Concetti Chiave
- La legge 223/1991 stabilisce criteri specifici per il licenziamento dei dipendenti in caso di crisi aziendale, influenzati dalla contrattazione collettiva e dai sindacati.
- Il criterio principale è la fungibilità delle mansioni; i dipendenti delle unità chiuse devono essere non fungibili rispetto ad altre sezioni dell'azienda per poter essere licenziati.
- Si deve considerare lo stato di bisogno dei dipendenti, tenendo conto di carichi familiari, anzianità di servizio e esigenze tecnico-produttive.
- Norme di favore sono previste per il personale femminile e per i lavoratori disabili, che non possono essere licenziati oltre i limiti legali.
- Il mancato rispetto della procedura di licenziamento collettivo consente al lavoratore di impugnare il licenziamento per vizio di legittimità, con sanzioni variabili in base alla data di assunzione.
Criteri di licenziamento
La legge 223/1991 ha stabilito alcuni criteri sulla base dei quali il titolare di un’azienda in crisi deve scegliere i dipendenti da licenziare. Essi sono previsti dalla contrattazione collettiva e dai sindacati.
Il primo criterio di cui si deve tenere conto è la fungibilità: il licenziamento degli impiegati nelle unità dell’impresa chiuse o ristrutturate è ammesso solo se l’attività lavorativa in esse svolta non è fungibile, cioè intercambiabile, con quelle espletate in altre sezioni dell'azienda. In poche parole, i dipendenti delle unità in questione non devono essere fungibili. Se invece lo sono, il licenziamento deve prendere in considerazione l’intera azienda, quindi non i soli dipendenti dell’unità chiusa o ristrutturata.
Norme di favore e sanzioni
In secondo luogo, l'imprenditore deve prendere in considerazione l'effettivo stato di bisogno dei suoi dipendenti. Per misurarlo bisogna tener conto di:
- carichi di famiglia, cioè il numero di persone nel nucleo famigliare del lavoratore;
- anzianità di servizio, inteso come criterio privilegiante;
- esigenze tecnico-produttive e organizzative.
Inoltre, sono previste particolari norme di favore nei confronti del personale femminile, non licenziabili al di sopra dei limiti legali; dei lavoratori con disabilità occupati obbligatoriamente, la cui estromissione è annullabile e se determina il venir meno della quota richiesta.
Se la procedura o i criteri di scelta del licenziamento collettivo non vengono rispettati, il lavoratore può impugnarlo per vizio di legittimità.
Anche in questo caso il regime sanzionatorio previsto varia per i lavoratori assunti prima o dopo il 6 marzo 2015.
Domande da interrogazione
- Quali sono i criteri principali per il licenziamento dei dipendenti in un'azienda in crisi?
- Come influiscono le norme di favore sui licenziamenti?
- Cosa può fare un lavoratore se i criteri di licenziamento non vengono rispettati?
I criteri principali per il licenziamento, secondo la legge 223/1991, includono la fungibilità dei dipendenti e l'effettivo stato di bisogno, considerando carichi di famiglia, anzianità di servizio e esigenze tecnico-produttive (testo).
Le norme di favore prevedono protezioni per il personale femminile e per i lavoratori con disabilità, rendendo il loro licenziamento più difficile e annullabile in determinate circostanze (testo).
Se i criteri di scelta del licenziamento collettivo non sono rispettati, il lavoratore ha il diritto di impugnare il licenziamento per vizio di legittimità (testo).