Concetti Chiave

  • L'articolo 19 della Costituzione italiana garantisce la libertà di religione sia individualmente che collettivamente, a differenza dello Statuto albertino che tollerava solo la religione cattolica.
  • La libertà di coscienza è riconosciuta anche per i non credenti, sottolineando l'importanza di proteggere le convinzioni ateistiche, sebbene alcune dottrine la colleghino all'articolo 21.
  • La libertà di culto è oggi fondamentale in contesti multietnici e multireligiosi, affrontando sfide come la costruzione di luoghi di culto e il riconoscimento di pratiche religiose diverse.
  • La Costituzione tutela la libertà della scienza e promuove la ricerca scientifica, evidenziando la necessità di stabilire limiti alla ricerca attraverso leggi specifiche.
  • La libertà religiosa è intesa come diritto di far propaganda e praticare il culto, nel rispetto delle norme di buon costume, ampliando l'accesso alla libertà di espressione religiosa.

Libertà di religione nella costituzione

La Costituzione dedica alla libertà di religione l’art. 19: esso garantisce la libertà religiosa come libertà di fede e come libertà di pratica religiosa. Invece lo Statuto albertino, all’art. 1, riconosceva la religione cattolica come sola religione dello Stato, mentre gli altri culti esistenti erano solo tollerati. Nell’ordinamento repubblicano si assicura a chiunque la libertà di professare la propria fede religiosa in qualsiasi forma, sia individualmente sia, ed è questa l’innovazione maggiore rispetto allo Statuto, collettivamente, di farne propaganda e praticarne il culto in privato o in pubblico nel solo rispetto del buon costume. A questo è rivolto anche l’art. 20 Cost., relativo agli enti ecclesiastici.

Libertà di coscienza e ateismo

Anche qui l’affermazione della libertà implica la garanzia del suo aspetto negativo: la libertà di coscienza dei non credenti (v. sentt. 117/1979, 234/1984, 149/1995, 334/1996, tutte relative al giuramento). Parte della dottrina sostiene, al contrario, che la libertà dell’ateo di esprimere le proprie convinzioni nei confronti della religione sia tutelata dall’art. 21, non dall’art. 19.

Sfide del pluralismo religioso

Oggi è in particolare la libertà di culto a essere sempre più al centro dell’attenzione, in società multietniche e, molto più di un tempo, multireligiose. Essa rappresenta un terreno di prova tutt’altro che agevole per il pluralismo religioso: si pensi ad aspetti come la costruzione di luoghi di culto, al riconoscimento di giorni di astensione dal lavoro diversi dalla domenica, al diritto di indossare in luoghi pubblici segni religiosi distintivi come il velo islamico e così via.

Libertà della scienza e ricerca

La Costituzione afferma la libertà della scienza (art. 33.1) e affida alla Repubblica il compito di promuovere lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnica (art. 9.1).

Il riconoscimento della libertà della scienza impone una serie di riflessioni: sul suo contenuto; sulla scelta del costituente di dedicarvi una disposizione autonoma rispetto all’art. 21; sull’individuazione dei limiti alla ricerca scientifica, da stabilirsi comunque con legge.

Domande da interrogazione

  1. Qual è la principale innovazione della libertà di religione nella Costituzione rispetto allo Statuto albertino?
  2. La Costituzione garantisce la libertà di professare la propria fede religiosa sia individualmente che collettivamente, permettendo la pratica del culto in pubblico e in privato, a differenza dello Statuto albertino che riconosceva solo la religione cattolica come ufficiale e tollerava gli altri culti.

  3. Come viene tutelata la libertà di coscienza dei non credenti secondo la Costituzione?
  4. La libertà di coscienza dei non credenti è garantita come aspetto negativo della libertà religiosa, permettendo agli atei di esprimere le proprie convinzioni, anche se parte della dottrina sostiene che questa libertà sia tutelata dall'art. 21 e non dall'art. 19.

  5. Quali sono le sfide attuali legate al pluralismo religioso in Italia?
  6. Le sfide del pluralismo religioso riguardano principalmente la libertà di culto, inclusi aspetti come la costruzione di luoghi di culto, il riconoscimento di giorni di astensione dal lavoro diversi dalla domenica e il diritto di indossare segni religiosi distintivi in luoghi pubblici.

Domande e risposte

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