Concetti Chiave
- Il fiscal compact richiede agli stati membri di perseguire l'equilibrio di bilancio, introducendo vincoli anche a livello nazionale per correggere disavanzi eccessivi.
- Un accordo intergovernativo, entrato in vigore nel 2013, impone obiettivi specifici come un deficit strutturale non superiore allo 0,5% e la riduzione annuale del debito.
- Singoli governi, come quello italiano, hanno ottenuto flessibilità temporanea rispetto agli obiettivi del fiscal compact in caso di progressi significativi o eventi eccezionali.
- L'unione bancaria si sta completando per garantire la stabilità finanziaria nella zona euro, con meccanismi di vigilanza e risoluzione operativi dal 2014 e 2016.
- Il risanamento delle banche in dissesto è finanziato da azionisti e creditori, evitando il bail-out a carico dei contribuenti, secondo le direttive europee vigenti.
Rafforzamento dell'unione economica
L’esigenza di rafforzare l’unione economica e monetaria ha inoltre portato all’adozione di un nuovo «patto», il cosiddetto fiscal compact, per obbligare gli stati a perseguire l’equilibrio di bilancio, introducendo tale vincolo anche nel proprio ordinamento interno (l’Italia lo ha fatto nel 2012 con norma di rango costituzionale: la riforma dell’art. 81 Cost.), e obbligarli quindi a impegnativi percorsi sia di correzione dei disavanzi eccessivi sia di rientro dai debiti superiori al 60% del Pil.
Fiscal compact e flessibilità
Questi ulteriori vincoli, a causa dell’opposizione britannica a una revisione dei trattati, sono stati oggetto di un accordo intergovernativo sottoscritto da 25 paesi Ue (il Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell’unione economica e monetaria, entrato in vigore il 1o gennaio 2013). Esso impone due obiettivi in particolare: avere un deficit strutturale (non dipendente dal ciclo economico) che non superi su base annua lo 0,5%; ridurre ogni anno il debito di un ventesimo rispetto al massimo tollerato (esempio: debito 100%, differenziale 40% = riduzione pari al 2%). È altresì vero che, a fronte di progressi significativi in questa direzione e della realizzazione di riforme strutturali, nonché di eventi eccezionali (ad es. l’immigrazione), anno dopo anno i singoli governi (si pensi al caso dell’Italia), hanno ottenuto una certa flessibilità (cioè la possibilità di discostarsi temporaneamente rispetto a quegli obiettivi).
Unione bancaria e stabilità finanziaria
Va aggiunto che si va completando anche l’unione bancaria, il cui scopo è di salvaguardare la stabilità finanziaria della zona euro e di tutta l’Ue in caso di turbolenze provocate da eventuali fallimenti di banche. Dal novembre 2014 è operativo il meccanismo di vigilanza unico (Mvu, sotto la responsabilità della Banca centrale europea) e dal gennaio 2016 il mec-canismo di risoluzione unico (Mru), per far fronte a situazioni di dissesto attraverso un fondo finanziato dal settore bancario. Nel quadro del Mru vige la direttiva sul risanamento e la risoluzione degli enti creditizi, in base alla quale il salvataggio delle banche in dissesto deve avvenire a carico non dei contribuenti (bail-out), ma degli azionisti e creditori delle banche stesse (bail-in: direttiva 2014/59/Ue, attuata con d.lgs. 180/2015 e d.lgs. 181/2015).
Domande da interrogazione
- Qual è l'obiettivo principale del fiscal compact adottato dagli stati membri dell'UE?
- Quali sono i due obiettivi principali imposti dal Trattato sulla stabilità nell'unione economica e monetaria?
- Come funziona il meccanismo di risoluzione unico (Mru) in caso di dissesto bancario?
Il fiscal compact mira a garantire l'equilibrio di bilancio obbligando gli stati a correggere disavanzi eccessivi e a ridurre i debiti superiori al 60% del Pil, come evidenziato dalla riforma dell'art. 81 della Costituzione italiana del 2012.
Il Trattato impone di mantenere un deficit strutturale annuale non superiore allo 0,5% e di ridurre il debito di un ventesimo rispetto al massimo tollerato, come descritto nel testo.
Il Mru prevede che il salvataggio delle banche in difficoltà sia finanziato dagli azionisti e creditori, evitando il ricorso ai contribuenti, come stabilito dalla direttiva 2014/59/Ue e attuato in Italia con specifici decreti legislativi.