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Concetti Chiave

  • I beni sono definiti come oggetti di diritti e devono essere utili, accessibili e limitati in quantità.
  • I beni si classificano in materiali e immateriali, e in mobili e immobili, a seconda della loro consistenza e mobilità.
  • Il trasferimento dei beni mobili non richiede formalità legali, mentre per i beni immobili è necessario un atto scritto e la trascrizione in un pubblico registro.
  • I diritti reali garantiscono al titolare un potere immediato su un bene e possono essere distinti in diritti di godimento e diritti di garanzia.
  • Il diritto di proprietà è il diritto reale più ampio, che comprende sia il potere di godere sia quello di disporre della cosa.

Definizione e caratteristiche dei beni

I beni sono definiti come le cose che possono essere oggetto di diritti.

Il bene ha tre caratteristiche:

* deve essere utile, cioè deve soddisfare un bisogno;

* deve essere accessibile, cioè l’uomo deve avere la possibilità di appropriarsene e di trarne utilità;

* deve esistere in natura in quantità limitata, e richiedere perciò un sacrificio per appropriarsene.

Classificazione dei beni materiali e immateriali

I beni possono essere raggruppati in varie categorie in base a diversi criteri di classificazione:

* beni materiali: i beni dotati di una consistenza corporea, e che cadono sotto i nostri sensi (ad esempio: un’automobile, un libro, un vestito, una casa,….);

* beni immateriali: i beni privi di consistenza corporea, ma che sono percepibili con la mente (ad esempio: i prodotti dell’attività intellettuale, artistica, e scientifica);

* beni mobili: sono quelli che possono essere spostati;

* beni immobili: tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo e che non possono essere spostati (ad esempio: gli alberi, i corsi d’acqua, la casa, …).

Trasferimento e registrazione dei beni

Per il trasferimento dei beni mobili, la legge non impone alcuna formalità;

per il trasferimento dei beni immobili, invece, la legge impone l’atto scritto, a pena di nullità. Inoltre, l’atto di vendita, deve anche essere annotato in un pubblico registro (trascrizione) al fine della sua pubblicità, cioè al fine di renderlo opponibile ai terzi.

* beni mobili registrati: sono beni che anche se mobili, in considerazione della loro rilevanza economica, sono dalla legge uguagliati per la loro disciplina, ai beni immobili.

Il trasferimento dei beni mobili registrati, deve risultare da atto scritto, registrato in pubblici registri ai fini della pubblicità.

Universalità e categorie di beni

Le universalità dei beni mobili, sono costituite di un complesso di bene che appartengono alla stessa persona e che hanno una destinazione unitaria.

Le universalità di fatto, sono quelle la cui destinazione unitaria è data dal proprietario dei beni stessi.

Nelle universalità di diritto, la legge considera e disciplina unitariamente una pluralità di rapporti giuridici:

* beni consumabili: sono i beni che possono essere utilizzati una sola volta e che poi vengono consumati o trasformati (pane, cibo, denaro, …);

* beni inconsumabili: sono i beni che possono essere utilizzati più volte (vestiti, libri, …);

* beni fungibili: quando un bene è definito solo nel suo genere ed è quindi sostituibile con altri dello stesso genere (latte, libro, farina, …);

* beni infungibili: quando un bene è identificato nella sua specificità e quindi non è sostituibile con altri, in quanto esiste in un unico esemplare (quadro d’autore).

* beni divisibili: i beni che possono essere frazionati in modo omogeneo, senza che se ne alteri la natura e in modo che ciascuna delle medesime parti rappresenti una porzione identica del tutto;

* beni indivisibili: i beni che non possono essere frazionati senza che se ne alteri la natura o il valore complessivo.

* beni semplici: sono i beni i cui elementi sono talmente uniti tra loro che non possono staccarsi senza che venga meno il bene stesso (animale, pianta);

* beni composti: sono i beni formati di più cose, unite tra loro da un rapporto di complementarità economica.

Le pertinenze, sono beni destinati in modo durevole al servizio o all’ornamento di un altro bene da parte del proprietario o di chi ha un diritto reale su quest’ultimo bene (garage rispetto alla villa,…);

* beni privati: sono i beni che appartengono a singoli soggetti o ad associazioni private e sono normalmente trasferibili.

* beni demaniali: sono beni di uso comune, cioè ne possono godere tutti e non possono essere venduti (ad esempio: il lido del mare, i fiumi, i laghi, le strade, i musei, …);

* beni patrimoniali: sono i beni che appartengono allo stato o ad altro ente pubblico e non fanno parte del demanio.

Diritti reali e loro caratteristiche

Sono diritti soggettivi tipici, a contenuto patrimoniale, che assicurano al titolare un potere immediato e assoluto sulla cosa.

I diritti reali presentano diverse caratteristiche: Patrimonialità: il contenuto dei diritti reali deve sempre essere valutabile economicamente;

Assolutezza: i diritti reali si dicono assoluti perchè possono essere fatti valere dal titolare nei confronti di tutti;

Immediatezza: i diritti reali si dicono immediati, perchè possono essere esercitati dal titolare senza la collaborazione di altri soggetti;

Diritti di seguito: i diritti reali seguono il bene al quale si riferiscono, attribuendo al titolare del diritto, il diritto di seguire il bene presso qualunque soggetto;

Tipicità: i diritti reali si dicono tipici, perchè esistono in un numero chiuso.

Diritto di proprietà e diritti su cosa altrui

Diritto di proprietà: è l’unico diritto reale sulla cosa propria ed è il diritto reale più ampio, perchè comprende sia il potere di godere della cosa (cioè trarre da essa l’utilità che può dare), sia il potere di disporre della cosa (cioè di trasferire ad altri la proprietà della cosa o di costituire su di essa altri diritti reali).

Diritti reali su cosa altrui: quando uno o più dei poteri sulla cosa, teoricamente spettanti al proprietario, sono attribuiti ad altri che acquistano diritti reali limitati, aventi cioè un contenuto più ridotto rispetto al diritto di proprietà.

Inoltre i diritti reali su cosa altrui, avendo come contenuto alcune delle facoltà del diritto di proprietà, limitano di conseguenza i diritti del proprietario.

I diritti reali su cosa altrui si distinguono in:

* diritti reali di godimento: sono quelli che attribuiscono al titolare il diritto di godere della cosa, ma non di disporne. Il potere di disporre della cosa oggetto del diritto rimane nelle mani del proprietario che quindi può cederla ad altri.

* diritti reali di garanzia: sono diritti che limitano la disponibilità del bene da parte di chi ne è proprietario e che assicurano al titolare il potere di soddisfarsi sulla cosa posta a garanzia di un credito che egli vanta nei confronti del proprietario.

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Domande da interrogazione

  1. Quali sono le tre caratteristiche fondamentali dei beni?
  2. I beni devono essere utili, accessibili e limitati in quantità, richiedendo un sacrificio per appropriarsene.

  3. Come si classificano i beni in base alla loro consistenza?
  4. I beni si classificano in beni materiali, dotati di consistenza corporea, e beni immateriali, privi di consistenza corporea ma percepibili mentalmente.

  5. Qual è la differenza tra beni mobili e beni immobili?
  6. I beni mobili possono essere spostati, mentre i beni immobili sono incorporati al suolo e non possono essere spostati, come case e alberi.

  7. Quali sono le caratteristiche dei diritti reali?
  8. I diritti reali sono patrimoniali, assoluti, immediati, seguono il bene e sono tipici, esistendo in un numero chiuso.

  9. Cosa distingue il diritto di proprietà dai diritti reali su cosa altrui?
  10. Il diritto di proprietà è il più ampio e comprende il potere di godere e disporre della cosa, mentre i diritti reali su cosa altrui limitano alcuni di questi poteri e sono di godimento o di garanzia.

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