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Concetti Chiave

  • Il concetto di invenzione si è evoluto nel tempo, spostando l'attenzione dalla creatività originale alla mera non evidenza per un esperto del settore.
  • La protezione delle invenzioni tramite brevetti si è trasformata, ora salvaguardando anche soluzioni che non richiedono più un colpo di genio creativo.
  • Nel design, il requisito di creatività si è evoluto da un focus sull'ornamentalità a un'attenzione sul carattere individuale e sull'impressione generale che suscita.
  • Il diritto dei marchi richiede un "carattere distintivo" per la registrazione, consentendo la protezione di forme, parole, suoni e odori che distinguono i prodotti di un'impresa.
  • La suscettibilità di riproduzione grafica è essenziale per la registrazione di un marchio, funge da criterio fondamentale per determinare la registrabilità.

Evoluzione del concetto di invenzione

Dal punto di vista giuridico, il concetto di brevettabilità inerisce al concetto di invenzione. Un’invenzione è una soluzione nuova e originale di un problema tecnico. Per un paio di secoli il diritto dei brevetti ha protetto le invenzioni frutto di un colpo di genio creativo (il “flash of creative genius”). 
Economisti classici: la proprietà intellettuale come stimolo necessario per la creatività. Oggi, invece, è sufficiente che l’invenzione sia considerata non ovvia per l’esperto del ramo. Come nel caso del diritto d’autore, dunque, anche qui il requisito della creatività ha assunto una denotazione meno incisiva: in precedenza il concetto di invenzione riguardava la produzione di oggetti che riflettessero la personalità dell’autore; oggi, invece, essa denota solo la mera non copiatura. Analogamente, i brevetti, prima posti a difesa del «colpo di genio», oggi salvaguardano la mera non evidenza per il tecnico medio del settore.

Creatività nel design e nei marchi

Anche per il design si è passati dal canone della ornamentalità (= valenza estetica) al mero carattere individuale (= suscitare un’impressione generale diversa da quella degli altri design).

Nel diritto d’autore, la creatività prende il nome di «carattere creativo». Nei brevetti, essa coincide con la non evidenza per il tecnico medio del settore; nel design, essa concerne il carattere individuale. Esiste un’ulteriore forma di creatività: quella relativa al diritto dei marchi, che prende il nome di «carattere distintivo», espressione che denota una forma, una parola, un segno in generale che sia idoneo a distinguere il prodotto di un’impresa da quelli delle altre. Possono essere protetti come marchi registrati anche suoni e odori, se hanno carattere distintivo, come ad esempio l’odore di erba appena tagliata per le palline da tennis. Il requisito fondamentale affinché un marchio possa ottenere la registrazione è la sua suscettibilità di riproduzione grafica.

Quest’ultimo concetto, dunque, funge da criteri di demarcazione tra registrabilità e impossibilità di un marchio ad essere registrato.

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Domande da interrogazione

  1. Qual è l'evoluzione del concetto di invenzione nel diritto dei brevetti?
  2. Il concetto di invenzione si è evoluto da una protezione delle invenzioni frutto di un "colpo di genio" a una tutela basata sulla mera non evidenza per l'esperto del settore, riducendo il requisito di creatività a una semplice non copiatura.

  3. Come si differenzia il concetto di creatività nel design rispetto a quello dei brevetti?
  4. Nel design, la creatività è definita dal carattere individuale, ovvero la capacità di suscitare un'impressione generale diversa, mentre nei brevetti è legata alla non evidenza per il tecnico medio del settore.

  5. Quali sono i requisiti fondamentali per la registrazione di un marchio?
  6. Un marchio deve avere carattere distintivo e deve essere suscettibile di riproduzione grafica per poter essere registrato, come evidenziato nel caso di suoni e odori distintivi.

Domande e risposte

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