimi di asilo equi ed efficienti che rispettino il principio di non-refoulement (secondo quanto affermato nel testo).

Domande e risposte

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