Concetti Chiave

  • Il costringimento fisico, secondo l'art. 46, esclude la punibilità di chi agisce sotto violenza irresistibile, con responsabilità dell'autore della violenza.
  • Questa forma di costringimento è considerata una specificazione della forza maggiore, che deriva da un soggetto umano e non dalla natura.
  • I presupposti dell'azione criminosa sono elementi come oggetto materiale, norma penale e soggetti coinvolti, che precedono l'azione stessa.
  • Il divieto di analogia in materia penale impedisce di estendere l'applicazione di una norma penale a casi non espressamente previsti dalla legge.
  • Le leggi temporanee ed eccezionali operano solo in specifiche circostanze e non possono retrocedere nel tempo rispetto a situazioni non previste dalla legge.

Costringimento fisico → l’art. 46 afferma che «non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato da altri costretto mediante violenza fisica, alla quale non poteva resistere o, comunque, sottrarsi». Del fatto commesso dalla persona costretta risponde l’autore della violenza, c.d. soggetto coartante.

Definizione → il costringimento fisico costituisce una specificazione della forza maggiore. Infatti si tratta di una forza irresistibile che non promana dalla natura, bensì da un soggetto che si serve materialmente di un altro essere umano per realizzare l’obiettivo criminoso.

Anche in questo caso l’autore materiale del fatto non agit sed agitur: si pensi, ad esempio, all’ipotesi in cui un soggetto è costretto con la forza da un altro a falsificare un documento.

Nota: è possibile applicare l’art. 46 solo se la volontà del soggetto agente è coartata in maniera assoluta; invece, se sussistono margini di scelta si ricade nella diversa ipotesi della coazione morale ex art. 54.

Presupposti dell'azione criminosa

I presupposti dell’azione sono elementi che precedono l’azione criminosa: possono essere conosciuti dal reo, ma non da questi voluti.

I presupposti dell’azione (o del reato) sono: l’oggetto materiale dell’azione; la norma penale; il bene giuridico; il soggetto passivo; il soggetto passivo, ecc.

Divieto di analogia in materia penale

Divieto di analogia in materia penale

Il divieto di analogia in materia penale → non è possibile applicare il criterio di interpretazione analogica per estendere gli effetti di una determinata fattispecie a un’altra.

Art. 1 C.P. → nessuno può essere punito per un fatto che non è espressamente preveduto dalla legge come reato.

Art. 199 C.P. → nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza fuori dei casi dalla legge preveduti.

Per capire se ci si trova dinanzi a una disposizione più favorevole occorre operare un raffronto tra la disciplina prevista dalla vecchia norma e quella introdotta dalla nuova.

Quinto comma → il principio della retroattività nel senso più favorevole al reo non opera rispetto alle leggi temporanee ed eccezionali.

Leggi eccezionali → si definiscono tali quelle leggi che operano solo quando persiste uno stato di fatto caratterizzato da accadimenti fuori dall’ordinario (guerre, epidemie, terremoti, ecc.).

Leggi temporanee → è lo stesso legislatore a prefissare il termine della loro operatività.

Una disciplina peculiare riguarda anche le leggi finanziarie: le disposizioni in esse contenute si applicano solo ai fatti commessi durante la vigenza della relativa legge.

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Domande da interrogazione

  1. Qual è la definizione di costringimento fisico secondo l'art. 46?
  2. Il costringimento fisico è definito come una forza irresistibile esercitata da un soggetto su un altro, costringendolo a commettere un reato, e l'autore della violenza è responsabile del fatto commesso dalla persona costretta.

  3. Quali sono i presupposti dell'azione criminosa?
  4. I presupposti dell'azione criminosa includono l'oggetto materiale dell'azione, la norma penale, il bene giuridico, e i soggetti coinvolti, e sono elementi che precedono l'azione stessa, non voluti dal reo.

  5. Cosa stabilisce il divieto di analogia in materia penale?
  6. Il divieto di analogia in materia penale stabilisce che non è possibile estendere gli effetti di una fattispecie a un'altra attraverso l'interpretazione analogica, come previsto dall'art. 1 C.P., che afferma che nessuno può essere punito per un fatto non espressamente previsto dalla legge come reato.

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