Concetti Chiave
- Il patto di servizio, secondo il d.lgs. 150 del 2015, include un responsabile per il percorso di reintegrazione lavorativa e il profilo di occupabilità del lavoratore.
- I richiedenti possono essere convocati dai servizi di lavoro con un preavviso variabile tra 24 e 72 ore per partecipare a iniziative di riqualificazione.
- Penalizzazioni sono previste per i disoccupati che non collaborano, incluso il rischio di decadenza dello stato di disoccupazione.
- L'assegno di ricollocazione, introdotto nel 2018, è destinato a disoccupati con NASpI da oltre 4 mesi e varia da 250 a 5000 euro in base al profilo di occupabilità.
- Il patto di servizio ha un'efficacia parziale; dopo quattro mesi, il lavoratore può richiedere l'assegno di ricollocazione per migliorare il reinserimento lavorativo.
Contenuti del patto di servizio
L’articolo 20 del d.lgs. 150 del 2015 definisce i contenuti essenziali del patto di servizio:
- l’individuazione di un responsabile del percorso di reintegrazione lavorativa;
- la definizione del profilo di occupabilità del lavoratore;
- la disponibilità del richiedente a svolgere attività formative e di orientamento.
Convocazioni e politiche attive
A seguito della stipulazione del patto, il richiedente può essere convocato anche nei giorni feriali dai servizi di lavoro competenti, con un preavviso massimo di 72 ore e minimo di 24.
Le iniziative di riqualificazione, denominate «politiche attive del lavoro», sono erogate in funzione dell’attiva collaborazione del soggetto disoccupato ai progetti di reintegrazione lavorativa. Questa clausola fondamentale si propone di evitare, come purtroppo spesso accade, che sedicenti disoccupati svolgano in realtà lavoro in nero.
Penalizzazioni e assegno di ricollocazione
La legge prevede diverse penalizzazioni per i disoccupati restii alla collaborazione, tra le quali è persino contemplata la decadenza dello stato di disoccupazione. I suddetti provvedimenti spettano al centro per l’impiego, ma possono essere impugnati dinanzi all’ANPAL.
Nel tentativo di limitare la scarsa efficacia dei servizi per il lavoro, a maggio 2018 è stato introdotto il cosiddetto «assegno di ricollocazione (ADR)», erogato ai soggetti disoccupati con NASpI da più di 4 mesi. La somma è assegnata in base al profilo personale di occupabilità del richiedente: si tiene conto di età, sesso e titolo di studio. L’importo può oscillare tra un minimo di 250 a un massimo di 5000 euro e, in ogni caso, non costituisce reddito a fini fiscali.
In sintesi, dunque, il patto di servizio gode di un’efficacia solo parziale: decorsi quattro mesi dalla sua stipulazione, il lavoratore può richiedere l’ADR al fine di implementare il percorso di reintegrazione lavorativa.
Domande da interrogazione
- Quali sono i contenuti essenziali del patto di servizio secondo il d.lgs. 150 del 2015?
- Qual è il ruolo delle politiche attive del lavoro nel processo di reintegrazione lavorativa?
- Che cos'è l'assegno di ricollocazione (ADR) e come viene determinato?
Il patto di servizio deve includere l'individuazione di un responsabile del percorso di reintegrazione lavorativa, la definizione del profilo di occupabilità del lavoratore e la disponibilità del richiedente a svolgere attività formative e di orientamento.
Le politiche attive del lavoro sono iniziative di riqualificazione che si attivano in base alla collaborazione del disoccupato, mirate a prevenire il lavoro in nero e a garantire un'efficace reintegrazione nel mercato del lavoro.
L'assegno di ricollocazione è un supporto economico per disoccupati con NASpI da oltre 4 mesi, il cui importo varia tra 250 e 5000 euro, calcolato in base al profilo di occupabilità del richiedente, considerando età, sesso e titolo di studio.