Concetti Chiave
- L'autonomia finanziaria e fiscale delle regioni e degli enti locali è sancita dall'art. 119 della Costituzione, che stabilisce la loro autonomia di entrata e di spesa nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.
- Le regioni e gli enti locali possono indebitarsi solo per spese di investimento, come infrastrutture, senza garanzia statale sui prestiti, il che richiede una solida credibilità finanziaria.
- Le risorse finanziarie delle regioni provengono da tributi ed entrate propri, che includono le tasse stabilite da leggi regionali e tributi derivati da leggi statali.
- Le regioni ricevono anche compartecipazioni al gettito di tributi erariali, garantendo che almeno una parte delle risorse rimanga nel territorio che le produce.
- Un fondo perequativo, stabilito da leggi statali, assicura una distribuzione equa delle risorse tra territori con capacità fiscale pro capite più bassa, senza vincoli di destinazione.
Autonomia finanziaria e fiscale
All’autonomia finanziaria e fiscale delle regioni degli enti locali è dedicato l’art. 119 Cost., interamente riscritto dalla riforma del 2001, con le ulteriori modifiche introdotte dalla l. cost. 1/2012. Le regioni, i comuni, le province e le città metropolitane hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio (art. 119.1). Dispongono di un proprio patrimonio. Possono indebitarsi ricorrendo al mercato dei capitali, ma solo per spese di investimento, ad esempio la costruzione di un ponte o una strada, non per sostenere spese correnti, quali quelle per il personale (art. 119.6). Va aggiunto che la garanzia dello Stato sui prestiti contratti da regioni ed enti locali è espressamente esclusa: ciò comporta che la capacità di approvvigionamento sui mercati e gli oneri relativi dipendono esclusivamente dalla credibilità finanziaria di ciascun singolo ente.
Risorse finanziarie delle regioni
Le risorse finanziarie delle regioni e degli enti locali sono di diversa origine (art. 119.2 e 3):
• tributi ed entrate propri, ossia fonti di finanziamento autonome, derivanti o dall’esercizio di poteri impositivi o da altre forme di autofinanziamento, come i corrispettivi per servizi pubblici offerti alla collettività;
• i tributi propri in senso stretto cui si riferisce la disposizione costituzionale sono quelli istituiti e regolati da leggi regionali (ad es. le tasse sulle concessioni regionali), i quali si distinguono dai tributi propri derivati, istituiti e regolati da leggi statali, il cui gettito è attribuito alle regioni o agli enti locali, salva inoltre la disciplina di taluni aspetti ad essi lasciata (ad es. la tassa automobilistica regionale o l’imposta municipale propria sugli immobili);
• compartecipazione al gettito di tributi erariali riferibili al loro territorio (secondo il criterio che le risorse devono restare o tornare almeno in parte alle comunità che le producono), consistenti in quote di gettito derivanti dalle principali imposte statali (ad es. l’Irpef o l’Iva);
• quote derivanti da un fondo perequativo, istituito con legge statale, per garantire una distribuzione di risorse in funzione appunto di perequazione a vantaggio dei territori la cui capacità fiscale pro capite è più bassa; tali risorse vanno in ogni caso trasferite senza vincolo di destinazione, ossia senza predeterminazione di specifiche finalità o funzioni, lasciando alle regioni e agli enti locali la libertà di sceglierne l’impiego in questo o quel settore.
Domande da interrogazione
- Qual è il principio fondamentale dell'autonomia finanziaria delle regioni e degli enti locali?
- Quali sono le principali fonti di finanziamento delle regioni?
- Come viene garantita la perequazione delle risorse tra i territori?
L'autonomia finanziaria e fiscale delle regioni e degli enti locali è sancita dall'art. 119 della Costituzione, che stabilisce che devono rispettare l'equilibrio di bilancio e possono indebitarsi solo per spese di investimento, escludendo la garanzia statale sui prestiti (art. 119.1 e 119.6).
Le risorse finanziarie delle regioni provengono da tributi ed entrate propri, tributi propri in senso stretto, compartecipazione al gettito di tributi erariali e quote da un fondo perequativo, che garantisce una distribuzione equa delle risorse (art. 119.2 e 3).
La perequazione è assicurata tramite un fondo istituito con legge statale, che distribuisce risorse in base alla capacità fiscale pro capite, permettendo alle regioni e agli enti locali di utilizzare tali fondi senza vincoli di destinazione (art. 119.3).