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Concetti Chiave

  • Il fiscal compact richiede agli stati membri di perseguire l'equilibrio di bilancio, introducendo vincoli anche a livello nazionale per correggere disavanzi eccessivi.
  • Un accordo intergovernativo, entrato in vigore nel 2013, impone obiettivi specifici come un deficit strutturale non superiore allo 0,5% e la riduzione annuale del debito.
  • Singoli governi, come quello italiano, hanno ottenuto flessibilità temporanea rispetto agli obiettivi del fiscal compact in caso di progressi significativi o eventi eccezionali.
  • L'unione bancaria si sta completando per garantire la stabilità finanziaria nella zona euro, con meccanismi di vigilanza e risoluzione operativi dal 2014 e 2016.
  • Il risanamento delle banche in dissesto è finanziato da azionisti e creditori, evitando il bail-out a carico dei contribuenti, secondo le direttive europee vigenti.

Rafforzamento dell'unione economica

L’esigenza di rafforzare l’unione economica e monetaria ha inoltre portato all’adozione di un nuovo «patto», il cosiddetto fiscal compact, per obbligare gli stati a perseguire l’equilibrio di bilancio, introducendo tale vincolo anche nel proprio ordinamento interno (l’Italia lo ha fatto nel 2012 con norma di rango costituzionale: la riforma dell’art. 81 Cost.), e obbligarli quindi a impegnativi percorsi sia di correzione dei disavanzi eccessivi sia di rientro dai debiti superiori al 60% del Pil.

Fiscal compact e flessibilità

Questi ulteriori vincoli, a causa dell’opposizione britannica a una revisione dei trattati, sono stati oggetto di un accordo intergovernativo sottoscritto da 25 paesi Ue (il Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell’unione economica e monetaria, entrato in vigore il 1o gennaio 2013). Esso impone due obiettivi in particolare: avere un deficit strutturale (non dipendente dal ciclo economico) che non superi su base annua lo 0,5%; ridurre ogni anno il debito di un ventesimo rispetto al massimo tollerato (esempio: debito 100%, differenziale 40% = riduzione pari al 2%). È altresì vero che, a fronte di progressi significativi in questa direzione e della realizzazione di riforme strutturali, nonché di eventi eccezionali (ad es. l’immigrazione), anno dopo anno i singoli governi (si pensi al caso dell’Italia), hanno ottenuto una certa flessibilità (cioè la possibilità di discostarsi temporaneamente rispetto a quegli obiettivi).

Unione bancaria e stabilità finanziaria

Va aggiunto che si va completando anche l’unione bancaria, il cui scopo è di salvaguardare la stabilità finanziaria della zona euro e di tutta l’Ue in caso di turbolenze provocate da eventuali fallimenti di banche. Dal novembre 2014 è operativo il meccanismo di vigilanza unico (Mvu, sotto la responsabilità della Banca centrale europea) e dal gennaio 2016 il mec-canismo di risoluzione unico (Mru), per far fronte a situazioni di dissesto attraverso un fondo finanziato dal settore bancario. Nel quadro del Mru vige la direttiva sul risanamento e la risoluzione degli enti creditizi, in base alla quale il salvataggio delle banche in dissesto deve avvenire a carico non dei contribuenti (bail-out), ma degli azionisti e creditori delle banche stesse (bail-in: direttiva 2014/59/Ue, attuata con d.lgs. 180/2015 e d.lgs. 181/2015).

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Domande da interrogazione

  1. Qual è l'obiettivo principale del fiscal compact adottato dagli stati membri dell'UE?
  2. Il fiscal compact mira a garantire l'equilibrio di bilancio obbligando gli stati a correggere disavanzi eccessivi e a ridurre i debiti superiori al 60% del Pil, come evidenziato dalla riforma dell'art. 81 della Costituzione italiana del 2012.

  3. Quali sono i due obiettivi principali imposti dal Trattato sulla stabilità nell'unione economica e monetaria?
  4. Il Trattato impone di mantenere un deficit strutturale annuale non superiore allo 0,5% e di ridurre il debito di un ventesimo rispetto al massimo tollerato, come descritto nel testo.

  5. Come funziona il meccanismo di risoluzione unico (Mru) in caso di dissesto bancario?
  6. Il Mru prevede che il salvataggio delle banche in difficoltà sia finanziato dagli azionisti e creditori, evitando il ricorso ai contribuenti, come stabilito dalla direttiva 2014/59/Ue e attuato in Italia con specifici decreti legislativi.

Domande e risposte

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