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Concetti Chiave

  • Le leggi regionali sono approvate secondo le modalità previste da ciascuno statuto regionale e devono rispettare i limiti della legge statale.
  • La Corte costituzionale verifica la conformità delle leggi regionali rispetto allo statuto, con possibilità di incostituzionalità derivata.
  • Le regioni hanno potestà legislativa nelle materie di competenza concorrente, mentre i principi fondamentali rimangono di esclusiva competenza statale.
  • La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, a meno che non venga delegata alle regioni.
  • Dopo la riforma del 2001, la giurisprudenza ha ribadito limiti all'esercizio della potestà legislativa regionale, inclusi quelli legati all'interesse nazionale.

Le leggi regionali

Le leggi regionali sono approvate nelle forme e nei modi previsti da ciascuno statuto regionale. Incontra gli stessi limiti generali previsti per la legge statale (comma 1 dell’art. 117 Cost.). L’art. 117, nel testo riformato nel 2001, dopo aver individuato le materie di competenza esclusiva della legge dello Stato (comma 2), provvede a elencare le materie di competenza concorrente fra lo Stato e le regioni (comma 3), stabilendo infine che alle regioni spetta la potestà legislativa residuale, cioè quella «in riferimento a ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato» (comma 4).

Competenze della Corte costituzionale

Spetta alla Corte costituzionale valutare la conformità della legge regionale rispetto alle disposizioni dello statuto, potendosi configurare in questo caso un’ipotesi di incostituzionalità derivata (lo statuto diventa norma interposta: v. ad es. la sent. 188/2011).

L’art. 117.3 delimita gli ambiti di competenza concorrente attribuendo alle regioni la potestà legislativa nelle relative materie, salvo che per la «determinazione dei principi fondamentali», che è riservata alla legislazione dello Stato.

Quanto alla potestà legislativa residuale, l’assenza di qualsiasi limite nell’art. 117.4 sembrava poter accreditare la tesi che equipara, per forza normativa, la legge regionale alla legge statale. Questa tesi è stata tuttavia smentita dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, che ha di fatto riaffermato alcuni importanti limiti, fra cui quello dell’interesse nazionale, che la Costituzione poneva all’esercizio della potestà legislativa regionale prima della riforma del 2001.

Potestà legislativa e regolamentare

In base all’art. 117.6 Cost., la potestà regolamentare «spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle regioni», mentre per tutte le altre materie essa spetta alle regioni. Prima della l. cost. 1/1999 il consiglio regionale era titolare, oltreché della funzione legislativa, anche della potestà regolamentare. A seguito della modifica dell’art. 121.2 e 4 Cost. il consiglio regionale «esercita le potestà legislative attribuite alla regione», mentre il presidente della giunta «promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali».

Domande da interrogazione

  1. Qual è il ruolo delle leggi regionali rispetto a quelle statali?
  2. Le leggi regionali sono approvate secondo le modalità previste dagli statuti regionali e devono rispettare i limiti generali delle leggi statali, come stabilito dall’art. 117 della Costituzione (comma 1).

  3. Come interviene la Corte costituzionale sulle leggi regionali?
  4. La Corte costituzionale verifica la conformità delle leggi regionali rispetto agli statuti, potendo configurare casi di incostituzionalità derivata, come evidenziato dalla sentenza 188/2011.

  5. Quali sono le differenze tra la potestà legislativa e quella regolamentare delle regioni?
  6. La potestà legislativa spetta alle regioni per le materie non riservate allo Stato, mentre la potestà regolamentare è attribuita allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salvo delega alle regioni, come indicato dall’art. 117.6 della Costituzione.

Domande e risposte

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