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Concetti Chiave

  • I romani istituirono gli edili curuli, magistrati specificamente dedicati alla tutela dei consumatori nei mercati.
  • Due principali azioni legali per i compratori in caso di vizi della merce erano l'Actio redhibitoria e l'Actio quanti minòris.
  • La compera di cosa futura prevedeva che il compratore pagasse un prezzo per il pesce pescato, indipendentemente dalla quantità reale.
  • Nella compera di cosa sperata, il pagamento era basato sulla quantità effettiva del bene acquistato.
  • I sabiniani e i proculiani dibattevano sulla possibilità che il prezzo potesse consistere in qualcosa di diverso dal denaro.

Magistrati romani e tutela dei consumatori

I romani introdussero la presenza di specifici magistrati, preposti proprio alla tutela dei consumatori nell’ambito dei mercati: questi magistrati erano chiamati «edili curuli», i quali introdussero due azioni che spettavano al compratore nel caso in cui la merce fosse stata compromessa da vizi:

1.

Azioni legali per vizi della merce

Actio redhibitoria, che consentiva di operare la restitutio in integrum (la merx ritornava al venditore e il pretium tornava al compratore: si ripristinava lo stato originario, precedente alla compravendita);

2. Actio quanti minòris, oggi chiamata «azione in riduzione», che non prevedeva la restituzione del bene, il quale rimaneva al compratore; egli, però, poteva, in presenza di vizi occulti, ottenere la differenza tra il prezzo pagato e il valore stimato del bene alla luce dei suddetti vizi.

Contratti di compravendita e casi particolari

Oggetto della compravendita era la merce (merx). I contratti consensualistici di compravendita prevedevano due casi particolari:

- compera di cosa futura, caso di vendita aleatoria. Essa sussisteva qualora, ad esempio, un compratore si impegnava a pagare un prezzo determinato a un pescatore per tutto il pesce che egli avrebbe pescato in un giorno stabilito. Il compratore era tenuto a pagare quanto promesso a prescindere dall’effettiva quantità di pesce pescato. Il periculum gravava quindi sul compratore;

- compera di cosa sperata: in questo caso, invece, il pagamento era parametrato sulla quantità effettiva del bene acquistato-

A prescindere dalla fattispecie, il pretium era espresso da una somma di denaro. I sabiniani e i proculiani discutevano fra di loro sull’ipotesi secondo cui il pretium potesse consistere in qualcosa di diverso dal denaro.

Domande da interrogazione

  1. Quali erano le azioni legali a disposizione dei compratori romani in caso di vizi della merce?
  2. I compratori romani potevano avvalersi di due azioni legali: l'Actio redhibitoria, che permetteva la restituzione della merce e del prezzo pagato, e l'Actio quanti minòris, che consentiva di mantenere il bene e ottenere una riduzione del prezzo in caso di vizi occulti (testo).

  3. Cosa si intende per "compera di cosa futura" e quali erano le implicazioni per il compratore?
  4. La "compera di cosa futura" si riferisce a un contratto in cui il compratore paga un prezzo per tutto il pesce che un pescatore catturerà in un giorno stabilito, indipendentemente dalla quantità effettiva. In questo caso, il rischio gravava sul compratore (testo).

  5. Qual era il dibattito tra sabiniani e proculiani riguardo al prezzo nei contratti di compravendita?
  6. I sabiniani e i proculiani discutevano se il prezzo (pretium) potesse consistere in qualcosa di diverso dal denaro, evidenziando una divergenza di opinioni sui contratti consensualistici di compravendita (testo).

Domande e risposte

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