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Concetti Chiave

  • Nel diritto classico, le garanzie personali erano caratterizzate da un regime di solidarietà, con il creditore che poteva scegliere di escutere il debitore principale o il garante.
  • Giustiniano menzionò una norma antica sul beneficium excussionis, ma il suo difetto procedurale ne impediva l'applicabilità, specialmente in caso di assenza del debitore principale.
  • La fides rappresentava un'importante norma sociale nella Roma antica, influenzando il comportamento dei creditori e limitando la loro facoltà di scelta.
  • Fino all'epoca di Cicerone, le garanzie personali erano fortemente influenzate dalla pressione sociale, rendendo operativo il beneficium ordinis, che obbligava a contattare prima il debitore principale.
  • A partire da un certo periodo, fu introdotto il beneficio di escussione per il garante, grazie a una norma antica che cercava di superare i limiti precedenti.

Le garanzie personali nel diritto classico

Nonostante Giustiniano, nella Novella 4 del 535, faccia riferimento ad un'antica norma che avrebbe introdotto il beneficium excussionis, in diritto classico le garanzie personali dell'obbligazione erano caratterizzate da un regime di solidarietà. Il creditore disponeva della libera electio, cioè della facoltà di scegliere se escutere (citare) direttamente il debitore principale oppure il garante. L'antica norma non è mai stata identificata, ma il suo contenuto ci è noto perché nella suddetta novella Giustiniano spiega con precisione per quale ragione essa non avesse funzionato. Si trattava di un difetto procedurale che rendeva la norma del tutto inapplicabile, legato ad una fattispecie assai frequente: l'assenza del debitore principale.

Formalmente, fino all'età giustinianea, debitore principale e garante erano da porsi sullo stesso piano, in un rapporto di solidarietà passiva. Per rendere sussidiaria la posizione del garante, i giuristi classici si avvalsero di un congegno giuridico, alternativo all’antica norma difettosa, introdotto da Papiniano.

Il ruolo della fides nella società romana

Fino all'epoca di Cicerone, tuttavia, l’aspettativa che una persona riponeva nell'altrui comportamento era vera norma sociale e, pertanto, la fides era considerata una prerogativa intrinseca dell'agire umano.

La pressione sociale ed il rischio di emarginazione spingevano il creditore a comportarsi secondo una prassi socialmente vincolante.

Originariamente, dunque, il valore sociale della fides limitò enormemente la libera electio del creditore, salvaguardando la posizione del garante.

Evoluzione delle garanzie personali

Come già detto, in origine, le garanzie personali delle obbligazioni romane, pur essendo caratterizzate da un regime di solidarietà accessoria, sembrano essere state fortemente condizionate, perlomeno fino all'età di Cicerone, dall'influsso del sentire sociale. Per questo motivo si finì per rendere operativo, più che un beneficium excussionis, un beneficium ordinis, cioè il dovere di interpellare stragiudizialmente per primo il debitore principale. Tuttavia, come rivelano le fonti giustinianee, a partire da una certa epoca fu introdotto il beneficio di escussione a favore del garante mediante un’antica norma.

Domande da interrogazione

  1. Qual era la caratteristica principale delle garanzie personali nel diritto classico?
  2. Nel diritto classico, le garanzie personali erano caratterizzate da un regime di solidarietà, dove il creditore poteva scegliere se escutere il debitore principale o il garante, come spiegato da Giustiniano nella Novella 4 del 535.

  3. Qual è il ruolo della fides nella società romana fino all'epoca di Cicerone?
  4. Fino all'epoca di Cicerone, la fides era considerata una norma sociale fondamentale, limitando la libera electio del creditore e proteggendo la posizione del garante, a causa della pressione sociale e del rischio di emarginazione.

  5. Come è evoluta la posizione del garante nel diritto romano?
  6. Inizialmente, la posizione del garante era sussidiaria e influenzata dal sentire sociale, ma con il tempo si è introdotto il beneficium di escussione a favore del garante, come evidenziato nelle fonti giustinianee.

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