Concetti Chiave
- Non è più richiesta l'autorizzazione della direzione provinciale del lavoro, ma le regioni e i CCNL devono rivedere i rapporti di lavoro.
- Il contratto di apprendistato deve essere redatto in forma scritta e includere dettagli sul piano formativo e sulla qualifica finale.
- È previsto un libretto formativo per registrare la formazione e la presenza di un tutor esperto in azienda.
- L'apprendistato può generare crediti formativi e offre incentivi normativi, retributivi e contributivi per i datori di lavoro.
- Esistono tre tipologie di apprendistato: diritto/dovere di istruzione, professionalizzante e per alta formazione, ciascuna con requisiti e durate specifiche.
Modifiche alla disciplina del lavoro
Non è più necessaria la preventiva autorizzazione della direzione provinciale del lavoro. Le regioni ed i CCNL dovranno ridisciplinare i rapporti. Frattanto continua ad applicarsi la vecchia disciplina. Il contratto richiede forma scritta, con l'indicazione del piano formativo e del suo monte ore, nonché della qualifica che potrà essere acquisita al termine. Il datore di lavoro può recedere al termine. E previsto un libretto formativo per la registrazione della formazione effettuata e la presenza di tutor aziendale esperto. L'apprendistato può dar luogo a crediti formativi per la prosecuzione di percorsi di istruzione e formazione professionale. Gode di incentivi normativi, retributivi e contributivi. Il lavoratore può essere inquadrato fino a due livelli al di sotto della qualifica al conseguimento della quale è finalizzato il contratto.
Tipologie di apprendistato
Si distingue in tre tipologie:
1) Espletamento del diritto/dovere di istruzione e formazione: è rivolto ai giovani che abbiano compiuto 15 anni, è di durata non superiore ai 3 anni e per il conseguimento di una qualifica professionale;
2) Professionalizzante: per una qualifica attraverso la formazione sul lavoro e possono esseri assunti i soggetti di età compresa tra i 18 e 29 anni (17 con la riforma Moratti per l'istruzione professionale); la durata del contratto è fissata dai CCNL tra i 2 e 6 anni. Salvo diversa previsione dei CCNL possono essere assunti al massimo apprendisti per il 100% delle maestranze qualificate, con un minimo di 3 soggetti;
3) Per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione: è rivolto a soggetti tra i 18 (17) e i 29 anni. La durata sarà stabilita dalle Regioni con le istituzioni formative.
Domande da interrogazione
- Quali sono le principali novità nella disciplina dell'apprendistato?
- Quali sono le tipologie di apprendistato previste dalla nuova disciplina?
- Quali vantaggi offre l'apprendistato ai lavoratori?
Non è più necessaria l'autorizzazione della direzione provinciale del lavoro, e le regioni e i CCNL devono ridisciplinare i rapporti. Il contratto richiede forma scritta e prevede un libretto formativo per la registrazione della formazione, oltre a incentivi normativi, retributivi e contributivi.
Le tipologie di apprendistato sono tre: 1) Espletamento del diritto/dovere di istruzione e formazione, 2) Professionalizzante, 3) Per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, ognuna con specifiche durate e requisiti.
L'apprendistato consente ai lavoratori di acquisire crediti formativi, di essere inquadrati fino a due livelli sotto la qualifica finale e di beneficiare di incentivi normativi, retributivi e contributivi, rendendolo un'opzione vantaggiosa per la formazione professionale.