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Concetti Chiave

  • Il comitato è un ente sui generis, con affinità a associazioni e fondazioni, ma con caratteristiche uniche.
  • Costituito da promotori, il comitato persegue scopi altruistici attraverso la raccolta di fondi dal pubblico.
  • Tra gli obiettivi del comitato ci sono il soccorso, la beneficenza e la promozione di eventi pubblici come mostre e festeggiamenti.
  • Il comitato può essere riconosciuto come persona giuridica, il che influisce sulla responsabilità patrimoniale dei membri.
  • Se riconosciuto, il comitato risponde delle obbligazioni con il proprio patrimonio; se non riconosciuto, i membri rispondono personalmente.

La natura del comitato

L’ultimo tipo di ente disciplinato nel libro I del codice civile è il “comitato”, sulla cui natura la dottrina non ha mai manifestato concordi d’opinioni. Talvolta il comitato è stato accostato all’associazione, alla fondazione o ad entrambe, ma sembra cogliere particolare rilievo l’opinione che individua nel comitato un ente sui generis, che presenta affinità con le diverse tipologie di enti non lucrativi ma che in sostanza appare dotato di proprie caratteristiche.

Scopi e tipologie di comitato

Esso consiste in un’organizzazione di persone (i cosiddetti promotori) che perseguono un determinato fine altruistico facendo ricorso alla raccolta di fondi presso il pubblico.

L’Art 39 afferma che tra gli scopi che possono essere perseguiti dal comitato vi sono: Il soccorso, la beneficenza, la promozione di opere pubbliche, monumenti, esposizioni, mostre, festeggiamenti e simili.

Responsabilità e riconoscimento giuridico

Inoltre il legislatore propone l’alternativa fra due diverse tipologie di comitato: il comitato riconosciuto come persona giuridica e il comitato non riconosciuto come tale. L’attribuzione di personalità giuridica al comitato incide notevolmente, come accade per gli altri enti, sulla responsabilità di quest’ultimo.

- se il comitato è riconosciuto, delle obbligazioni assunte in nome e per conto dell’ente risponderà solo quest’ultimo con il suo patrimonio, con l’ esclusione quindi della responsabilità personale dei componenti.

- Se il comitato non è riconosciuto, tutti i suoi componenti risponderanno personalmente e solidalmente delle obbligazioni (Art 41).

Domande da interrogazione

  1. Qual è la natura giuridica del comitato secondo il codice civile?
  2. Il comitato è considerato un ente sui generis, con affinità a diverse tipologie di enti non lucrativi, ma dotato di proprie caratteristiche distintive, come evidenziato nel testo.

  3. Quali scopi possono essere perseguiti da un comitato?
  4. Un comitato può perseguire scopi altruistici come il soccorso, la beneficenza e la promozione di opere pubbliche, come indicato nell'Art 39.

  5. Qual è la differenza tra un comitato riconosciuto e uno non riconosciuto?
  6. Un comitato riconosciuto ha personalità giuridica e risponde delle obbligazioni solo con il proprio patrimonio, mentre un comitato non riconosciuto implica che i componenti rispondano personalmente e solidalmente delle obbligazioni, come specificato nell'Art 41.

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