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Concetti Chiave

  • L'evoluzione del diritto di sciopero in Italia è stata influenzata dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, che ha abrogato norme penali restrittive e definito i contorni del diritto stesso.
  • La Corte ha riconosciuto la legittimità dello sciopero per finalità economiche e politiche, a condizione che non comprometta servizi pubblici essenziali o l'ordinamento costituzionale.
  • Il diritto di sciopero è considerato un diritto soggettivo, tutelabile davanti al giudice, che può essere esercitato anche in solidarietà con altri lavoratori.
  • Il diritto di sciopero deve essere esercitato in modo pacifico e rispetta le libertà civili, politiche e sociali garantite dalla Costituzione.
  • Le sentenze della Corte costituzionale hanno chiarito che lo sciopero è legittimo anche per rivendicazioni al di fuori delle finalità strettamente economiche.

Evoluzione del diritto di sciopero

La disposizione dell’art. 40 è stata considerata immediatamente precettiva e, stante l’inerzia del legislatore a delimitare i confini entro i quali l’astensione collettiva dal lavoro fosse esercitabile, è stata la Corte costituzionale a modellare il contenuto del diritto di sciopero con una serie di pronunce che hanno progressivamente abrogato le fattispecie incriminatrici contenute nel codice penale (tale giurisprudenza è ben riassunta nelle sentenza 1/1974 e 4/1977).

Tutela costituzionale dello sciopero

Dapprima venne dichiarata illegittima la norma contenuta nell’art. 502 c.p., che contemplava l’illiceità penale dello sciopero per finalità contrattuali (sent. 29/1960). In tal modo si è affermata la tutela costituzionale dello sciopero economico, ossia quello posto in essere dai lavoratori per qualsiasi tipo di rivendicazione di natura salariale o lato sensu economica. Successivamente la Corte riconobbe la legittimità dello sciopero anche per la tutela di interessi che esorbitino da finalità strettamente economiche, purché «non comprometta funzioni o servizi pubblici essenziali, aventi carattere di preminente interesse generale» (v. sentt. 31/1969, che annullò parzialmente l’art. 330 c.p., e 125/1980, in relazione alla funzione giurisdizionale).

Limiti e legittimità dello sciopero

Venne poi dichiarato legittimo lo sciopero esercitato per finalità politiche, a condizione che non sia diretto a «sovvertire l’ordinamento costituzionale» ovvero a «impedire o ostacolare il libero esercizio dei poteri legittimi» (v. sentt. 290/1974, relativa all’art. 503 c.p., e 165/1983, relativa all’art. 504 c.p.).

Ulteriori limiti all’esercizio del diritto di sciopero sono stati individuati dalla Corte nella garanzia delle libertà civili, politiche o sociali e dei diritti costituzionalmente garantiti ai singoli. Il diritto di sciopero è perciò esercitabile solo in modo pacifico e include la libertà del lavoratore di non prendere parte allo stesso.

Sulla scorta della giurisprudenza ora richiamata lo sciopero deve essere qualificato come un diritto soggettivo (tutelabile davanti al giudice) dei lavoratori in quanto tali, ovvero della persona umana, poiché, pur condizionato dall’esistenza di un rapporto lavorativo, esso è costituzionalmente legittimo anche se indetto per sostenere le rivendicazioni di altri lavoratori nei confronti dei loro datori di lavoro (lo sciopero di solidarietà: v. sent. 123/1962, concernente l’art. 505 c.p.).

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Domande da interrogazione

  1. Qual è l'importanza dell'articolo 40 nella disciplina del diritto di sciopero?
  2. L'articolo 40 è considerato immediatamente precettivo e, a causa dell'inerzia del legislatore, è stata la Corte costituzionale a definire il contenuto del diritto di sciopero attraverso diverse pronunce, abrogando fattispecie incriminatrici nel codice penale (come evidenziato nelle sentenze 1/1974 e 4/1977).

  3. In che modo la Corte costituzionale ha tutelato lo sciopero economico?
  4. La Corte ha dichiarato illegittima la norma dell'art. 502 c.p. che puniva lo sciopero per finalità contrattuali, affermando così la tutela costituzionale dello sciopero economico, riconoscendo anche la legittimità dello sciopero per interessi non strettamente economici, a condizione che non comprometta servizi pubblici essenziali (sentenze 31/1969 e 125/1980).

  5. Quali sono i limiti all'esercizio del diritto di sciopero secondo la giurisprudenza?
  6. I limiti includono la necessità che lo sciopero sia pacifico e non comprometta le libertà civili, politiche o sociali, e che non sia diretto a sovvertire l'ordinamento costituzionale. Inoltre, il diritto di sciopero è considerato un diritto soggettivo dei lavoratori, tutelabile davanti al giudice (come indicato nelle sentenze 290/1974 e 165/1983).

Domande e risposte

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