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Concetti Chiave

  • La commistione tra liquidi e miscele può avvenire sia per volontà delle parti sia senza di essa, influenzando la proprietà finale.
  • Se la mescolanza è reversibile, ciascun proprietario conserva la propria materia; altrimenti, si genera comproprietà.
  • Il codice civile italiano, all'articolo 939, stabilisce diritti di separazione e comproprietà in caso di mescolanza di beni.
  • In presenza di beni mescolati, il proprietario di un bene principale acquisisce la proprietà dell'intero, con obbligo di risarcimento se l'unione è avvenuta senza consenso.
  • Il risarcimento dei danni è previsto in caso di colpa grave durante la commistione di beni.

Commistione tra liquidi e miscele

Tali modalità riguardano la mescolanza (commistione) tra liquidi o miscele che appartengono a proprietari diversi. Secondo il diritto romano, il primo elemento necessario per comprendere chi debba acquisire la proprietà è considerare se tale commistione ha avuto luogo per volontà delle due parti.

1. Mescolanza che prescinde dalla volontà delle due parti:

- se la miscela è reversibile ogni proprietario conserva la proprietà della propria materia;

- se la miscela non è più scindibile, si ha la comproprietà del bene.

2. Mescolanza derivante dalla volontà delle due parti:

in questo caso, a prescindere dalla reversibilità o dall’irreversibilità delle due sostanze si ha sempre la comproprietà.

Codice civile e proprietà

A tal proposito, il nostro codice civile si esprime nell’articolo 939, la cui parte iniziale costituisce un richiamo diretto al diritto romano: quando piu' cose appartenenti a diversi proprietari sono state unite o mescolate in guisa da formare un sol tutto, ma sono separabili senza notevole deterioramento, ciascuno conserva la proprieta' della cosa sua e ha diritto di ottenerne la separazione. In caso diverso, la proprieta' ne diventa comune in proporzione del valore delle cose spettanti a ciascuno.

La seconda parte dell’articolo, però, si discosta dal diritto romano: quando però una delle cose si può riguardare come principale o e' di molto superiore per valore, ancorché serva all'altra di ornamento, il proprietario della cosa principale acquista la proprietà del tutto. Egli ha l'obbligo di pagare all'altro il valore della cosa che vi e' unita o mescolata; ma se l'unione o la mescolanza e' avvenuta senza il suo consenso ad opera del proprietario della cosa accessoria, egli non e' obbligato a corrispondere che la somma minore tra l'aumento di valore apportato alla cosa principale e il valore della cosa accessoria.

E' inoltre dovuto il risarcimento dei danni in caso di colpa grave.

Domande da interrogazione

  1. Qual è la differenza tra la mescolanza volontaria e quella involontaria secondo il diritto romano?
  2. La mescolanza involontaria prevede che, se la miscela è reversibile, ogni proprietario conserva la propria materia; se è irreversibile, si ha comproprietà. Nella mescolanza volontaria, invece, si ha sempre comproprietà, indipendentemente dalla reversibilità delle sostanze.

  3. Come si esprime il codice civile riguardo alla proprietà in caso di mescolanza di beni?
  4. L'articolo 939 del codice civile stabilisce che se le cose mescolate sono separabili senza notevole deterioramento, ciascuno conserva la proprietà. Se non sono separabili, la proprietà diventa comune in proporzione al valore delle cose.

  5. Cosa accade se una delle cose mescolate è considerata principale?
  6. Se una cosa è principale o di valore superiore, il proprietario di essa acquista la proprietà del tutto, ma deve pagare il valore della cosa accessoria. Se l'unione è avvenuta senza consenso, è obbligato a risarcire solo l'aumento di valore apportato.

Domande e risposte

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