Concetti Chiave
- Il danno può manifestarsi in tre forme: perdita, mancato guadagno e danno morale, con quest'ultimo ora risarcibile grazie all'art. 2059 del codice civile del 1942.
- Il danno morale, definito come pecunia doloris, si basa sull'intensità del dolore fisico e psichico subito dalla vittima o dai suoi congiunti.
- Il danno patrimoniale implica una diminuzione del patrimonio del soggetto colpito, includendo sia la perdita di beni che il mancato guadagno futuro.
- Il risarcimento per il danno futuro deve considerare la probabilità ragionevole che la perdita non si sarebbe verificata, indipendentemente dall'età della vittima.
- In assenza di prove adeguate, il giudice può adottare un criterio equitativo per determinare l'ammontare del danno da risarcire.
Tipi di danno
Il danno si può manifestare in tre forme
• Perdita (o danno emergente)
• Mancato guadagno (o lucro cessante)
• Danno morale o non patrimoniale
Prima dell’entrata in vigore del codice attualmente vigente, a lungo, è stata negata la liquidabilità del danno morale , fin tanto che l’art. 2059 del codice civile del 1942 non ha stabilito che il danno non patrimoniale deve essere risarcito in tutti i casi indicati dalla legge. Infatti l’art.185 del codice penale stabilisce che il danno morale debba essere risarcito ogni qual volta esso derivi da un fatto illecito che costituisce un reato. La liquidazione del danno va fatta secondo equità, sulla base di un indirizzo omogeneo nell’ambito nazionale, senza tener conto delle differenze economico-sociali, sia nella liquidazione, in caso di morte, a favore dei congiunti, sia, in caso di lesioni a favore della vittima.
Danno morale e vita di relazione
Il danno morale è chiamato anche pecunia doloris (= prezzo della sofferenza) poiché la liquidazione dello stesso deve essere fatta in ragione dell’intensità del dolore neri suoi due aspetti, fisico e psichico, subito dai congiunti o dalla vittima stessa., Non dobbiamo confondere il danno morale con il danno alla vita di relazione. Quest’ultimo può essere valutato sia sotto il profilo non patrimoniale che sotto quello delle ripercussioni patrimoniali.
Un esempio ci può essere fornito da un danno estetico come lo sfregio, la mutilazione, tutti danni che per un futuro potrebbero portare ad un mancato incremento del patrimonio del soggetto. Anche la menomazione della capacità sessuale o della capacità di stimolo sessuale rientra in questa casistica perché può portare ad una probabile diminuzione possibilità di sistemazione familiare e quindi economica
Danno patrimoniale e sue componenti
Il danno patrimoniale, invece, consiste nella diminuzione del patrimonio del soggetto colpito o per perdita o per mancato incremento del patrimonio attuale o futuro. Infatti la legge prevede che siano risarciti sia il mancato guadagno, sia la perdita. Per perdita si intende l’uscita di un bene da patrimonio del soggetto danneggiato, mentre il mancato guadagno è costituito dal mancato ingresso nel patrimonio del danneggiato di beni, interessi, vantaggi in generale che avrebbero potuto entrarvi con sicurezza.
Danno futuro e risarcimento
Il danno futuro sia che si tratti di un danno emergente che di lucro cessante, deve essere liquidato sulla base di una ragionevole probabilità che la perdita non si sarebbe verificata e che il guadagno sarebbe stato conseguito.. E’ il caso di una persona giovane: se non avesse subito un incidente, essa avrebbe potuto continuare a svolgere il proprio lavoro. Il responsabile del fatto non può rifiutarsi di pagare sostenendo che la persona avrebbe comunque cessato di lavorare presto. Questo diventa probabile quando il danno viene subito da una persona avanti con l’età e vicina ad andare in quiescenza. Da segnalare anche che il danno futuro non coincide con il lucro cessante. La parte che reclama il risarcimento deve presentare al giudice tutti gli elementi in suo possesso per ricostruire l’esatto ammontare del danno. In mancanza di tali elementi il giudice potrà adoperare il criterio equitativo che, per lo più, serve per integrare le lacune delle prove offerte dal danneggiato
Domande da interrogazione
- Quali sono le tre forme di danno riconosciute dalla legge?
- Come viene trattato il danno morale secondo il codice civile?
- In che modo il danno alla vita di relazione si differenzia dal danno morale?
- Qual è la definizione di danno patrimoniale?
- Come viene liquidato il danno futuro?
Le tre forme di danno sono: perdita (o danno emergente), mancato guadagno (o lucro cessante) e danno morale o non patrimoniale.
Il danno morale è risarcibile in tutti i casi previsti dalla legge, come stabilito dall'art. 2059 del codice civile del 1942, e deve essere liquidato secondo equità, senza considerare le differenze economico-sociali.
Il danno alla vita di relazione può essere valutato sia sotto il profilo non patrimoniale che patrimoniale, mentre il danno morale è specificamente legato al dolore subito dalla vittima o dai congiunti.
Il danno patrimoniale consiste nella diminuzione del patrimonio del soggetto colpito, che può derivare da una perdita o da un mancato incremento del patrimonio attuale o futuro.
Il danno futuro deve essere liquidato sulla base di una ragionevole probabilità che la perdita non si sarebbe verificata e che il guadagno sarebbe stato conseguito, con la necessità di presentare prove adeguate al giudice.