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Concetti Chiave

  • La Costituzione italiana prevede vari strumenti di sostegno al reddito, tra cui la cassa integrazione guadagni ordinari e straordinaria, utili in caso di crisi aziendali.
  • Il d.lgs. 148/2015 ha riordinato gli ammortizzatori sociali, introducendo anche la nuova assicurazione sociale per l’impiego per i lavoratori subordinati disoccupati.
  • È stato introdotto il concetto di flexicurity, mirato a bilanciare flessibilità nel mercato del lavoro e sicurezza sociale, coordinato dall'Agenzia nazionale per le politiche attive.
  • L'articolo 38 della Costituzione garantisce assistenza sociale a chi è inabile al lavoro e previdenza sociale per i lavoratori in caso di infortunio, malattia o disoccupazione.
  • Le politiche del lavoro e i servizi per l'impiego sono stati ristrutturati per migliorare la formazione e la ricollocazione dei lavoratori sul mercato.

Strumenti di sostegno al reddito

Il dettato costituzionale dedica una particolare attenzione alle modalità di attivazione e utilizzo degli strumenti a sostegno del reddito (ammortizzatori sociali). Fra questi, uno dei più adoperati è la cassa di integrazione guadagni ordinari. Nel corso del tempo, a questa misura si sono aggiunte la cassa integrazione guadagni straordinaria, in caso di crisi aziendali di lunga durata o di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale, e la cassa integrazione guadagni in deroga, di cui beneficiano eccezionalmente soggetti che presentano requisiti diversi da quelli richiesti dalla cassa integrazione ordinaria. Il d.lgs. 148/2015 ha riordinato gli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (trattamenti di integrazione salariale ordinari, straordinari e in deroga). Il d.lgs. 22/2015 ha inoltre previsto la «nuova assicurazione sociale per l’impiego», quale misura di sostegno al reddito per i lavoratori subordinati in caso di perdita del lavoro, e l’«indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata».

Politiche del lavoro e flexicurity

Inoltre, nel tentativo di conciliare la flessibilità del mercato del lavoro con la sicurezza sociale del lavoratore (flexicurity), è stato ridisegnato il modello delle politiche del lavoro, affidando alla neoistituita Agenzia nazionale per le politiche attive il coordinamento dei servizi per l’impiego, che svolgono la funzione di formare il lavoratore aiutandone la ricollocazione sul mercato (v. d.lgs. 150/2015).

Assistenza e previdenza sociale

Per far fronte alla disoccupazione e all’inabilità, inoltre, l’articolo 38 del testo costituzionale garantisce l’assistenza e la previdenza sociale. Il primo comma prevede che «ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto di mezzi necessari per vivere» abbia diritto al mantenimento e all’assistenza sociale; il secondo comma prevede che ai lavoratori siano garantiti «mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria», abbiano cioè diritto alla previdenza sociale attraverso l’erogazione di pensioni, assegni o assicurazioni.

Domande da interrogazione

  1. Quali sono i principali strumenti di sostegno al reddito previsti dalla legislazione italiana?
  2. Gli strumenti di sostegno al reddito includono la cassa integrazione guadagni ordinari, straordinaria e in deroga, oltre alla nuova assicurazione sociale per l’impiego e l’indennità di disoccupazione per lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata, come stabilito dai decreti legislativi 148/2015 e 22/2015.

  3. Come si concilia la flessibilità del mercato del lavoro con la sicurezza sociale dei lavoratori?
  4. La conciliazione avviene attraverso il modello di flexicurity, che prevede il coordinamento dei servizi per l’impiego da parte dell'Agenzia nazionale per le politiche attive, con l'obiettivo di formare i lavoratori e facilitarne la ricollocazione, come indicato nel d.lgs. 150/2015.

  5. Quali diritti garantisce l'articolo 38 della Costituzione italiana in materia di assistenza e previdenza sociale?
  6. L'articolo 38 garantisce assistenza a chi è inabile al lavoro e privo di mezzi, e previdenza sociale ai lavoratori, assicurando mezzi adeguati in caso di infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia e disoccupazione involontaria.

Domande e risposte

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