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Concetti Chiave

  • La distinzione giuridica tra famiglia legittima e famiglia di fatto si basa sul matrimonio o unione civile rispetto alla convivenza stabile senza impegno legale.
  • Il riconoscimento giuridico dei figli nati all'interno e all'esterno del matrimonio ha ridotto l'importanza della differenza tra i due tipi di famiglia.
  • L'ordinamento costituzionale favorisce il matrimonio attraverso agevolazioni economiche e garantisce uguale tutela ai figli naturali, eliminando il diritto di veto del coniuge.
  • La stabilità della convivenza di fatto è fondamentale e deve essere dimostrata tramite dichiarazione anagrafica, senza distinzione di genere tra i conviventi.
  • La riforma successoria del 2012 ha abrogato la commutazione, uniformando i diritti ereditari tra figli naturali e legittimi, eliminando disparità precedenti.

Distinzione tra famiglie

Dal punto di vista giuridico, è necessario operare una distinzione tra famiglia legittima, costituita dall’atto solenne e giuridicamente vincolante del matrimonio o dell’unione civile tra persone dello stesso sesso, e famiglia di fatto, che attiene alla stabile convivenza fra uomo e donna (cosiddetta convivenza more uxorio, secondo il costume cioè dell’unione coniugale), senza impegno giuridicamente vincolante.

Riconoscimento giuridico dei figli

Oggi la differenza è meno rilevante che in passato perché, come detto, è stato riconosciuto il medesimo status giuridico ai figli nati all’interno e al di fuori del matrimonio.
Il requisito necessario per la sussistenza della convivenza di fatto è la stabilità del legame affettivo che unisce fra loro due conviventi (senza distinzione di genere) e la reciproca assistenza morale e materiale che ne deriva. La stabilità della convivenza deve essere provata tramite la dichiarazione anagrafica.

Favori costituzionali al matrimonio

Nonostante il riconoscimento delle convivenze di fatto, l’ordinamento costituzionale favorisce l’unione tramite matrimonio sotto due aspetti, uno positivo e l’altro negativo:

- da un lato impone alla Repubblica di agevolare la formazione del nucleo famigliare (con particolare riguardo alle famiglie numerose) con provvidenze economiche che si traducono negli assegni di mantenimento per più figli a carico e in una retribuzione che, ex art. 36 Cost., deve garantire lo sviluppo libero e dignitoso della famiglia;

- dall’altro riconosce eguale tutela ai figli naturali (limite negativo): prima della riforma del 2012, l’inserimento di un figlio naturale nel nucleo familiare era subordinato al diritto di veto dell’altro coniuge; oggi non esiste più il diritto di veto in questo ambito, però l’inserimento richiede comunque il consenso dei membri della famiglia legittima (sia dell’altro coniuge che dei figli legittimi almeno sedicenni).

Riforma successoria del 2012

Infine, sotto l’aspetto successorio fino al 2012 era consentita la commutazione: figli naturali e legittimi vantavano i medesimi diritti sull’eredità, però i secondi potevano dar vita alla commutazione, istituto che consentiva loro di « soddisfare in danaro o in beni immobili ereditari la porzione spettante ai figli naturali»; in caso di loro opposizione la valutazione era deferita al giudice. La riforma ha però abrogato la commutazione ed eliminato tutte le disparità precedenti in materia successoria.

Domande da interrogazione

  1. Qual è la differenza tra famiglia legittima e famiglia di fatto?
  2. La famiglia legittima è costituita da un matrimonio o un'unione civile, mentre la famiglia di fatto si riferisce a una convivenza stabile tra un uomo e una donna senza impegno giuridico (come descritto nel testo).

  3. Come è cambiato il riconoscimento giuridico dei figli nati fuori dal matrimonio?
  4. Oggi i figli nati all'interno e al di fuori del matrimonio hanno lo stesso status giuridico, grazie a una maggiore attenzione alla stabilità del legame affettivo tra i conviventi, come indicato nel testo.

  5. Quali sono i principali favori costituzionali al matrimonio rispetto alle convivenze di fatto?
  6. L'ordinamento costituzionale favorisce il matrimonio imponendo alla Repubblica di agevolare la formazione del nucleo familiare e garantendo uguale tutela ai figli naturali, eliminando il diritto di veto dell'altro coniuge per l'inserimento di figli naturali nel nucleo familiare (come evidenziato nel testo).

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